Massimatore: dr. Pierluigi Moscone
Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Prima civile - Sentenza 22 marzo - 26 aprile 2023, n° 922 del 2023
Presidente del Collegio dr. Bruno Perla, Giudice relatore estensore dr.ssa Sonia Porreca
Separazione dei coniugi – Addebito di colpa – Rinunzia – Provvedimenti riguardo ai figli – Affidamento condiviso – Collocazione materna – Assegnazione della casa familiare – Al coniuge collocatario – Mantenimento – Obbligo gravante la moglie in favore del marito – Revoca – Effetto ex tunc (diritto a ripetizione) – Perdita colpevole di attività lavorativa e capacità reddituale – Mantenimento – Obbligo del marito di contributo al mantenimento dei figli
Rif. Leg.: art. 143, 147, 150, 151, 156 cod. civ.;
La perdita colpevole dell’attività lavorativa da parte del coniuge, nonché la susseguente assenza di capacità reddituale protrattasi nel tempo senza soluzione di continuità — nonostante le peculiari qualità professionali in precedenza dimostrate ed i ruoli apicali ( direttivi\ manageriali ) rivestiti —, non è causa che legittima l’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento posto a carico dell’altro coniuge in esito alla pronunziata separazione personale ed in ispecie con statuizione contenuta nell’ordinanza presidenziale, determinando inoltre, la revoca del provvedimento — da parte del Giudice Istruttore e dal Collegio — una disposizione avente efficacia ex tunc con il conforme diritto a ripetizione di quanto già corrisposto a quel titolo e nonostante che il coniuge obbligato avesse, nel corso del procedimento, ed in particolare nella fase di giudizio avanti il Giudice Istruttore, rinunziato alla domanda di addebito della separazione stessa proprio in ragione del venir meno dell’indipendenza economica e dell’apporto patrimoniale al coniugio e alla famiglia da parte dell’altro coniuge. [ Fattispecie atipica, in quanto connotata dall’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento in esito a separazione personale dei coniugi posto a carico della moglie ed in favore del marito. ]
Cfr.: in generale, sul criterio applicativo volto a stabilire la capacità economico reddituale di ciascun coniuge, Cass. civ., Sez. I, Sentenza 07.12.2007, n. 25618 in Guida al diritto 2008, 7, 31 ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 12.06.2006, n. 13592 in DeG - Dir. e giust. 2006, 34, 33 ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 03.10.2005, n. 19291 in Foro it. 2006, 5, I, 1362 ; inoltre, i citati provvedimenti, sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;