GIURÆMILIA rel. 3.0.0.17Skip Navigation Links

Giurisprudenza di merito  Massimario - documenti in elenco n.  2
 

Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Prima Civile - Sentenza 24/02/2021 - 24/02/2021 n. 886
Giudice unico estensore dr. Edoardo Di Capua

Ingiunzione – Giudizio di opposizione – Istanza di esecuzione provvisoria parziale del D.I. – Reiezione – Ordinanza Ingiunzione – Ordinanza ingiunzione di pagamento del debito residuo rispetto alla somma portata dal D.I. – Principio di non contestazione – Genericità delle allegazioni – Pagamento esaustivo in corso di causa della somma ingiunta con D.I. – Decreto Ingiuntivo – Revoca del D.I. opposto – Sentenza di definizione del giudizio

Rif. Leg.: art. 645, 186 ter cod. proc. civ.;

A fronte della reiezione dell’istanza di esecuzione provvisoria parziale del Decreto Ingiuntivo, nel contesto del giudizio di opposizione instauratosi avverso il provvedimento emesso in monitorio, è legittima l’emissione dell’Ordinanza Ingiunzione di cui all’articolo 186 ter del codice di procedura civile con la quale — in favore della parte ingiungente e opposta — sia ingiunto alla parte opponente, nella fase istruttoria del procedimento di merito ed a cognizione piena in atto, il pagamento della parte residua della somma ancora dovuta rispetto a quella portata dal Decreto Ingiuntivo, e ciò quindi, indirettamente accogliendo, seppur parzialmente ed in via provvisoria ed anticipatoria, l’istanza iniziale e reietta dell’ingiungente procedente ab imis con il provvedimento reso in monitorio, conseguendone al contempo la legittimità della revoca di quest’ultimo da parte della sentenza che — definendo il giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo, ed in accoglimento dell'opposizione stessa — rilevi, rispetto alla dovuta debenza, il maggior importo in linea capitale della somma esposta e rappresentata nell'emesso provvedimento monitorio, nonché, legittimamente confermando l'Ordinanza Ingiunzione di cui all'articolo 186 ter del codice di procedura civile previamente pronunziata, rilevi i fatti costitutivi del diritto controverso accertati al momento della pronunzia della sentenza, ed in particolare il fatto estintivo insorto proprio in ragione dell'ottemperanza all'Ordinanza Ingiunzione emessa in corso di causa.

Cfr.: Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza 07.07.1993, n. 7448, in Corriere Giur., 1993, 1330 con nota di De Luca ; in Giust. Civ., 1993, I, 2041 ; Cass. civ., Sez. Lav., Sentenza 1.12.2000, n. 15339 ; Cass. civ., Sez. III, Sentenza 25.05.1999, n. 5074 ; Cass. civ., Sez. lav., Sentenza 12.12.1998, n. 12521; Cass. civ., Sez. II, Sentenza 17.021998, n. 1656; Cass. civ., Sez. III, Sentenza 5 giugno 1997, n. 5007, in Foro It., 1997, I, 3242; in Nuova Giur. Civ., 1998, I, 376 con nota di Nela ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 21.031997, n. 2552 in Giur. It., 1998, 1391 con nota di Ronco ; Cass. civ., Sez. III, Sentenza 21.12.1995, n. 13027; inoltre, i citati provvedimenti sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Prima Civile - Sentenza 24/02/2021 - 24/02/2021 n. 886
Giudice unico estensore dr. Edoardo Di Capua

Ingiunzione – Giudizio di opposizione – Istanza di esecuzione provvisoria parziale del D.I. – Reiezione – Ordinanza Ingiunzione – Ordinanza ingiunzione di pagamento del debito residuo rispetto alla somma portata dal D.I. – Principio di non contestazione – Genericità delle allegazioni – Pagamento esaustivo in corso di causa della somma ingiunta con D.I. – Decreto Ingiuntivo – Revoca del D.I. opposto – Sentenza di definizione del giudizio

Rif. Leg.: art. 186ter, 177, 178, 645 cod. proc. civ.;

L’Ordinanza Ingiunzione di cui all’articolo 186 ter del codice di procedura civile, con la quale sia statuito e prescritto alla parte l’esecuzione di un pagamento parziale, è provvedimento anticipatorio e per definizione provvisorio, e quindi a contenuto ‘non-decisorio’ e revocabile, e inidoneo, come tale, alla formazione della cosa giudicata, ciò significando che l’Ordinanza è modificabile e revocabile fino alla pronunzia della sentenza con la quale sia definito il procedimento e nella quale l’Ordinanza è destinata ad essere assorbita ed a risolvere la funzione in cui le proprie predette caratteristiche si sostanziano, e perciò ad essere sostituita — nelle sue valenze anticipatorie, prescrittive e non-decisorie — dalla decisione pronunziata a conclusione del giudizio, e ciò anche nel particolare contesto costituito dal giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo ed a prescindere dal fatto che il pagamento del quale sia stata ‘ordinata’ l’effettuazione in corso di causa — nella fase istruttoria del processo di merito a cognizione piena — sia o meno esaustivo della complessiva debenza della parte ingiunta con il provvedimento monitorio nonché nel caso in cui ne sia stato infondatamente statuito l’adempimento, essendo l’Ordinanza Ingiunzione retta dal regime e dalla disciplina proprii dei provvedimenti in forma di ordinanza, quale stabilito dagli articoli 177 e 178 del codice di procedura civile, e in ragione dei quali s’inscrive quindi al principio di pronunzia avente natura interinale ed al contempo impregiudicabile dell’esito della causa in forza di sentenza.

Cfr.: Cass. civ., Sezioni Unite, Sentenza 29.01.2007, n. 1820, (rv. 593981), in Diritto & Giustizia 2007 ; in Corriere Giur., 2008, 8, 1153 con nota di Carrato ; in Riv. Dir. Proc., 2007, 6, 1656 con nota di Polinari e inoltre sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica ;



 
RICERCA GENERALE
RICERCA PER VOCI
ENTI GIUDICANTI
Corte d'Appello di Bologna
Tribunale dei minori di Bologna
Tribunale di Bologna
Tribunale di Ferrara
Tribunale di Forlì-Cesena
Tribunale di Modena
Tribunale di Parma
Tribunale di Piacenza
Tribunale di Ravenna
Tribunale di Reggio Emilia
Tribunale di Rimini
Giudici di Pace
Famiglia minori e soggetti deboli
Abusi familiari
Alimenti
Assistenza pubblica e servizi sociali
Filiazione
Separazione dei coniugi
Matrimonio e divorzio
Famiglia di fatto
Famiglia (regime patrimoniale della)
Misure di protezione delle persone
Potestà dei Genitori
Sottrazione di minori
Tuteta e curatela
Condominio e locazione
Comunione e condominio
Case popolari ed economiche
Edilizia ed urbanistica
Locazione
Danno e responsabilita
Responsabilità civile
Danni (mat. civile)
Circolazione stradale
Professioni intellettuali: notai
Professioni intellettuali: avvocati
Professioni intellettuali: personale medico
Professioni intellettuali: commercialisti
Professioni intellettuali: inadempimento contrattuale
Malattie infettive e sociali
Attività soggette a vigilanza sanitaria
Sanità e sanitari: responsabilità civile
Diritto del lavoro
Agenzia (contratto di)
Associazioni sindacali
Lavoro rapporto
Lavoro collocamento
Lavoro e previdenza controversie
Lavoro Contratto (collettivo)
Infortuni sul lavoro
Impiego pubblico
Istruzione pubblica e privata
Trasporto pubblico e privato
Previdenza sociale
Previdenza sociale
Invalidità civile
Pensioni
Beni immateriali e concorrenza
Marchi
Invenzioni industriali
Varietà vegetali
Indicazioni geografiche tipiche e Denominazone di origine
Concorrenza e pubblicità
Ditta e insegna
Diritto d'autore
Diritto dell'informatica
Crisi di impresa
Fallimento
Concordato preventivo
Accordi di ristrutturazione dei crediti
Diritto delle societa'
Società
Cooperative
Consorzi
Registro delle imprese
Banca e finanza
Banche
Contratti bancari
Valori mobiliari
Interessi
Pegno
Ipoteca
Associazione "MERITO DI TUTTI" - P.Iva / C.F. 91253400377 - STATUTO