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Giurisprudenza di merito  Massimario - documenti in elenco n.  8
 

Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Terza Civile - Sentenza 12/07/2019 - 02/10/2019 n. 2722
Presidente del Collegio dr. Roberto Aponte, Consigliere relatore estensore dr. Michele Guernelli

[APP TRIB FERRARA] Intermediazione finanziaria – Valori mobiliari – Rapporti di acquisto – Validità ed efficacia – Inadempimento degli obblighi informativi – Inadeguatezza degli investimenti – Nesso di causalità in re ipsa o presunto – Domanda risarcitoria a titolo di responsabilità contrattuale – Fondatezza – Prescrizione – Prescrizione ordinaria: decennale – Eccezione di prescrizione ordinaria dell’azione – Mancata proposizione – Eccezione di prescrizione limitata all’azione a titolo di responsabilità extracontrattuale e di ripetizione d’indebito – Irrilevanza\ Infondatezza – [CONFERMA]

Rif. Leg.: art. 91, 96 cod. proc. civ.;

[ Obiter dictum ] L’infondatezza nel merito dell’azione, in ispecie esercitata con il mezzo dell’appello, che non consenta in sé di definire quali pretestuosi gli argomenti addotti in via d’impugnazione né che denunzi colpa grave nell’agire dell’appellante — con valutazione svolta sul piano eminentemente oggettivo —, infondatezza che al contempo non consenta di evidenziare consapevolezza in punto di natura meramente aleatoria del proposto gravame — con valutazione svolta sul piano eminentemente soggettivo —, conducono — tali valutazioni e l’intangibilità della pronunzia di primo grado in ragione delle argomentazioni e delle censure dedotte con l’appello — alla reiezione della domanda di condanna dell’appellato per responsabilità processuale aggravata, ossia escludono l’applicabilità del primo e del terzo comma dell’articolo 96 del codice di rito e rispettivamente la temerarietà della lite e l’abuso del processo nonostante la soccombenza dell’appellante.

Cfr.: ex multis, sui requisiti ai fini della condanna per responsabilità processuale aggravata ex art.96 cod. proc. civ., Cass. civ., Sez. I, Sentenza 09.02.2017, n. 3464, (rv. 643724-02); Cass. civ., Sez. Un., Sentenza 18.09.2017, n. 21544; Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza 10.09.2018, n. 21943 in Quotidiano Giuridico, 2018; Cass. civ., Sez. VI-3, Ordinanza 21.02.2018, n. 4136, (rv. 647994-01) in Quotidiano Giuridico, 2018; inoltre, i citati provvedimenti, sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica.


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 22/10/2019 - 08/01/2020 n. 75
Presidente del Collegio dr.ssa Mariapia Parisi, Consigliere relatore e estensore dr. Riccardo Di Pasquale

[APP TRIB BOLOGNA] [GIUDIZIO DI RINVIO] Trascrizione – Servitù di passaggio – Domanda giudiziale – Facoltà di trascrizione – Esclusione – Obbligo ex lege di trascrizione – Spese giudiziali (mat. Civile) – Responsabilità processuale aggravata – Trascrizione della domanda giudiziale – Criterio della “normale diligenza” nell’esecuzione della formalità – Ottemperanza – Responsabilità processuale aggravata – Infondatezza – Azione a titolo risarcitorio – Reiezione – [RIFORMA PARZIALE]

Rif. Leg.: art. 2653, 2043 cod. civ.; art. 96 cod. proc. civ.;

Infondata e illegittima è la pronunzia di condanna per responsabilità processuale aggravata di cui al secondo comma dell’articolo 96 del codice di rito vertendo la trascrizione della domanda giudiziale su di un diritto reale e ponendosi in evidente antitesi la “mancanza di diligenza e prudenza” nel compimento dell’atto con l’obbligatorietà della formalità compiuta così come prescritta dalla legge ( secondo la norma di cui all’articolo 2653 del codice civile ) e al fine ineludibile, in materia di beni immobili e diritti reali sui medesimi, di rendere opponibile a terzi il mutato o conservato stato fisico ( materiale ) e giuridico della res e dei luoghi interessati dall’azione esercitata. Il principio ancor di più esprime la sua valenza qualora nel concreto svolgersi del giudizio di merito, ed in particolare in primo grado ed in appello, gli esiti dell’accertamento abbiano dato luogo a pronunzie tra loro del tutto contrapposte e contrarie, esprimendo la consistenza di una valutazione prognostica — con riguardo alla formalità della trascrizione della domanda — non univoca, che di per sé rende evidente la estrema relatività di un giudizio volto a stabilire in modo ‘sicuro’ o ‘indubitabile’ che l’aver compiuto determinate formalità, funzionali all’esercizio dell’azione in giudizio, sia avvenuto secondo discernimento “normalmente” diligente e prudente.

Cfr.: Cass. civ., Sez. III Ordinanza 09.11.2017, n. 26515, (rv. 646708-01), in Quotidiano Giuridico, 2017 nonché sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 22/10/2019 - 08/01/2020 n. 75
Presidente del Collegio dr.ssa Mariapia Parisi, Consigliere relatore e estensore dr. Riccardo Di Pasquale

[APP TRIB BOLOGNA] [GIUDIZIO DI RINVIO] Trascrizione – Servitù di passaggio – Domanda giudiziale – Facoltà di trascrizione – Esclusione – Obbligo ex lege di trascrizione – Spese giudiziali (mat. Civile) – Responsabilità processuale aggravata – Trascrizione della domanda giudiziale – Criterio della “normale diligenza” nell’esecuzione della formalità – Ottemperanza – Responsabilità processuale aggravata – Infondatezza – Azione a titolo risarcitorio – Reiezione – [RIFORMA PARZIALE]

Rif. Leg.: art. 2653, 2909, 2043, cod. civ.; art. 96 cod. proc. civ.;

[ Obiter dictum ] La ricorrenza della soccombenza nel giudizio di merito — in relazione alla quale si sia formato il giudicato, cristallizzando l’infondatezza della domanda oggetto di trascrizione proposta in primae curae e quindi dell’azione ivi esercitata —, non può di per sé dare luogo ad una condanna al risarcimento dei danni in applicazione del secondo comma dell’articolo 96 del codice di procedura civile, ritenendo in re ipsa la responsabilità processuale aggravata a causa della compiuta formalità che — prescritta ex lege, in quanto concernente la pretesa titolarità di un diritto reale —, possa ritenersi avvenuta senza “normale prudenza e diligenza” nell’apprezzamento delle valenze documentali, e ciò in particolare considerando la forza prevalente ed esaustiva che nel giudizio di rinvio eserciterebbe la cosa giudicata formatasi sul capo della sentenza di I grado non impugnato nel giudizio rescissorio, ossia nel giudizio di rinvio che si svolga avanti il giudice di II grado cui la Corte di Cassazione abbia rinviato dopo aver cassato la prima pronunzia della Corte d’Appello.


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Seconda Civile - Sentenza 04/02/2020 - 19/02/2020 n. 369
Giudice Unico estensore dr.ssa Elisabetta Candidi Tommasi

Spese giudiziali (mat. Civile) – Responsabilità processuale aggravata – Opposizione a D.I. – Manifesta infondatezza – Colpa grave – Condanna a pena pecuniaria equitativamente determinata – Quantum – Criterio applicativo

Rif. Leg.: art. 96 cod. proc. civ.; art. 2043, 2967 cod. civ.;

Se sul piano dei presupposti sostanziali la condanna a pena equitativamente determinata, di cui al terzo comma dell’articolo 96 del codice di rito, non differisce, quanto all’elemento soggettivo, dalla condanna per responsabilità processuale aggravata, di cui al primo comma del medesimo articolo — richiedendosi pur sempre la mala fede o la colpa grave nell’esercizio dell’azione giudiziale —, viceversa se ne differenzia quanto a presupposti formali, non essendo necessaria la proposizione di una domanda di parte né l’allegazione di fatti rilevanti nel senso predetto e né l’ottemperanza all’onere della prova in punto del danno patito a seguito della condotta gravemente colposa o intenzionalmente non connotata da buona fede che sia stata processualmente agita rispetto al merito della controversia.

Cfr.: nell’ambito della giurisprudenza di legittimità, in senso parzialmente difforme, v. Cass. civ., Sez. VI-3, Ordinanza 18.11.2019, n. 29812, (rv. 656160-01); Cass. civ., Sez. III, Ordinanza 11.10.2018, n. 25177 in Foro It., 2019, 2, 1, 554; Cass. civ., Sez. VI-3, Ordinanza 10.09.2018, n. 21943; in senso conforme, v. Cass. civ., Sez. VI-2, Ordinanza 24.10.2019, n. 27326; Cass. civ., Sez. Lav., 02.08.2019, n. 20844 in Quotidiano Giuridico, 2019; Cass. civ. Sez. Un., Sentenza 13.09.2018, n. 22405 (rv. 650452-01); Cass. civ., Sez. Un., Sentenza 20.04.2018, n. 9912, (rv. 648130-02); inoltre, i citati provvedimenti, sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica;

Cfr.: nell’ambito della giurisprudenza di merito, ed in particolare delle Corti felsinee, C. d’App., Bologna, Sez. I civile, Sentenza 02/05-11/05/2017, n. 1080, estensore dr. Francesco Parisoli


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Seconda Civile - Sentenza 04/02/2020 - 19/02/2020 n. 369
Giudice Unico estensore dr.ssa Elisabetta Candidi Tommasi

Spese giudiziali (mat. Civile) – Responsabilità processuale aggravata – Opposizione a D.I. – Manifesta infondatezza – Colpa grave – Condanna a pena pecuniaria equitativamente determinata – Quantum – Criterio applicativo

Rif. Leg.: art. 96, 633, 645, 653 cod. proc. civ.; art. 2043, 2967 cod. civ.;

L’inottemperanza all’onere della prova da parte dell’opponente a decreto ingiuntivo — nell’ambito del giudizio a cognizione piena instauratosi a seguito dell’opposizione proposta dall’ingiunto —, ovvero, la mancanza di diligenza applicata dalla parte stessa nell’allegazione e produzione dei mezzi probatori a proprio favore, si allinea e si accomuna alla consapevolezza dell’infondatezza della domanda proposta e degli argomenti esplicitati a suo sostegno, ossia si conforma ad una condotta processualmente connotata da colpa grave, legittimando il giudice alla condanna a pena pecuniaria equitativamente determinata, di cui al terzo comma dell’articolo 96 del codice di rito, avendo la parte dimostrato indifferenza, superficialità e sinteticamente omissione rispetto ad un esito di consapevole fondatezza della propria domanda attraverso indici di conoscenza esaustiva dei suoi elementi costitutivi, se non avendo dimostrato, secondo le modalità processuali adottate, una consapevole infondatezza del proprio agire processuale.

Cfr.: Cass. civ., Sez. III, Sentenza 28.06.2019, n. 17446; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza 25.06.2019, n. 16898 in Quotidiano Giuridico, 2019; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza 27.02.2019, n. 5725 (rv. 652838-02); in senso parzialmente difforme Cass. civ., Sez. Un., Sentenza 20.04.2018, n. 9911; inoltre, i citati provvedimenti, sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica;

Cfr.: nell’ambito della giurisprudenza di merito, ed in particolare delle Corti felsinee, C. d’App., Bologna, Sez. I civile, Sentenza 02/05-11/05/2017, n. 1080, estensore dr. Francesco Parisoli; C. d’App., Bologna, Sez. II civile, Sentenza 24/03-30/03/2017, n. 776, estensore dr.ssa Antonella Palumbi; C. d’App., Bologna, Sez. I civile, Sentenza 27/09/2013-27/01/2014, n. 241, estensore dr. Francesco Parisoli;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Seconda Civile - Sentenza 04/02/2020 - 19/02/2020 n. 369
Giudice Unico estensore dr.ssa Elisabetta Candidi Tommasi

Spese giudiziali (mat. Civile) – Responsabilità processuale aggravata – Opposizione a D.I. – Manifesta infondatezza – Colpa grave – Condanna a pena pecuniaria equitativamente determinata – Quantum – Criterio applicativo

Rif. Leg.: art. 91, 96 cod. proc. civ.;

L’assenza di indicazioni normative in merito alla determinazione nel quantum della condanna a pena pecuniaria equitativamente determinata — di cui al comma terzo dell’articolo 96 del codice di rito — rende massimamente necessaria ed assunta nella sua integrità la valutazione secondo equità del giudice di merito, potendo ritenersi legittimo, a tal precipuo fine, sia il riferimento ad una giurisprudenza di merito consolidata sul punto, sia il riferimento ad un protocollo fissato e stabilito dall’ufficio giudiziario di appartenenza o meno e che individui in un estremo minimo e massimo la pena pecuniaria applicabile in rapporto al quantum già applicato dal giudice medesimo nello stabilire la somma liquidata a titolo di spese giudiziali ed oggetto, pur sempre, di condanna gravante sulla parte soccombente secondo il principio di causalità della lite.

Cfr.: Cass. civ., Sez. III, Ordinanza 04.07.2019, n. 17902, (rv. 654437-01), sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica;

Cfr.: nell’ambito della giurisprudenza di merito, ed in particolare delle Corti felsinee, tra gli innumerevoli precedenti di cui all’indice per “voci” della banca dati, — e più precisamente nell’ambito del genus “Spese giudiziali (mat. Civile)”, ed ivi alla species “Responsabilità processuale aggravata” —, fra le tante, Trib., Bologna, Sez. II civile, Sentenza 19/11-22/11/2019, n. 2505, estensore dr. Marco D’Orazi; Trib., Bologna, Sez. III civile, Sentenza 09/01-23/01/2020, n. 161, estensore dr. Pietro Iovino;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Terza Civile - Sentenza 03/03/2020 - 03/03/2020 n. 886
Presidente del Collegio estensore dr.ssa Anna De Cristofaro

[APP TRIB BOLOGNA] Spese giudiziali (mat. Civile) – Regolamento delle spese: gradi precedenti – Procedura concorsuale attrice – Mancanza di condizione di procedibilità dell’azione – Rilievo ex officioRegolamento delle spese: compensazione – Compensazione totale in I grado – Illegittimità – “Gravi ed eccezionali motivi” – Insussistenza – [RIFORMA PARZIALE]

Rif. Leg.: art. 91, 92 vigente ratione temporis cod. proc. civ.; art. 45 Lg. 69/2009;

È illegittima la pronunzia che abbia statuito la compensazione totale delle spese processuali tra le parti in esito alla definizione del giudizio in termini di improcedibilità per mancanza di una condizione dell’azione, ed in particolare in ragione del rilievo ex officio della carenza del presupposto della regolare costituzione del rapporto processuale, non rispondendo tale assunto decisorio alla ricorrenza delle “gravi ed eccezionali ragioni” richieste dalla formula normativa vigente ratione temporis dell’articolo 92 del codice di procedura civile che, per quanto stabilisca — in termini di generalità ed astrattezza — una clausola avente carattere di “nozione elastica”, secondo l’interpretazione datane dal giudice della legittimità, non può che ritenersi applicabile se non in caso di soccombenza reciproca o di assoluta novità delle questioni giuridiche trattate nel giudizio o nel caso della particolare contingenza del mutamento e della diversità e difformità degli orientamenti interpretativi ed applicativi in merito alle questioni dirimenti oggetto di controversia, e comunque qualora si dia una situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso. L’assenza di tali contingenze ed evenienze correlata alla ritenuta sussistenza di “gravi ed eccezionali ragioni” determina dunque la violazione in diritto degli articoli 91 e 92 del codice di rito sul regolamento delle spese giudiziali.

Cfr.: Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza 07.08.2019, n. 21157, (rv. 654806-01); Cass. civ., Sez. VI-3, Ordinanza 03.07.2019, n. 17816, (rv. 654447-01); Cass. civ., Sez. VI-3, Ordinanza 17.10.2017, n. 24502, (rv. 646335-01); Cass. civ., Sez. III, Ordinanza 05.07.2017, n. 16473; Cass. civ., Sez. V, Ordinanza 31.03.2017, n. 8421, (rv. 643477-02), in Sito Il caso.it, 2017; Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza 22.02.2012, n. 2572, (rv. 621247); Cass. civ., Sez. III, Sentenza 16.11.2011, n. 23997, (rv. 620310); tutti i citati provvedimenti sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Terza Civile - Sentenza 03/03/2020 - 03/03/2020 n. 886
Presidente del Collegio estensore dr.ssa Anna De Cristofaro

[APP TRIB BOLOGNA] Spese giudiziali (mat. Civile) – Regolamento delle spese: gradi precedenti – Procedura concorsuale attrice – Mancanza di condizione di procedibilità dell’azione – Rilievo ex officioRegolamento delle spese: compensazione – Compensazione totale in I grado – Illegittimità – “Gravi ed eccezionali motivi” – Insussistenza – [RIFORMA PARZIALE]

Rif. Leg.: art. 91, 92 vigente ratione temporis, 182 cod. proc. civ.; art. 45 Lg. 69/2009;

Se la mancanza di autorizzazione del Giudice Delegato in merito all’esercizio dell’azione da parte della procedura concorsuale, in ispecie il Fallimento, costituisce obiettivamente carenza esiziale di una condizione di procedibilità dell’azione stessa, rilevata ex officio dal giudice adìto — con il conseguente rilievo del difetto della regolare costituzione del rapporto processuale —, al contempo, l’inefficacia della produzione del dovuto provvedimento del Giudice Delegato, in quanto intervenuta oltre il termine perentorio di cui al secondo comma dell’articolo 182 del codice di rito, evidenzia obiettivamente una condotta processuale omissiva o comunque negligente o imperita del Fallimento nell’assumere la propria posizione processuale attrice che, a maggior ragione, si aggrava, qualora si valuti come la Procedura abbia provveduto a regolarizzare esaustivamente la propria posizione solo in esito al rilievo di controparte dell’insufficienza — e quindi del perdurante difetto — della prima autorizzazione del GD prodotta in giudizio dopo la richiesta del giudice procedente e, comunque, come già osservato, invalidamente, poiché oltre il termine perentorio concesso dal giudice stesso. Ma la sequenza di tali atti, se può legittimamente condurre ad una pronunzia di rigetto in rito delle domande proposte dal Fallimento per mancanza di una condizione di procedibilità, non può, altrettanto legittimamente, esitare, in ragione della primazia del rilievo ex officio al riguardo rispetto a quello successivo di parte, nella statuizione della totale compensazione tra le parti delle spese giudiziali poiché non ne ricorrerebbero i presupposti proprii a sancirne validità ed efficacia in diritto, e ciò non venendo in applicazione alcun caso idoneo a definire la compensazione ex lege secondo le “gravi ed eccezionali ragioni” che sole la consentirebbero, e venendo invece in dovuta applicazione non altrimenti che il principio di soccombenza, e quindi la necessaria condanna integrale alle spese della Procedura concorsuale attrice in ragione del principio di causalità della lite, non altrimenti che disatteso dalla statuizione di compensazione delle spese in esito alla dichiarata improcedibilità resa a definizione del giudizio.

Cfr.: Cass. civ., Sez. III, Ordinanza 31.05.2018, n. 13767, (rv. 648712-01); Cass. civ., Sez. VI-3, Ordinanza 17.10.2017, n. 24502, (rv. 646335-01); Cass. civ., Sez. V, Ordinanza 31.03.2017, n. 8421, (rv. 643477-02), in Sito Il caso.it, 2017, provvedimenti rinvenibili sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica;



 
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