Massimatore: dr. Pierluigi Moscone
Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 29 marzo - 2 maggio 2023, n. 954 del 2023
Presidente del Collegio dr. Bruno Perla, Giudice relatore estensore dr.ssa Carmen Giraldi
Matrimonio e divorzio – Divorzio: affidamento dei figli minori – Condizioni ostative alla cogestione della prole – Affidamento esclusivo (alla madre) – Divorzio: assegno di mantenimento dei figli – Obbligo di contributo al mantenimento da parte del genitore non affidatario (padre)
Rif. Leg.: art. 6 Lg. 898/1970 (recante “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”); art. 11 Lg. 74/1987 (recante “Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”); art. 147, 315 bis, 316 bis, 337 ter cod. civ.;
Ai fini della soluzione delle questioni economiche e patrimoniali correnti tra coniugi divorziati, e quindi anche con riguardo alla particolare statuizione concernente il quantum dell’obbligo del contributo al mantenimento dei figli gravante il genitore con loro non convivente ed in ispecie non affidatario, non è necessario da parte del giudice adìto pervenire ad una esatta ed indiscutibilmente precisa determinazione della capacità reddituale e latamente patrimoniale dell’ex coniuge e genitore tenuto alla corresponsione del contributo bensì è necessario e sufficiente che il Collegio giudicante pervenga ad una attendibile ricostruzione, anche non esaustiva ma solo affidabile, delle complessive condizioni soggettive economiche — in punto di reddito e di patrimonio — ascrivibili a ciascuno degli ex coniugi e genitori ora divorziati.
Cfr.: Cass. civ., Sez. I, Sentenza 07.12.2007, n. 25618 in Guida al diritto 2008, 7, 31 ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 12.06.2006, n. 13592 in DeG - Dir. e giust. 2006, 34, 33 e in Il civilista 2008, 11, 6 ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 03.10.2005, n. 19291 in Foro it. 2006, 5, I, 1362 ; inoltre, i citati provvedimenti, sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;