Massimatore: dr. Pierluigi Moscone
Corte d’Appello, Bologna, Sezione Terza Civile - Sentenza 20 gennaio - 27 febbraio 2023, n. 440 del 2023
Presidente del Collegio dr.ssa Anna De Cristofaro, Consigliere relatore estensore dr. Andrea Lama
[APP TRIB BOLOGNA] [GIUDIZIO DI RINVIO] Intermediazione finanziaria – Valori mobiliari – Obbligazioni – Violazione dell’intermediario finanziario dei doveri informativi – Nullità del contratto – Nullità del contratto quadro o degli ordini di acquisto – Esclusione – Inadempimento contrattuale – Domanda risarcitoria dell’investitore – Fondatezza – Nesso causale – Presunzione di nesso causale tra inadempimento e danno subìto dall’investitore – Danno patrimoniale – Quantum risarcitorio – Debito di valore – Rivalutazione e interessi (danno emergente e lucro cessante) – [RIFORMA PARZIALE]
Rif. Leg.: art. 21, 23 Decr. Lgs.vo 58/1998 (TUIF); art. 17 Decr. Lgs.vo 415/1996; art. 19.1 Dir. 2004/39/CE; art. 3, 5, 6 Del. Consob 10943/1997; Reg. Consob 11522/1998; art. 6 Lg. 1/1991; art. 1176, 2697 cod. civ.;
In materia d’intermediazione finanziaria in valori mobiliari, l’esito in peius per l’investitore determina una presunzione iuris tantum di relazione causale tra perdita nonché danno da lui patiti e inadempimento — o adempimento non diligente — dei doveri informativi gravanti l’intermediario finanziario e perciò ( una presunzione iuris tantum ) di negligenza riguardo e in merito agli obblighi comportamentali cui sia tenuto, ciò che sposta sull’intermediario stesso l’onere della prova in merito alla compiuta diligenza impiegata al momento della sottoscrizione dei titoli e del compimento della singola operazione d’investimento, esonerando all’opposto l’investitore dall’onere di allegare e di dimostrare l’assenza di compiuta ottemperanza al dovere informativo da parte dell’intermediario riguardo all’intrinseca pericolosità o al grado di alea insiti nella operazione di investimento compiuta. Il mancato superamento della presunzione di nesso eziologico tra condotta e danno comportano la conferma di negligenza dell’intermediario finanziario quanto agli obblighi comportamentali cui sia tenuto verso l’investitore cristallizzandone l’inadempimento.
Cfr.: Cass. civ., sez. VI, Ordinanza 11.01.2023, n. 570, in Guida al diritto 2023, 6 ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 17.04.2020, n. 7905 in Diritto & Giustizia 2020, 20 aprile (con nota di Giuseppina Satta) ; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 28.02.2018, n. 4727 ; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 11.11.2021, n. 33596 ; Cass. civ., sez. I, Sentenza 03.08.2017, n. 19417 (resa in fattispecie ricadente nella vigenza del reg. Consob n. 11522/1998) ; tutti i citati provvedimenti sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;