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Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello, Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 3 marzo - 11 aprile 2023, n. 790 del 2023
Presidente del Collegio estensore dr.ssa Carla Fazzini

[APP TRIB FORLÌ] Matrimonio e divorzio – Divorzio: assegno di mantenimento dei figli – Figlio maggiorenne – Mancato raggiungimento dell’indipendenza economica – Capacità reddituale – Riduzione dell’assegno di mantenimento – Divorzio: assegnazione della casa coniugale – Al genitore convivente con il figlio maggiorenne non autosufficiente – [RIFORMA PARZIALE]

Rif. Leg.: art. 6 Lg. 898/1970 (recante “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”); art. 11 Lg. 74/1987 (recante “Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”); art. 147, 315bis, 316bis, 337ter, 337sexies, 337septies cod. civ.;

Pur mancando una certa, sicura indipendenza ed autosufficienza economica del figlio maggiorenne di coniugi divorziati, la capacità reddituale dimostrata dal medesimo — per quanto in maniera saltuaria e per periodi temporali determinati e discontinui, e per quanto parallelamente allo svolgimento di un corso di studii universitari —, è idonea ad incidere in senso limitativo sul diritto del figlio al contributo al mantenimento da parte del genitore ed ex coniuge con lui non convivente, e ciò nel senso di ridurre nell’entità l’assegno che sia teoricamente spettante in ragione del particolare tenore di vita garantitogli dalla famiglia di origine, se non elidendone in radice la posizione giuridica di diritto soggettivo che ne giustifichi la pretesa qualora la concorrente presenza di esperienze lavorative occasionali e non continuative ed al contempo di studii a livello universitario in qualche modo sporadici — in ragione degli esami di fatto sostenuti — si riveli, nel suo intrinseco significato, quale mezzo strumentale al fine di indurre ad una condizione di stasi ed inerzia colpevole rispetto al dovere di emancipazione che comporta un serio perseguimento di un’attività lavorativa stabile e di una compiuta emancipazione economica e reddituale, e ciò nonostante la giovane età — adesa tendenzialmente ai “vent’anni” e di poco superiore ad essi — che ancora connoti lo stato del figlio maggiorenne non definitivamente detentore di un certo reddito.

Cfr.: Cass. civ., Sez. I, Sentenza 20.09.2023, n. 26875 in Guida al diritto 2023, 37 ; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 20.06.2023, n. 17644 in Redazione Giuffrè 2023 ; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 15.12.2021, n. 40282 ; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 03.12.2021, n. 38366 ; provvedimenti tutti editi sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;

nell’ambito della giurisprudenza di merito, Tribunale Torino, Sez. VII civile, Sentenza 31.05.2023, n. 2281, pres. rel. est. dr.ssa Isabella Messina, in Redazione Giuffrè 2023 ; Tribunale Palermo, Sez. I civile, Sentenza 12.05.2023, n. 2273, pres. dr. Francesco Micela, rel. est. dr.ssa Donata D’Agostino, in Redazione Giuffrè 2023 ; Tribunale Campobasso, 27.04.2023, pres. dr. Enrico Di Dedda, rel. est. dr.ssa Federica Adele dei Santi, in Diritto & Giustizia 2023, 25 maggio ; inoltre, i citati provvedimenti, sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;