Massimatore: dr. Pierluigi Moscone
Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Prima Civile - Sentenza 24/02/2021 - 24/02/2021 n. 886
Giudice unico estensore dr. Edoardo Di Capua
Ingiunzione – Giudizio di opposizione – Istanza di esecuzione provvisoria parziale del D.I. – Reiezione – Ordinanza Ingiunzione – Ordinanza ingiunzione di pagamento del debito residuo rispetto alla somma portata dal D.I. – Principio di non contestazione – Genericità delle allegazioni – Pagamento esaustivo in corso di causa della somma ingiunta con D.I. – Decreto Ingiuntivo – Revoca del D.I. opposto – Sentenza di definizione del giudizio
Rif. Leg.: art. 645, 186 ter cod. proc. civ.;
A fronte della reiezione dell’istanza di esecuzione provvisoria parziale del Decreto Ingiuntivo, nel contesto del giudizio di opposizione instauratosi avverso il provvedimento emesso in monitorio, è legittima l’emissione dell’Ordinanza Ingiunzione di cui all’articolo 186 ter del codice di procedura civile con la quale — in favore della parte ingiungente e opposta — sia ingiunto alla parte opponente, nella fase istruttoria del procedimento di merito ed a cognizione piena in atto, il pagamento della parte residua della somma ancora dovuta rispetto a quella portata dal Decreto Ingiuntivo, e ciò quindi, indirettamente accogliendo, seppur parzialmente ed in via provvisoria ed anticipatoria, l’istanza iniziale e reietta dell’ingiungente procedente ab imis con il provvedimento reso in monitorio, conseguendone al contempo la legittimità della revoca di quest’ultimo da parte della sentenza che — definendo il giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo, ed in accoglimento dell'opposizione stessa — rilevi, rispetto alla dovuta debenza, il maggior importo in linea capitale della somma esposta e rappresentata nell'emesso provvedimento monitorio, nonché, legittimamente confermando l'Ordinanza Ingiunzione di cui all'articolo 186 ter del codice di procedura civile previamente pronunziata, rilevi i fatti costitutivi del diritto controverso accertati al momento della pronunzia della sentenza, ed in particolare il fatto estintivo insorto proprio in ragione dell'ottemperanza all'Ordinanza Ingiunzione emessa in corso di causa.
Cfr.: Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza 07.07.1993, n. 7448, in Corriere Giur., 1993, 1330 con nota di De Luca ; in Giust. Civ., 1993, I, 2041 ; Cass. civ., Sez. Lav., Sentenza 1.12.2000, n. 15339 ; Cass. civ., Sez. III, Sentenza 25.05.1999, n. 5074 ; Cass. civ., Sez. lav., Sentenza 12.12.1998, n. 12521; Cass. civ., Sez. II, Sentenza 17.021998, n. 1656; Cass. civ., Sez. III, Sentenza 5 giugno 1997, n. 5007, in Foro It., 1997, I, 3242; in Nuova Giur. Civ., 1998, I, 376 con nota di Nela ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 21.031997, n. 2552 in Giur. It., 1998, 1391 con nota di Ronco ; Cass. civ., Sez. III, Sentenza 21.12.1995, n. 13027; inoltre, i citati provvedimenti sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica ;