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Giurisprudenza di merito  Massimario - documenti in elenco n.  11
 

Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Terza Civile - Decreto 10/01/2020 - 20/01/2020
Presidente del Collegio dr.ssa Anna De Cristofaro, Consigliere relatore ed estensore dr. Luciano Varotti

[RECLAMO TRIB FORLÌ] Accordi di ristrutturazione dei debiti – Attestatore – Indipendenza – Accertamento di insussistenza in primae curae – Illegittimità ed infondatezza – Accordi di ristrutturazione dei debiti – Opposizione dei creditori – Insussistenza – Omologa degli accordi – [ACCOGLIMENTO]

Rif. Leg.: art. 28, 67, 182 bis, 183 RD 267/1942 (Lg. Fall.re); art. 63, 51 cod. proc. civ.; art.2399 cod. civ.; artt.2, 285 DLgs 14/2019 (“Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza”, in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n° 155);

La locuzione normativa — stante la lettera del comma terzo, lettera d), dell’articolo 67 della legge fallimentare — per cui l’attestatore dell’Accordo di ristrutturazione del debito, nella sua qualità di revisore legale, non deve avere prestato — negli ultimi cinque anni — attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore istante a fini di omologa, va interpretata alla luce del comma primo, lettera c), dell’articolo 2399 del codice civile, in ragione della quale il limite insuperabile — ed il divieto che gli è connaturato e conseguente — concerne un rapporto di lavoro continuativo di consulenza o di prestazione d’opera continuativa e retribuita, precludendo perciò l’indipendenza dell’attestatore solo il rapporto professionale infra quinquennale o attuale che sia o sia stato caratterizzato dalla “continuità” e non invece il rapporto consistito in un’unica prestazione professionale, o prestazione occasionale ( ossia ‘uno actu’ ), svoltosi nel corso degli ultimi cinque anni, derivandone che il vocabolo “attività” impiegato nella formula normativa dell’articolo 67, comma terzo, lettera d), della legge fallimentare deve essere inteso come riferito ad una prestazione “di durata”. Ne viene l’infondatezza della censura trasfusa nella decisione giudiziale di carenza esiziale e di difetto a rilevanza esaustiva dell’indipendenza e non obbiettività dell’attestatore dell’accordo di ristrutturazione dei debiti che nel quinquennio anteriore alla proposta ed alla domanda di omologazione dell’accordo concluso con i creditori abbia prestato, in qualità di revisore legale, attività occasionale di consulenza in favore dell’imprenditore istante a fini di omologa, non potendo costituire una prestazione professionale prescindente da rapporti di subordinazione e dipendenza, o di continuatività in autonomia, valido presupposto per la opinabilità e la negazione del requisito di indipendenza dell’attestatore del piano e dell’accordo con finalità di ristrutturazione del debito, non ottenendone per tale ragione — ma solo illegittimamente — l’omologazione da parte dell’autorità giurisdizionale civile ordinaria per tal causa adìta.

Cfr.: contra Cass. civ., Sez. VI-1, Ordinanza 19.04.2017, n. 9927; funzionale al caso di specie Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 11.03.2019, n. 6922, (rv. 653106-01), in Fallimento, 2020, 1, 81 con nota di Stasi e in Quotidiano Giuridico, 2019; inoltre, entrambi i provvedimenti citati, sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Terza Civile - Decreto 10/01/2020 - 20/01/2020
Presidente del Collegio dr.ssa Anna De Cristofaro, Consigliere relatore ed estensore dr. Luciano Varotti

[RECLAMO TRIB FORLÌ] Accordi di ristrutturazione dei debiti – Attestatore – Indipendenza – Accertamento di insussistenza in primae curae – Illegittimità ed infondatezza – Accordi di ristrutturazione dei debiti – Opposizione dei creditori – Insussistenza – Omologa degli accordi – [ACCOGLIMENTO]

Rif. Leg.: art. 28, 67, 182 bis, 183 RD 267/1942 (Lg. Fall.re); art. 63, 51 cod. proc. civ.; art.2399 cod. civ.; artt.2, 285 DLgs 14/2019 (“Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza”, in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n° 155);

L’attestatore dell’accordo di ristrutturazione dei debiti che nel quinquennio anteriore alla domanda di omologazione dell’accordo stipulato con il ceto creditorio abbia prestato, in qualità di revisore legale, attività occasionale di consulenza in favore dell’imprenditore istante a fini di omologa e che, per l’attività professionale in passato svolta, vanti ancora un credito nei confronti dell’imprenditore stesso, non ne preclude — tale peculiare contingenza di titolarità — l’indipendenza dell’attestatore che a quel credito — pur figurante nel contesto dei debiti oggetto di ristrutturazione — abbia rinunziato in favore dell’imprenditore suo debitore ed al contempo ricorrente ai fini dell’omologazione del piano di ristrutturazione concluso con i creditori proprio e peculiarmente con l’assistenza professionale e la consulenza del revisore legale suo rinunziante creditore ed all’attualità presente in qualità di attestatore del piano stesso.

Cfr.: contra Cass. civ., Sez. VI-1, Ordinanza 19.04.2017, n. 9927; funzionale al caso di specie Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 11.03.2019, n. 6922, (rv. 653106-01), in Fallimento, 2020, 1, 81 con nota di Stasi e in Quotidiano Giuridico, 2019; inoltre, entrambi i provvedimenti citati, sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Terza Civile - Decreto 10/01/2020 - 20/01/2020
Presidente del Collegio dr.ssa Anna De Cristofaro, Consigliere relatore ed estensore dr. Luciano Varotti

[RECLAMO TRIB FORLÌ] Accordi di ristrutturazione dei debiti – Attestatore – Indipendenza – Accertamento di insussistenza in primae curae – Illegittimità ed infondatezza – Accordi di ristrutturazione dei debiti – Opposizione dei creditori – Insussistenza – Omologa degli accordi – [ACCOGLIMENTO]

Rif. Leg.: Leg. art. 28, 67, 182bis, 183 RD 267/1942 (Lg. Fall.re); art. 342 cod. proc. civ.; art.2399 cod. civ.; artt.2, 285 DLgs 14/2019 (“Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza”, in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n° 155);

Il reclamo avverso il decreto del Tribunale che abbia omologato o non abbia omologato l’accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato dall’imprenditore con i creditori ha effetto devolutivo pieno, prescindendo quindi dal principio “tantum devolutum quantum appellatum” e dai limiti nonché dai vincoli in tal senso posti dalla necessaria e dovuta specificità dei motivi con l’impugnazione proposti.

Cfr.: Cass. civ., Sez. I, Sentenza 08.05.2019, n. 12064, (rv. 653696-01), in Fallimento, 2019, 11, 1327 con nota di Trentini e sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Prima Civile - Sentenza 01/07/2020 - 02/07/2020 n. 2152
Giudice Unico estensore dr. Edoardo Di Capua

Contumacia civile – Istanza di rimessione in termini della parte costituitasi – Reiezione – Notificazione telematica dell’atto introduttivo del giudizio – Mancata conoscenza per causa imputabile (condotta colposa) – Preclusioni istruttorie e di merito – Società – Società di persone – Società Semplice – Morte del socio – Quota di partecipazione societaria – Clausola statutaria di consolidazione – Liquidazione all’erede del valore nominale della quota – Violazione del divieto di patti successori istitutivi – Contrarietà a norma imperativa – Nullità parziale della clausola – (Sentenza non definitiva)

Rif. Leg.: art. 458, 1322, 1419, 2284, 2289 cod. civ.;

La clausola statutaria di consolidazione della quota societaria in esito alla morte del socio — e quindi l’accrescimento proporzionale delle partecipazioni degli altri soci —, clausola che in particolare preveda la corresponsione all’erede del socio defunto del solo valore “nominale” della quota sociale del de cuius, è nulla in quanto consente, sul piano sostanziale, una atto dispositivo mortis causa con esclusione della successione ereditaria — in violazione del principio della libertà di disporre con atto di ultima volontà da parte del de cuius —, nonché in quanto determina una violazione del divieto di patti successori istitutivi posto dalla norma imperativa di cui all’articolo 458 del codice civile, in questo caso designando i soci a scapito dell’erede, conseguendo, all’accertamento ed alla dichiarazione di invalidità della clausola, il riconoscimento e la liquidazione iure hereditatis in favore dell’erede della quota di partecipazione societaria del de cuius in ragione del suo valore “reale”, con la precisazione che la clausola statutaria così come invalidamente prevista ab imis, avendo natura di clausola “impura” di consolidazione della quota societaria — ed essendo perciò ammissibile e legittima sul piano sistematico — perviene ad un accertamento di nullità solo parziale, dovendosene riferire l’invalidità al solo criterio di determinazione e quantificazione del valore del bene caduto in successione e spettante all’erede in ottemperanza all’ulteriore dettato normativo, sempre di carattere imperativo — e quale desumibile dagli articoli 2284 e 2289 del codice civile —, posti a specifica disciplina della morte del socio e della liquidazione della quota del socio uscente, e che consentono la continuazione della società stabilendone con qualità inderogabile le condizioni.

Cfr.: Cass. civ., Sez. I, Sentenza 12.02.2010, n. 3345, (rv. 611505,) in Giur. It., 2011, 3, 559 con nota di Cuffaro, in Famiglia e Diritto, 2010, 7, 730 e in Foro It., 2011, 7-8, 1, 2160; Cass. civ., Sez. VI-1, Ordinanza 16.04.2018, n. 9346, (rv. 648576-01), in Foro It., 2018, 9, 1, 2792; inoltre, entrambi i provvedimenti citati, sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica; e ancora Cass. 16 aprile 1975, n. 1434 in Giur. It., 1976, 1, 56;
nell’ambito della giurisprudenza di merito, v. Trib. Roma, Sezione III, n. 8766 del 2015; Trib. Biella, 27 Novembre 2008; inoltre Corte d’Appello, Bologna, 23 ottobre 1996, in Giur. Comm., 1997, II, 730 con nota di Pupo e in Società, 1997, 4, 414 con nota di Picone;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Prima Civile - Sentenza 01/07/2020 - 02/07/2020 n. 2152
Giudice Unico estensore dr. Edoardo Di Capua

Contumacia civile – Istanza di rimessione in termini della parte costituitasi – Reiezione – Notificazione telematica dell’atto introduttivo del giudizio – Mancata conoscenza per causa imputabile (condotta colposa) – Preclusioni istruttorie e di merito – Società – Società di persone – Società Semplice – Morte del socio – Quota di partecipazione societaria – Clausola statutaria di consolidazione – Liquidazione all’erede del valore nominale della quota – Violazione del divieto di patti successori istitutivi – Contrarietà a norma imperativa – Nullità parziale della clausola – (Sentenza non definitiva)

Rif. Leg.: art. 458, 1322, 1419, 2284, 2289 cod. civ.;

Il contratto sociale che preveda esplicitamente la consolidazione della quota societaria in esito alla morte del socio — e quindi l’accrescimento proporzionale delle partecipazioni degli altri soci — dà luogo ad una prescrizione legittima e lecita in quanto persegua l’intrasmissibilità per causa di morte della posizione di socio, in tal modo garantendo massimamente il valore dell’intuitus personae quale coessenziale riferimento alla costituzione della compagine societaria, nonché ed in quanto forma di libera espressione dell’autonomia negoziale, ponendo e valorizzando interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico, ma ciò nei limiti in cui non si determini una attribuzione mortis causa della quota ai soci superstiti in forma sic et simpliciter di devoluzione necessaria negoziale, ciò che non è consentito dall’ordinamento giuridico in quanto costituirebbe un patto successorio istitutivo. La clausola dell’atto costitutivo o dello statuto della società che preveda quindi la consolidazione della quota societaria in forma “pura”, ossia con esclusione di successione ereditaria, viola il principio della libertà di disporre da parte del socio\ de cuius con atto di ultima volontà designando in re ipsa ( e quindi istituendo ) i soci superstiti quali unici successori ed eredi esclusivi con riguardo al bene costituito dalla quota di partecipazione societaria caduta in successione, con ciò ponendo e stabilendo una regola del contratto sociale non altrimenti che in violazione della norma imperativa statuente il divieto di patti successori e come tale connotata integralmente da invalidità, ciò che esita, a fronte delle legittime aspettative e dei diritti proprii dell’erede legittimo, in una declaratoria di nullità assoluta della clausola da parte del giudice adìto dall’erede. Ne consegue che la forma “impura” della successione nel tatundem in denaro della quota ‘riabilita’ la clausola in termini di liceità.

Cfr.: Cass. civ., Sez. I, Sentenza 12.02.2010, n. 3345, (rv. 611505,) in Giur. It., 2011, 3, 559 con nota di Cuffaro, in Famiglia e Diritto, 2010, 7, 730 e in Foro It., 2011, 7-8, 1, 2160 nonché sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica; e ancora Cass., 16 aprile 1975, n. 1434 in Giur. It., 1976, 1, 56;
nell’ambito della giurisprudenza di merito, v. Trib. Roma, Sezione III, n. 8766 del 2015; Trib. Biella, 27 Novembre 2008; inoltre Corte d’Appello, Bologna, 23 ottobre 1996, in Giur. Comm., 1997, II, 730 con nota di Pupo e in Società, 1997, 4, 414 con nota di Picone;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario Civile di Bologna, Sezione Specializzata in materia d’Impresa - Sentenza 19/11/2020 - 24/11/2020 n. 1685
Presidente del Collegio dr. Fabio Florini, Giudice relatore estensore dr. Giovanni Salina

Società – Fusione e incorporazione – Fusione tra Istituti Bancari – Incorporazione – Assunzione di obbligazione della società incorporata da parte della incorporante – Attinenza a corresponsione di “contributi” a scopo ab imis mutualistico – Promessa unilaterale atipica – Infondatezza – Donazione remuneratoria – Infondatezza – Contratto a favore di terzo – Schema negoziale del contratto a favore di terzo – Legittimità – Obbligazione “perpetua” (riconducibile alla figura normativa della “rendita perpetua”) – Fondatezza – Validità del vincolo obbligatorio – Recesso unilaterale – Inefficacia/ Inapplicabilità – Obbligazione periodica carente di termine di durata – Irrilevanza

Rif. Leg.: art. 782, 1372, 1411, 1866, 1869, 1987 cod. civ.;

L’obbligazione assunta da istituto di credito con clausola statutaria, di ripartizione di parte dell’utile netto di esercizio in favore di società determinata — e ciò a fini mutualistici —, mantiene la sua efficacia e validità sia in esito ad un primo sia in esito ad un secondo fenomeno di fusione per incorporazione in quanto specifica clausola dell’atto di fusione per incorporazione, trasferendo nella società incorporante la titolarità dell’impegno contrattuale ( ossia dell’obbligazione ) volontariamente assunto dalla prima banca incorporata, e tutto ciò avvenendo non in ragione di un fenomeno successorio ( di successione nei rapporti ) bensì in ragione di una ri-negoziazione dei pregressi impegni costituente fonte contrattuale autonoma. Ne consegue che l’impegno assunto ( ossia l’obbligazione ), in quanto nascente da contratto, costituisce un vincolo dal quale la società ( la banca ) incorporante ed obbligata non può liberarsi mediante un atto unilaterale in forma di recesso ex uno latere — facoltà, quest’ultima, non prevista né sul piano sistematico né dai contraenti particolari in ragione della clausola convenzionale —, bensì solo attraverso una dismissione derivante da mutuo consenso espresso dalle parti o comunque attraverso una ridefinizione in termini di nuovo patto contrattuale voluto da tutte la parti interessate al vincolo in precedenza assunto ( stipulante, beneficiario, promittente ); da ciò la natura di obbligazione “perpetua” propria dell’impegno rinvenibile nella clausola statutaria prima e convenzionale poi così come inizialmente enunziata e poi ribadita, ed anche l’infondatezza delle tesi che, a fronte della fonte strettamente contrattuale dell’obbligo — avente forza di legge tra le parti ed espressione di autonomia negoziale e di interessi meritevoli di tutela dall’ordinamento giuridico —, definiscano in termini di promessa unilaterale atipica l’impegno obbligatorio di riferimento predicandone la nullità per difetto di causa, nonché — in alternativa —, definiscano in termini di atto di liberalità ed in ispecie quale donazione remuneratoria l’impegno obbligatorio di riferimento predicandone la nullità per difetto di forma, ossia per mancanza di atto pubblico.


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario Civile di Bologna, Sezione Specializzata in materia d’Impresa - Sentenza 19/11/2020 - 24/11/2020 n. 1685
Presidente del Collegio dr. Fabio Florini, Giudice relatore estensore dr. Giovanni Salina

Società – Fusione e incorporazione – Fusione tra Istituti Bancari – Incorporazione – Assunzione di obbligazione della società incorporata da parte della incorporante – Attinenza a corresponsione di “contributi” a scopo ab imis mutualistico – Promessa unilaterale atipica – Infondatezza – Donazione remuneratoria – Infondatezza – Contratto a favore di terzo – Schema negoziale del contratto a favore di terzo – Legittimità – Obbligazione “perpetua” (riconducibile alla figura normativa della “rendita perpetua”) – Fondatezza – Validità del vincolo obbligatorio – Recesso unilaterale – Inefficacia/ Inapplicabilità – Obbligazione periodica carente di termine di durata – Irrilevanza

Rif. Leg.: art. 782, 1372, 1411, 1866, 1869, 1987 cod. civ.;

Dell’obbligazione “perpetua” — di ripartizione, a fini mutualistici, di parte dell’utile netto di esercizio in favore di società determinata —, obbligazione assunta da istituto di credito con clausola statutaria  e poi convenzionale in esito a fusione per incorporazione — trasferendone in tal modo la titolarità all’istituto di credito incorporante —, se ne attua l’adempimento mediante lo schema tipico proprio del contratto a favore di terzo — ove quest’ultimo è la società beneficiaria, mentre le parti del contratto sono la banca stipulante e incorporata e, in seguito a fusione, la banca incorporante e promittente —, nonché mediante la riconduzione, sul piano interpretativo e sistematico, alla figura della rendita perpetua, sia in forma tipica che atipica.


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario Civile di Bologna, Sezione Specializzata in materia d’Impresa - Ordinanza 03/06/2020 - 09/06/2020
Presidente del Collegio dr. Fabio Florini, Giudice relatore ed estensore dr.ssa Anna Maria Rossi

Società – Procedura di amministrazione giudiziaria – S.r.l. socie di minoranza di S.p.A. (holding di gruppo societario) – Denunzia all’ago di irregolarità gestorie – Istanza di ispezione ed amministrazione giudiziaria – Infondatezza nel merito – Reiezione

Rif. Leg.: art. 2409, 2497bis, 2359, 2497 cod. civ.;

La denunzia all’autorità giudiziaria di irregolarità gestorie non rappresenta fondata ragione ai fini di una ispezione giudiziaria né di un’eventuale procedura di amministrazione giudiziaria laddove prescinda dalla determinazione di un danno alla società e ai soci, riguardo al quale deve esservi piena ottemperanza al principio dell’onere della prova. Ne consegue che oltre alla lacuna sul piano delle allegazioni e produzioni a fini probatori e dimostrativi di una situazione lesiva rispetto alla quale si possa ritenere legittima l’istanza di ispezione giudiziaria prevista dall’articolo 2409 del codice civile, si pone, con valenza altrettanto generale di limite rispetto al richiesto intervento probabilmente anticipatore dell’amministrazione giudiziaria, il prevalente esercizio ed impiego — fino al loro possibile esaurimento — degli strumenti di tutela endosocietari normativamente previsti, qualora la denunzia all’autorità giudiziaria di ritenute irregolarità gestorie fonte di danno alla società verta su condotte già censurabili e sanzionabili con gli ordinari mezzi di interlocuzione, contrasto e interdizione previsti ex lege, tra cui, in principalità, l’impugnazione delle delibere assembleari societarie. [ Fattispecie attinente all’asserito reale esercizio del potere di direzione e coordinamento di un gruppo societario non dalla holding del gruppo societario di appartenenza delle società socie e denunzianti bensì da parte di un socio ‘tiranno’, nonché all’asserita approvazione — riguardante pur sempre la società capogruppo — di un bilancio falsato e non veritiero; ed inoltre, fattispecie attinente alla prospettazione dello svolgimento — pur sempre da parte della società capogruppo — di una gestione non conforme all’interesse dei soci ed infine alla dedotta messa in liquidazione della società capogruppo (holding) quale atto meramente strumentale e dolosamente non contrastato dal collegio sindacale, con esito — omnicomprensivo, da parte del Tribunale adìto — di reiezione del richiesto intervento dell’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 2409 del codice civile. ]

Cfr.: nell’ambito della giurisprudenza di merito, ed in particolare delle corti felsinee, Trib. Bologna, 20.06.2017, in Società, 2018, 5, 656; inoltre, sempre nell’ambito della giurisprudenza di merito, Trib. Roma, 15.12.2017, in Foro It.2018, 5, I, 1762, nonché in Giur. It., 2018, 4, 900 nota di Bertolotti.

Nell’ambito della giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento ad attività omissiva del collegio sindacale, Cass. civ., Sez. I, Sentenza 11.12.2019, n. 32397, (rv. 656128-01), in Società, 2020, 2, 243; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 31/07/2019, n. 20651, in Foro It., 2019, 11, 1, 3531; Cass. civ. Sez. I Sentenza 12.07.2019, n. 18770, (rv. 654662-01), in Società, 2019, 10, 1167 e in Studium juris, 2020, 3, 341; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 04.07.2018, n. 17493, in Quotidiano Giuridico, 2018 e in Società, 2018, 10, 1189 nonché ibidem, 2018, 11, 1321;
in termini meno specifici e più generici sul tema, invece Cass. civ., Sez. VI-1, Ordinanza 31.10.2018, n. 27761, (rv. 651356-01); Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 03.07.2017, n. 16314 in Quotidiano Giuridico, 2017; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 13.06.2014, n. 13517, (rv. 631305), in Società, 2014, 8-9, 998 e in Società, 2015, 3, 317 con nota di Bellini; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 29.12.2011, n. 30052, (rv. 620890);
le citate pronunzie della Corte di Cassazione sono inoltre rinvenibili sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica.


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario Civile di Bologna, Sezione Specializzata in materia d’Impresa - Decreto 05/10/2020 - 06/10/2020
Giudice designato Presidente di Sezione dr. Fabio Florini

Provvedimenti cautelari – Urgenza – Istanza cautelare ante causam – Provvedimento residuale ed atipico – Inammissibilità – Provvedimento specifico e tipico – Prevalenza esaustiva – Competenza e giurisdizione civile – Competenza funzionale e per territorio – Incompetenza dell’adìta Sezione Specializzata in materia d’Impresa civile – Competenza funzionale e per territorio del Giudice del Registro delle Imprese – Inammissibilità del ricorso

Rif. Leg.: art. 700 cod. proc. civ.;

[ Obiter dictum ] L’istanza ai fini dell’emissione di un provvedimento cautelare d’urgenza è inammissibile qualora a fronte del carattere residuale e atipico proprio del mezzo esperito e del provvedimento richiesto si contrapponga, prevalendo esaustivamente, la previsione normativa — e quindi la facoltà di instare ai fini — di un provvedimento tipico e specificamente idoneo ed ordinato alla definizione della fattispecie prospettata con l’instaurazione del procedimento cautelare ante causam ex articolo 700 del codice di procedura civile.

Cfr.: Trib. Pescara, 04.05.2007, sul sito web il Caso.it, 2007; Trib. Torino 28.04.2010 in Giur. It., 2011, 7, 1610, in Imm. e propr., 2010, 12, 808, nonché sul Sito Il caso.it, 2010 ed inoltre sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica;

più particolarmente, sul reclamo proposto avverso il Decreto ivi annotato, v. Trib. Bologna, Sez. Specializzata in materia d’Impresa, Ordinanza 21.12-22.12.2020, Pres. est. dr.ssa Anna Maria Rossi;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario Civile di Bologna, Sezione Specializzata in materia d’Impresa - Decreto 05/10/2020 - 06/10/2020
Giudice designato Presidente di Sezione dr. Fabio Florini

Provvedimenti cautelari – Urgenza – Istanza cautelare ante causam – Provvedimento residuale ed atipico – Inammissibilità – Provvedimento specifico e tipico – Prevalenza esaustiva – Competenza e giurisdizione civile – Competenza funzionale e per territorio – Incompetenza dell’adìta Sezione Specializzata in materia d’Impresa civile – Competenza funzionale e per territorio del Giudice del Registro delle Imprese – Inammissibilità del ricorso

Rif. Leg.: art. 700 cod. proc. civ.; art. 2191, 2192 cod. civ.; art. 3 D.Lgs.vo 268/2003; art. 23 cod. proc. civ.;

[ Obiter dictum ] In punto di domanda cautelare ante causam volta alla cancellazione di atto iscritto nel Registro delle Imprese va dichiarata l’incompetenza funzionale e per materia dell’adìta Sezione Specializzata in materia d’Impresa civile, di cui va disattesa all’occorrenza anche la competenza territoriale che le pertiene sul piano distrettuale, essendo la competenza al fine predetto del Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale nella circoscrizione del quale è la Camera di Commercio nel cui territorio di pertinenza ha sede la società nei confronti della quale è stata esercitata l’azione.

Cfr.: Trib. Pescara, 04.05.2007, sul sito web il Caso.it, 2007; Trib. Torino 28.04.2010 in Giur. It., 2011, 7, 1610, in Imm. e propr., 2010, 12, 808, nonché sul Sito Il caso.it, 2010 ed inoltre sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica;

più particolarmente, sul reclamo proposto avverso il Decreto ivi annotato, v. Trib. Bologna, Sez. Specializzata in materia d’Impresa, Ordinanza 21.12-22.12.2020, Pres. est. dr.ssa Anna Maria Rossi;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario Civile di Bologna, Sezione Specializzata in materia d’Impresa - Decreto 05/10/2020 - 06/10/2020
Giudice designato Presidente di Sezione dr. Fabio Florini

Provvedimenti cautelari – Urgenza – Istanza cautelare ante causam – Provvedimento residuale ed atipico – Inammissibilità – Provvedimento specifico e tipico – Prevalenza esaustiva – Competenza e giurisdizione civile – Competenza funzionale e per territorio – Incompetenza dell’adìta Sezione Specializzata in materia d’Impresa civile – Competenza funzionale e per territorio del Giudice del Registro delle Imprese – Inammissibilità del ricorso

Rif. Leg.: art. 700 cod. proc. civ.; art. 2191, 2192 cod. civ.; art. 3 D.Lgs.vo 268/2003;

[ Obiter dictum ] L’istanza cautelare ante causam proposta ex articolo 700 del codice di procedura civile alla Sezione Specializzata in materia d’Impresa ai fini della cancellazione di atto societario dal Registro delle Imprese è inammissibile in quanto, diversamente dal mezzo esperito e dal provvedimento richiesto — entrambi residuali ed atipici — , opera in materia il mezzo tipico e speciale del ricorso al Giudice del Registro, nonché in quanto si applica in materia, in via esclusiva e specifica, la competenza funzionale e per materia del Giudice del Registro delle Imprese — costituito territorialmente presso il Tribunale la cui circoscrizione è sede della Camera di Commercio (CCIAA) nel cui territorio di pertinenza ha sede la società nei confronti della quale è stata proposta l’istanza cautelare —. Ne consegue che dell’istanza proposta ne è legittima la reiezione inaudita altera parte in forma di decreto, e ciò in ragione dell’incompetenza funzionale e per materia del giudice adìto.

Cfr.: Trib. Pescara, 04.05.2007, sul sito web il Caso.it, 2007; Trib. Torino 28.04.2010 in Giur. It., 2011, 7, 1610, in Imm. e propr., 2010, 12, 808, nonché sul Sito Il caso.it, 2010 ed inoltre sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica;

più particolarmente, sul reclamo proposto avverso il Decreto ivi annotato, v. Trib. Bologna, Sez. Specializzata in materia d’Impresa, Ordinanza 21.12-22.12.2020, Pres. est. dr.ssa Anna Maria Rossi;



 
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