UTET GIURIDICA - WOLTERS KLUWER di BOLOGNA
Strada Maggiore, 20 - 40100 Bologna, Tel.051/223.715 Fax. 051/260.120

Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello, Bologna, Sezione Terza Civile - Sentenza 20 gennaio - 27 febbraio 2023, n. 440 del 2023
Presidente del Collegio dr.ssa Anna De Cristofaro, Consigliere relatore estensore dr. Andrea Lama

[APP TRIB BOLOGNA] [GIUDIZIO DI RINVIO] Intermediazione finanziaria – Valori mobiliari – Obbligazioni – Violazione dell’intermediario finanziario dei doveri informativi – Nullità del contratto – Nullità del contratto quadro o degli ordini di acquisto – Esclusione – Inadempimento contrattuale – Domanda risarcitoria dell’investitore – Fondatezza – Nesso causale – Presunzione di nesso causale tra inadempimento e danno subìto dall’investitore – Danno patrimoniale – Quantum risarcitorio – Debito di valore – Rivalutazione e interessi (danno emergente e lucro cessante) – [RIFORMA PARZIALE]

Rif. Leg.: art. 21, 23 Decr. Lgs.vo 58/1998 (TUIF); art. 17 Decr. Lgs.vo 415/1996; art. 19.1 Dir. 2004/39/CE; art. 3, 5, 6 Del. Consob 10943/1997; Reg. Consob 11522/1998; art. 6 Lg. 1/1991; art. 1176, 1218, 1337, 1453 cod. civ.;

Nel contratto di intermediazione finanziaria in valori mobiliari l’inadempimento dei doveri informativi da parte dell’intermediario finanziario non può determinare una nullità volta ed idonea ad invalidare il contratto quadro o la singola operazione d’acquisto dei titoli, dovendosi escludere, in tale caso, la ricorrenza e la configurabilità di una violazione di norme imperative ed invece ammettersi la violazione, da parte dell’intermediario finanziario, dei doveri comportamentali su di lui gravanti, e quindi la carenza — più o meno estesa — di diligenza nell’ottemperare ai proprii obblighi di condotta nei confronti dell’investitore, ciò che riconduce all’ambito ed esita nell’alveo della responsabilità precontrattuale o contrattuale, con le possibili conseguenze proprie della risoluzione del contratto concluso e degli obblighi restitutori che obbligatoriamente ne derivino, oppure del rilievo dell’inadempimento verificatosi nell’esecuzione del contratto venendone la domanda di risarcimento del danno che all’inadempienza dell’intermediario sia conseguito.

Cfr.: Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 12.07.2022, n. 21993 ; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 31.08.2020, n. 18122 in Guida al diritto 2020, 43, 44 , nonché, i citati provvedimenti, sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;