Massimatore: dr. Pierluigi Moscone
Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Prima Civile - Decreto 15 - 21 febbraio 2023
Presidente del Collegio dr. Bruno Perla, Giudice relatore ed estensore dr.ssa Carmen Giraldi
Filiazione – Figlia di coppia non coniugata – Contributo al mantenimento dei figli – Inadempimento dell’obbligo – Azione ex art.156 cod. civ. per il pagamento diretto da parte del datore di lavoro dell’obbligato – Ricorso inammissibile – [INAMMISSIBILITÀ]
Rif. Leg.: art. 156 cod. civ.; art. 3 Lg. 219/2013 (recante “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”); art. 8 Lg. 898/1970 (recante “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”); art. 12 Lg. 74/1987 (recante “Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”); art. 337 bis, 315 bis, 316 bis, 337 ter cod. civ.;
Riguardo ai c.d. “figli non matrimoniali” — figli nati da persone non coniugate e per quanto, come in ispecie, figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori —, la tutela del diritto al loro mantenimento, qualora vi sia inadempimento dell’obbligo della corresponsione del contributo dovuto — peraltro statuito con pregresso provvedimento giudiziale —, non si attua, tale tutela, mediante applicazione della disciplina prevista per la separazione personale dei coniugi ed in particolare mediante ricorso all’autorità giurisdizionale ordinaria ex articolo 156 del codice civile — ai fini del pagamento diretto all’avente diritto da parte del datore di lavoro del genitore obbligato ed inadempiente —, bensì facendo riferimento — in relazione dapprima all’articolo 3 della legge n° 219 del 2013, nonché all’articolo 9 della legge n° 74 del 1987 — a quanto compiutamente previsto dal vigente articolo 8 della legge n° 898 del 1970, ossia prescindendo dall’instaurazione di un procedimento giurisdizionale, ben potendo il genitore cui spetti la corresponsione periodica dell’assegno porre in mora il genitore obbligato ed inadempiente e successivamente notificare il provvedimento giurisdizionale in cui è stabilita la misura del dovuto assegno ai terzi datori di lavoro tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al genitore obbligato, con l’invito a versargli direttamente le somme dovute potendo, nel caso in cui il terzo non adempia, esercitare azione esecutiva nei confronti del medesimo. Se sul piano teleologico e sistematico tale soluzione e applicazione interpretativa compone ed attua una reale equiparazione tra figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori di esso — teleologia cui è univocamente improntato l’attuale diritto di famiglia e della filiazione — sul piano positivo si comprende — parallelamente — la doverosa applicazione analogica ed estensiva dell’articolo 8 della legge n° 898 del 1970 ai fini della concreta realizzazione di quella equiparazione e quindi del rifiuto di trattamenti impari a seconda di una filiazione avvenuta nel coniugio o al di fuori del coniugio, ed al contempo si sancisce l’inammissibilità di un ricorso ex articolo 156 del codice civile ai fini della tutela del diritto al contributo al mantenimento della prole naturale riconosciuta o non riconosciuta nata da conviventi more uxorio, dovendosi ritenere che la disciplina vigente non esige, a tutela di quel diritto, l’instaurazione di un procedimento giurisdizionale — cui la proposizione di quel ricorso necessariamente condurrebbe — bensì consente ( e prescrive ), al genitore avente diritto, di tutelarsi attraverso un’iniziativa stragiudiziale sulla base di un provvedimento giurisdizionale che già ha accertato e dichiarato la situazione giuridica soggettiva che ne legittima la pretesa.
Cfr.: nell’ambito, in particolare, della giurisprudenza di merito, Tribunale Mantova, Sez. I civile, Decreto 18.02.2016 in Diritto di Famiglia e delle Persone (Il) 2016, 4, 1049 e in Ilfamiliarista.it 2016, 12 aprile , nonché sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ; inoltre, così come citato dall’estensore del provvedimento, Tribunale Milano, Sez. IX, decreto 24.4.2013;