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Giurisprudenza di merito  Massimario - documenti in elenco n.  6
 

Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Terza Civile - Sentenza 05/11/2019 - 03/02/2020 n. 454
Presidente del Collegio dr. Roberto Aponte, Consigliere relatore estensore dr. Luciano Varotti

[APP TRIB REGGIO EMILIA] Contratti in generale – Preliminare del contratto – Compravendita – Immobile residenziale – Caparra – Caparra confirmatoria – Recesso – Recesso del promittente venditore – Eccezione di inadempimento del promissario acquirente – Caparra – Condanna alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria – [CONFERMA]

Rif. Leg.: artt.1350, 1351, 1385, 1175, 1375, 1453, 1455, 1460 cc; Dpcm 5.12.1997;

In applicazione del principio inadimplenti non est adimplendum, l’eccezione di inadempimento della parte promissaria acquirente, pur vertendo su un fatto non assunto a condizione sospensiva o risolutiva del contratto — bensì ricorrendo come richiesto compimento della res, in ispecie un bene immobile, quale oggetto descritto e determinato nel preliminare del contratto di compravendita —, egualmente legittima la parte eccipiente a non ottemperare, in esito al contratto preliminare, alla data in questo stabilita per la conclusione del contratto definitivo, ossia a legittimamente disattendere la data fissata per la stipula del rogito avanti il notaio, senza che nulla possa esserle imputato in termini di inadempimento del rapporto obbligatorio instauratosi tra le parti del negozio giuridico in essere, nonché a legittimamente instare per la declaratoria di illegittimità ed infondatezza del recesso della parte promittente venditrice all’ulteriore fine dell’accertamento dell’insussistenza di un diritto della medesima a ritenere la caparra conferitale, essendo invece la parte promissaria acquirente e adempiente — che la somma a titolo di caparra confirmatoria abbia conferito — a poter esercitare un valido, legittimo e fondato diritto di recesso dal rapporto giuridico costituitosi in virtù del preliminare ed a pretendere, affinché sia ristabilito validamente e nella sua compiutezza il sinallagma alteratosi in modo esiziale tra le parti del negozio giuridico, la restituzione del doppio di quanto corrisposto a titolo di caparra confirmatoria in adempimento della prestazione assunta con il preliminare di compravendita, e ciò senza che possa esserle imputato, neppure a titolo di condotta contraria a buona fede contrattuale, l’ignoranza della data comunicatale per la conclusione del definitivo a fronte della inesitata richiesta di controllo e verifica finale del bene oggetto di compravendita in quanto carente, nelle precedenti concordate verifiche, di completamento e, come tale, inidoneo alla definitiva accettazione dello stesso in cambio del prezzo pattuito.

Cfr.: Cass. civ., Sez. II, Sentenza 30.01.2020, n. 2196, (rv. 656857-01), sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Prima Civile - Ordinanza 28/10/2019 - 29/10/2019
Giudice unico estensore dr. Edoardo Di Capua

Istruzione preventiva – Accertamento in materia di contratti bancari – Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite – Inammissibilità – Spese giudiziali (mat. Civile) – Soccombenza – Principio di causalità della lite

Rif. Leg.: art. 696 bis cod. proc. civ.; art. 2043, 2033, 1218, 1223 cod. civ.;

Posta la lettera della norma di cui all’articolo 696 bis del codice di procedura civile, a mente della quale “L’espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche […] ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito […]”, l’oggetto della consulenza preventiva esperibile deve essere identificato esclusivamente nella quantificazione di un danno risarcibile, conseguendone l’inammissibilità dell’esperimento richiesto qualora in presenza di obbligazioni contrattuali e non di illeciti extracontrattuali l’accertamento non attenga all’inadempimento delle obbligazioni predette ma verta sulla applicazione di pattuizioni ritenute invalide, ed in particolare nulle per violazione di legge, poiché in tale caso l’accertamento non sarebbe finalizzato ad una pretesa creditoria di natura risarcitoria bensì ad una pretesa creditoria di natura restitutoria, e consequenziale, quanto al suo accoglimento, alla caduta del titolo contestato, ovvero ed inoltre, l’inammissibilità dell’esperimento della consulenza tecnica preventiva ricorrerebbe anche qualora venisse a costituire materia di una preventiva delibazione di nullità delle clausole contrattuali alle quali fare conseguire una pretesa di carattere propriamente restitutoria ( e non precisamente risarcitoria ). Il discrimine si pone — in termini indicativi — tra i generali principii normativi di cui agli articoli 2043 e 2033 con riferimento agli articoli 1218 e 1223 del codice civile, e sul fatto di un’istanza rivolta a definire non tanto e non solo il quantum debeatur bensì l’an debeatur, ossia l’effettiva esistenza dell’obbligazione risarcitoria, sortendo, tal ultima evenienza, l’esclusione a priori dell’esperimento istruttorio preveniente e compositivo. ( Fattispecie attinente a controversia in materia di contratti bancari ed alla reietta istanza di consulenza tecnica preventiva volta all’accertamento della asserita nullità delle clausole contrattuali inerenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi, l’applicazione di tassi di interesse usurarii, l’addebito di commissioni di massimo scoperto ).

[ Nota minima ] Con riguardo alle pronunzie del giudice della legittimità sul tema specifico delle valenze applicative sostanziali della consulenza tecnica preventiva a fini di conciliazione, non può non rilevarsi se non una evidente carenza di interventi volti a definirne il contenuto e l’oggetto normativo, in quanto , le attuali pronunzie , sono precipuamente volte ad individuare i possibili ambiti di esercizio della facoltà di impugnazione del provvedimento emanato ai sensi dell’art. 696 bis cpc o per lo più volte ad individuare le possibili conseguenze di una pronunzia del giudice adìto che si dichiari incompetente in merito all’istanza proposta.
Per quanto riguarda la giurisprudenza di merito, si fa riferimento all’esaustivo referente del giudice estensore del provvedimento ivi massimato, e quindi

Cfr.: Tribunale Castrovillari 12/01/2019 in www.expartecreditoris.it; Tribunale Teramo 11/06/2018 in www.expartecreditoris.it; Tribunale Genova 10/05/2018 in www.expartecreditoris.it; Tribunale Roma 16/02/2018 in www.expartecreditoris.it; Tribunale Catanzaro 31/10/2017 in www.expartecreditoris.it; Tribunale Milano, sez. VI, 06/04/2017 in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Napoli, sez. II, 05/12/2016 in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Spoleto 18/05/2015 in Redazione Giuffrè 2015;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Prima Civile - Ordinanza 28/10/2019 - 29/10/2019
Giudice unico estensore dr. Edoardo Di Capua

Istruzione preventiva – Accertamento in materia di contratti bancari – Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite – Inammissibilità – Spese giudiziali (mat. Civile) – Soccombenza – Principio di causalità della lite

Rif. Leg.: art. 696 bis, 669 quaterdecies, 669 septies, 91, 92 cod. proc. civ.;

La reiezione, per inammissibilità, dell’istanza di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite comporta che il giudice deve provvedere in merito alle spese giudiziali, ciò che non potrà avvenire se non in applicazione dell’articolo 91 del codice di rito e quindi in base al principio di soccombenza e, più in generale, di causalità della lite, ponendo a carico della parte la cui istanza di consulenza preventiva e compositiva sia stata rigettata gli oneri che l’iniziativa processuale abbia comportato per la parte resistente oppostasi all’iniziativa stessa, e salva la possibilità di una eventuale compensazione delle spese se ne ricorrano i presupposti. Tale esito trova esplicita affermazione ( prescrizione ) nelle norme poste a disciplina del procedimento cautelare uniforme ed in particolare laddove è stabilito che il provvedimento reiettivo ( di incompetenza o di rigetto in senso lato ) pronunziato prima della causa di merito necessariamente esige la definizione in punto di spese che il procedimento svoltosi abbia comunque comportato.

Cfr.: in senso conforme, seppur per implicito, Cass. civ., Sez. III, Sentenza 26.09.2019, n. 23976, (rv. 655103-01), in Giur. It., 2020, 5, 1111 con nota di Sacchetto e Cass. civ.. Sez. VI-3, Ordinanza 22.10.2018, n. 26573, (rv. 650891-01); entrambi i provvedimenti, sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Terza Civile - Sentenza 05/11/2019 - 14/01/2020 n. 213
Presidente del Collegio estensore dr. Roberto Aponte

[APP TRIB BOLOGNA] Competenza e giurisdizione civile – Competenza per territorio – Competenza per territorio delle Sezioni Specializzate in materia d’Impresa – Derogabilità – Spese giudiziali (mat. Civile) – Regolamento delle spese: gradi precedenti – Incompetenza per territorio delle Sezioni Specializzate in materia d’Impresa – Decisione sulle spese processuali in I grado – Infondatezza – Restituzioni – [RIFORMA INTEGRALE]

Rif. Leg.: art. 28, 29, 38 cod. proc. civ.; art. 1, 3, 4 D. Lgs.vo n. 168/2003, come modificato con il D.Lg. n. 1/2012, (conversione Lg. n. 27/ 2012); art. 25 Cost.;

Posto il generale principio per cui la competenza per materia delle Sezioni Specializzate in materia d’Impresa ha carattere funzionale ed inderogabile, e quindi la “competenza funzionale” delle Sezioni Specializzate in materia d’Impresa del Tribunale ordinario civile è naturalmente inderogabile — prevalendo al riguardo il potere-dovere tout court di jus dicere del giudice —, per converso vige ed è applicabile il principio della natura derogabile — della “naturale” derogabilità — del potere di jus dicere del giudice adìto con riguardo alla competenza per territorio ( o giurisdizione territoriale ) in merito alle cause introdotte avanti la Sezione Specializzata in materia d’Impresa del Tribunale ordinario civile in concreto adìto, salva la ricorrenza della inderogabilità della competenza territoriale nei casi in cui sia espressamente disposta ex lege. Ne consegue che l’ordinanza procedimentale ai fini della precisazione delle conclusioni emessa dal Tribunale ritenendo la natura funzionale della competenza territoriale della Sezione Specializzata in materia d’Impresa ha carattere puramente ordinatorio, che non preclude la proposizione dell’appello avverso l’ordinanza dichiarativa dell’incompetenza per territorio con la quale è stato successivamente definito il giudizio di I grado.

Cfr.: Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza 23.07.2019, n. 19882, (rv. 654837-01), in Corriere Giur., 2019, 11, 1389 con nota di Negri, in Dir. Industriale, 2019, 5, 491 con nota di Ciccone e in Società, 2020, 2, 225 con nota di Romano; inoltre sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Terza Civile - Sentenza 05/11/2019 - 14/01/2020 n. 213
Presidente del Collegio estensore dr. Roberto Aponte

[APP TRIB BOLOGNA] Competenza e giurisdizione civile – Competenza per territorio – Competenza per territorio delle Sezioni Specializzate in materia d’Impresa – Derogabilità – Spese giudiziali (mat. Civile) – Regolamento delle spese: gradi precedenti – Incompetenza per territorio delle Sezioni Specializzate in materia d’Impresa – Decisione sulle spese processuali in I grado – Infondatezza – Restituzioni – [RIFORMA INTEGRALE]

Rif. Leg.: art. 28, 29, 38, 91 cod. proc. civ.; art. 1, 3, 4 D. Lgs.vo n. 168/2003, come modificato con il D.Lg. n. 1/2012, (conversione Lg. n. 27/ 2012);

Ricorrendo, nella disciplina convenzionale del rapporto giuridico concluso e perfezionatosi tra le parti, una clausola di determinazione del foro esclusivo eletto ai fini della definizione delle controversie insorgenti tra le stesse, a fronte dell’accordo delle parti sull’incompetenza per territorio della Sezione Specializzata in materia d’Impresa del Tribunale ordinario civile concretamente adìto, è illegittima ed infondata la condanna alle spese processuali di cui sia stata fatta oggetto la parte attrice nel primo grado di giudizio in ragione della fondata eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’altra parte in uno con la statuizione di accoglimento — da parte del giudice — della medesima, ricorrendo sul punto un potere-dovere del giudice adìto ed incompetente per territorio di astensione dalla pronunzia sulle spese processuali e rimanendo riservata quest’ultima pronunzia al giudice designato quale territorialmente competente a definire la controversia insorta.

Cfr.: Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza 23.07.2019, n. 19882, (rv. 654837-01), in Corriere Giur., 2019, 11, 1389 con nota di Negri, in Dir. Industriale, 2019, 5, 491 con nota di Ciccone e in Società, 2020, 2, 225 con nota di Romano; inoltre sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica;


Massimatore: Dr Gianluigi Morlini (Tribunale di Reggio Emilia)


Tribunale Ordinario di REGGIO EMILIA - Sentenza 14/07/2020 - 16/07/2020
Giudice Unico Estensore dr. Gianluigi Morlini - B.C. (avv. Forte) c. Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. (avv. Pagnottella)

Notifica cartella di pagamento – Atto spedito in busta raccomandata – Contestazione del contenuto – Onere probatorio del destinatario – Sussistenza – Fondamento.

In tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova.



 
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