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Giurisprudenza di merito  Massimario - documenti in elenco n.  21
 

Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna Sezione Prima Civile - Sentenza 15/03/2022 - 28/03/2022 n. 700
Presidente del Collegio dr.ssa Paola Montanari, Consigliere relatore estensore dr. Rosario Lionello Rossino

[APP TRIB MODENA] Filiazione – Dichiarazione giudiziale di paternità – Accertamento genetico della paternità\ filiazione – Concorso di colpa – Esclusione – Consapevole negazione del ruolo genitoriale – Principio di inscindibilità della confessione (valore di prova legale) – Irrilevanza – Responsabilità da fatto illecito o aquiliana – Illecito endo-familiare – Diritto alla genitorialità ed alla relazione filiale – Diritti oggetto di guarentigia costituzionale – Violazione – Danno non patrimoniale – Valutazione e liquidazione equitativa – Applicabilità in via analogica del danno da perdita parentale – Responsabilità processuale aggravata – Resistenza in giudizio con mala fede\ colpa grave – Condanna ex officio in I grado – Legittimità – [REIEZIONE] [CONFERMA]

Rif. Leg.: art. 147, 148, 269, 2043 cod. civ.; art. 2, 30 Cost; art. 24 Cedu; Convenzione di New York 20.11.1989 (ratifica Lg. 176/1991);

Per il solo fatto oggettivo della procreazione e soggettivo della consapevolezza di aver procreato, il padre naturale è tenuto ai doveri materiali nonché morali e spirituali di cura, assistenza ed educazione della prole disattendendo i quali dà luogo ad un illecito endo-familiare di natura extra contrattuale, il cui contenuto si sostanzia in una condotta contraria ed avversativa rispetto alle disposizioni di natura precettiva predette e che più specificamente si avvera nella duplice negazione del proprio ruolo di genitore e del diritto del concepito e nato alla genitorialità ed allo status filiale sia sul piano intimo e psicologico sia sul piano più latamente sociale, diritti — quest’ultimi — che godono di guarentigia costituzionale a livello interno, a livello di unione comunitaria nonché secondo il diritto internazionale e la cui violazione si appalesa di gravità proporzionale alla gerarchia delle fonti in cui si situano le norme di riferimento, dando perciò luogo ad una grave figura di fatto illecito ed alla conseguente responsabilità extra contrattuale o aquiliana a causa della consapevole situazione lesiva cagionata di immanente privazione, riguardo al figlio o alla figlia, sia interiore — di natura affettiva —, sia esteriore — di natura relazionale —, e insistente nella carenza, soprattutto in età infantile, puberale ed adolescenziale della propria paternità, della propria figura paterna.

Cfr.:nell’ambito delle Corti felsinee, da ultimo, Trib. Bologna, Sentenza 18.02-22.03.2022, n. 724/2022, est. dr.ssa Francesca Neri; Trib. Bologna, Sentenza 09.03-22.03/2022, n. 739/2022, est. dr.ssa Francesca Neri; e inoltre C. d’Appello Bologna, Sentenza 21.12.2021-03.02.2022, n. 252/2022, est. dr. Rosario Lionello Rossino C. d’Appello, Bologna, Sentenza 23.11-22.12/2021, n. 3133/2021, est. dr. Rosario Lionello Rossino;

Quanto al giudice della legittimità, Cass. civ., Sez. VI - 3, Sentenza 16.02.2015, n. 3079; Cass. Civ., Sez. I, Sentenza 22.11.2013, n. 26205, in Diritto di Famiglia e delle Persone (Il) 2014, 2, 605 con nota di Attilio Ievolella , e in Guida al diritto 2014, 1, 22 con nota di Fiorini ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna Sezione Prima Civile - Sentenza 15/03/2022 - 28/03/2022 n. 700
Presidente del Collegio dr.ssa Paola Montanari, Consigliere relatore estensore dr. Rosario Lionello Rossino

[APP TRIB MODENA] Filiazione – Dichiarazione giudiziale di paternità – Accertamento genetico della paternità\ filiazione – Concorso di colpa – Esclusione – Consapevole negazione del ruolo genitoriale – Principio di inscindibilità della confessione (valore di prova legale) – Irrilevanza – Responsabilità da fatto illecito o aquiliana – Illecito endo-familiare – Diritto alla genitorialità ed alla relazione filiale – Diritti oggetto di guarentigia costituzionale – Violazione – Danno non patrimoniale – Valutazione e liquidazione equitativa – Applicabilità in via analogica del danno da perdita parentale – Responsabilità processuale aggravata – Resistenza in giudizio con mala fede\ colpa grave – Condanna ex officio in I grado – Legittimità – [REIEZIONE] [CONFERMA]

Rif. Leg.: art. 147, 148, 269, 1226, 2043, 2056, 2059 cod. civ.; art. 2, 30 Cost; art. 24 Cedu; Convenzione di New York 20.11.1989 (ratifica Lg. 176/1991);

Il consapevole esimersi dal ruolo genitoriale, ed in particolare paterno, non riconoscendo il proprio figlio o la propria figlia naturali, e ciò con inottemperanza ab imis rispetto ai proprii doveri di cura materiale e morale verso la prole e con negazione del diritto del figlio o della figlia naturali alla genitorialità ed al rapporto di filiazione, è condotta idonea ad integrare un fatto illecito endo-familiare e conseguentemente una responsabilità a titolo extra contrattuale o aquiliana che in ragione del danno ingiusto causato con colpa o dolo obbliga colui che lo ha commesso ad una emenda dell’illecito in forma di risarcimento, sia sul piano patrimoniale — del necessario contributo alla crescita mancato fin dalla nascita —, sia sul piano non patrimoniale — della mancanza fin dalla nascita della figura paterna e dei rapporti di genitorialità e di filiazione —, qualificandosi il primo lineamento risarcitorio nel rapporto obbligatorio solidale corrente con l’altro genitore ( la madre ) nonché qualificandosi il secondo lineamento risarcitorio nella quantificazione del pregiudizio protratto del mancato accoglimento come figlio o figlia dei concepiti e nascituri, e a tal ultimo riguardo riferendosi il giudice in via analogica al danno da perdita parentale modulabile, rispetto alle peculiarità del caso concreto, secondo i coessenziali correttivi offerti dal criterio di valutazione e liquidazione tabellare necessariamente impiegabile, ed in particolare ed in primis applicando nel caso di specie una valutazione e liquidazione del danno concepita e teleologicamente improntata non altrimenti che in senso equitativo.

Cfr.: nell’ambito delle Corti felsinee, da ultimo, Trib. Bologna, Sentenza 18.02-22.03.2022, n. 724/2022, est. dr.ssa Francesca Neri; Trib. Bologna, Sentenza 09.03-22.03/2022, n. 739/2022, est. dr.ssa Francesca Neri; e inoltre C. d’Appello Bologna, Sentenza 21.12.2021-03.02.2022, n. 252/2022, est. dr. Rosario Lionello Rossino C. d’Appello, Bologna, Sentenza 23.11-22.12/2021, n. 3133/2021, est. dr. Rosario Lionello Rossino;

Quanto al giudice della legittimità, Cass. Civ., Sez. I, Sentenza 22.11.2013, n. 26205, in Diritto di Famiglia e delle Persone (Il) 2014, 2, 605 con nota di Attilio Ievolella , e in Guida al diritto 2014, 1, 22 con nota di Fiorini ; Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 04.04.2013, n. 8213;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna Sezione Prima Civile - Sentenza 15/03/2022 - 28/03/2022 n. 700
Presidente del Collegio dr.ssa Paola Montanari, Consigliere relatore estensore dr. Rosario Lionello Rossino

[APP TRIB MODENA] Filiazione – Dichiarazione giudiziale di paternità – Accertamento genetico della paternità\ filiazione – Concorso di colpa – Esclusione – Consapevole negazione del ruolo genitoriale – Principio di inscindibilità della confessione (valore di prova legale) – Irrilevanza – Responsabilità da fatto illecito o aquiliana – Illecito endo-familiare – Diritto alla genitorialità ed alla relazione filiale – Diritti oggetto di guarentigia costituzionale – Violazione – Danno non patrimoniale – Valutazione e liquidazione equitativa – Applicabilità in via analogica del danno da perdita parentale – Responsabilità processuale aggravata – Resistenza in giudizio con mala fede\ colpa grave – Condanna ex officio in I grado – Legittimità – [REIEZIONE] [CONFERMA]

Rif. Leg.: art. 88, 96 cod. proc. civ.; art. 147, 148, 269, 1226, 1227, 2043, 2056, 2059 cod. civ.; art.115 cpc; art. 2, 30 Cost; art. 24 Cedu; Convenzione di New York 20.11.1989 (ratifica Lg. 176/1991);

Se la condanna a pena equitativamente determinata — di cui al terzo comma dell’articolo 96 del codice di procedura civile — può prescindere sia dalla proposizione di una domanda ai fini della sua pronunzia sia dall’allegazione del danno patito dalla parte in esito all’azione esercitata o alla resistenza in giudizio, ciò che rileva ai fini della decisione ex officio di una sua comminatoria è essenzialmente il rilievo di un abuso dello strumento processuale contrario al principio costituzionale della “ragionevole durata del processo” e imputabile a grave negligenza procedimentale se non a mala fede della parte. Ne consegue che l’essenza della previsione normativa è individuata sia nella qualità propriamente risarcitoria verso la parte convenuta o resistente in giudizio, sia — e in principalità — nella qualità peculiarmente sanzionatoria nei confronti della parte attrice o convenuta e resistente in giudizio che, rispettivamente, nonostante l’infondatezza dell’azione esercitata o dell’infondatezza della resistenza opposta all’altrui esercizio dell’azione abbia in tal modo determinato l’instaurarsi e lo svolgersi di un processo ‘inutile’, ovvero, e più precisamente, contrario ai doveri di lealtà e probità che dovrebbero connotare ogni accesso — intentato o subìto — alla tutela giurisdizionale ed invece contraddicendolo in modo esiziale qualora si dia abuso della potestas agendi, ossia del potere di promuovere la lite o di resistere, con la propria, all’altrui pretesa. [ Fattispecie attinente a procedimento instauratosi ai fini della dichiarazione giudiziale di paternità e della resistenza in giudizio del padre naturale nonostante la piena consapevolezza del concepimento e della nascita che abbia determinato, rifiutando nel prosieguo l’assunzione del ruolo genitoriale e non cedendo a resipiscenza quanto al riconoscimento del legame derivante dal progenito e dalla filiazione. ]

Cfr.: sull’abuso del diritto di impugnazione, integrante responsabilità processuale aggravata, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza 27.02.2019, n. 5725; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 15.11.2018, n. 29462; più in generale sull’applicazione della condanna a pena equitativamente determinata ex art. 96, co. 3^, cod. proc. civ., e sui suoi presupposti, Cass. civ., Sez. Un., Sentenza 13.09.2018, n. 22405;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 10/06/2022 - 27/06/2022 n. 1448
Presidente del Collegio dr.ssa Paola Montanari, Consigliere relatore estensore dr.ssa Antonella Allegra

[APP TRIB PARMA] Matrimonio e divorzio – Divorzio: assegno di divorzio – Doglianze sull’An debeatur – Infondatezza – Riconoscimento dell’assegno di divorzio in funzione assistenziale e perequativa – Riduzione nel Quantum – Decorrenza (applicazione tralatizia) – Divorzio: assegno di mantenimento dei figli – Figlio maggiorenne – Attività lavorativa indennizzata – Diritto all’assegno di mantenimento – Riduzione nel Quantum – Corresponsione diretta – Inammissibilità – [RIFORMA PARZIALE]

Rif. Leg.: art. 5 Lg. 898/1970; art. 9, 10 Lg. 74/1987; art. 2, 29 Cost.;

Il lavoro part time ed il modesto reddito da esso ritratto — seppur con rinunzia all’ottenimento di un impegno lavorativo a tempo pieno maggiormente remunerato — ed al contempo la dedizione ad un ruolo prevalentemente endofamiliare, nonché l’elevata disparità, in pejus, rispetto alla capacità reddituale e patrimoniale dell’ex coniuge, e ancora l’età raggiunta rispetto ad opportunità d’impiego e la durata del matrimonio sono circostanze che nel loro concorso — qualificando una situazione personale economicamente deteriore — consentono il riconoscimento di un assegno di divorzio sia in funzione assistenziale sia in funzione perequativa. Ne consegue che, seppur non improntato al principio della conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio — e sebbene pur sempre rilevino le legittime aspettative maturate nel corso della vita matrimoniale —, l’assegno di divorzio, nell’attuale ordinamento giuridico, s’inscrive anche ed ancora ad un principio solidaristico, per quanto sia cessata l’unione e lo status coniugale, oltreché compensativo e perequativo — e se del caso risarcitorio — per quanto eventualmente svolto a favore dell’altro coniuge e in senso affettivo e materiale per la famiglia nel corso dell’unione matrimoniale in ragione di scelte condivise con l’ex partner — potendo, ognuna delle voci idonee al riconoscimento dell’emolumento, all’occorrenza coesistere nell’esaustiva valutazione dell’an e del quantum del diritto all’assegno divorzile, nonché esprimersi singolarmente ed individualmente dovendosene ammettere il riconoscimento anche e solo per la carenza di mezzi di autosufficienza e perciò in funzione esclusivamente assistenziale.

Cfr.: in senso conforme, Cass. civ., Sez. VI-1, Ordinanza 09.09.2020, n. 18681 in Diritto & Giustizia 2020, 10 settembre e in Il Familiarista.it 23 novembre 2020 con nota di Valeria Mazzotta ; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 07.10.2019 n. 24934 in Il Familiarista.it 24 febbraio 2020 con nota di Stefano Celentano ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 09.08.2019, n. 21228 ; Cass. civ., Sez. VI-1, Ordinanza 10.04.2019, n. 10084; in senso fondante, quanto al nuovo ed attuale insegnamento nomofilattico in materia, Cass. civ., Sez. Un., Sentenza 11 luglio 2018, n. 18287, in Responsabilità Civile e Previdenza, 2018, 4, 1297, ibidem 2018, 6, 1856 con nota di Basini, in Diritto & Giustizia 2018, 11 luglio e in Il Familiarista.it 17 luglio 2018 con nota di Simeone Alessandro nonché in Guida al diritto 2018, 32, 16 con nota di Dosi e in Foro it. 2018, 9, I, 2671 con note di Casaburi e Massimo Bianca, e inoltre in Foro it. 2018, 11, I, 3605 con note di Macario, Morace e Pinelli e ibidem, 2018, 12, I, 3999 con nota di Cea e ancora in Diritto di Famiglia e delle Persone (Il) 2018, 3, I, 869 con nota di Savi; quanto alla pronuncia anteriore a quella delle Sezioni Unite ora citata, ma connotata dal superamento del precedente, costante orientamento interpretativo in merito all’art.5 della legge 898 del 1970, Cass. civ.; Sez. I, Sentenza 10.05.2017, n.11504 in Diritto di Famiglia e delle Persone (Il), 2017, 3, I, 764 e ibidem, 2017, 4, I, 1207, nonché in Diritto & Giustizia 2017, 15 maggio con nota di Alice Di Lallo e in Guida al diritto 2017, 23, 16 con nota di Mario Finocchiaro e di Marcella Fiorini, e inoltre in Foro it., 2017, 6, 1859 con note di Casaburi, Bona, Mondini e sempre in Foro it. 2017, 9, I, 2707 con nota di Patti, e di Massimo Bianca ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 10/06/2022 - 27/06/2022 n. 1448
Presidente del Collegio dr.ssa Paola Montanari, Consigliere relatore estensore dr.ssa Antonella Allegra

[APP TRIB PARMA] Matrimonio e divorzio – Divorzio: assegno di divorzio – Doglianze sull’An debeatur – Infondatezza – Riconoscimento dell’assegno di divorzio in funzione assistenziale e perequativa – Riduzione nel Quantum – Decorrenza (applicazione tralatizia) – Divorzio: assegno di mantenimento dei figli – Figlio maggiorenne – Attività lavorativa indennizzata – Diritto all’assegno di mantenimento – Riduzione nel Quantum – Corresponsione diretta – Inammissibilità – [RIFORMA PARZIALE]

Rif. Leg.: art. 4, 5 Lg. 898/1970; art. 8, 9, 10 Lg. 74/1987;

Il diritto a percepire l’assegno di divorzio decorre, normalmente, dal compimento dello status conseguente alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o di scioglimento del matrimonio celebratosi civilmente, e quindi dal passaggio in giudicato del provvedimento — in forma di sentenza — che statuisca la risoluzione del vincolo coniugale, ma, per interpretazione ed applicazione dapprima tralatizia e poi per esplicita previsione normativa, è rimessa alla discrezionalità del giudice ed alla congrua sua motivazione in merito far decorrere il diritto a percepire l’assegno divorzile dal momento della proposizione della domanda di divorzio.

Cfr.: Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 11.03.2022, n. 8057 in Guida al diritto, 2022, 16 ; Cass. civ., Sez. I, 29.09.2021, n. 26491 ; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 17.09.2020, n. 19330 in Diritto & Giustizia 2020, 18 settembre con nota di Luca Tantalo ; Cass. civ., Sez. VI-1, Ordinanza 15.11.2016, n. 23263 in Diritto & Giustizia 2016, 15 novembre ; Cass. civ., Sez. VI-1, Ordinanza 11.01.2016, n. 212 in Diritto & Giustizia 2016, 11 gennaio ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 10/06/2022 - 27/06/2022 n. 1448
Presidente del Collegio dr.ssa Paola Montanari, Consigliere relatore estensore dr.ssa Antonella Allegra

[APP TRIB PARMA] Matrimonio e divorzio – Divorzio: assegno di divorzio – Doglianze sull’An debeatur – Infondatezza – Riconoscimento dell’assegno di divorzio in funzione assistenziale e perequativa – Riduzione nel Quantum – Decorrenza (applicazione tralatizia) – Divorzio: assegno di mantenimento dei figli – Figlio maggiorenne – Attività lavorativa indennizzata – Diritto all’assegno di mantenimento – Riduzione nel Quantum – Corresponsione diretta – Inammissibilità – [RIFORMA PARZIALE]

Rif. Leg.: art. 4 Lg. 898/1970; art. 8 Lg. 74/1987; art. 147, 315 bis, 316 bis, 337 ter, 337 septies cod. civ.;

Posto che la somma corrisposta e percetta a titolo di indennizzo per il tirocinio svolto in uno studio professionale — rispondente al titolo scolastico conseguito — non sia oggettivamente idonea a garantire una piena autonomia economica ma solo un principio di indipendenza reddituale, in ragione di tal esito comunque lavorativo e della giovane età del figlio o della figlia pur maggiorenni, nonché della irreprensibilità della loro condotta rispetto ai doveri dello studio e del lavoro che la vita comporta, il genitore divorziato e non convivente con il figlio o la figlia — anche ed al contempo in considerazione degli elevati mezzi reddituali di cui dispone — può essere legittimamente tenuto alla corresponsione di un assegno a titolo di mantenimento in favore del figlio o della figlia maggiorenni e già lavoratori, individuando nel concorso delle circostanze predette la fondata ratio posta a base dell’an debeatur del contributo monetario, nel senso esaustivo del diritto a percepirlo e del dovere a corrisponderlo.


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 10/06/2022 - 27/06/2022 n. 1448
Presidente del Collegio dr.ssa Paola Montanari, Consigliere relatore estensore dr.ssa Antonella Allegra

[APP TRIB PARMA] Matrimonio e divorzio – Divorzio: assegno di divorzio – Doglianze sull’An debeatur – Infondatezza – Riconoscimento dell’assegno di divorzio in funzione assistenziale e perequativa – Riduzione nel Quantum – Decorrenza (applicazione tralatizia) – Divorzio: assegno di mantenimento dei figli – Figlio maggiorenne – Attività lavorativa indennizzata – Diritto all’assegno di mantenimento – Riduzione nel Quantum – Corresponsione diretta – Inammissibilità – [RIFORMA PARZIALE]

Rif. Leg.: art. 4 Lg. 898/1970; art. 8 Lg. 74/1987; art. 337 septies cod. civ.

L’adempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento a favore del figlio o della figlia maggiorenni risponde al principio della domanda, dovendosi conseguentemente negare, in base a tale ratio, che possa darsi una facoltà di scelta — da parte del genitore tenuto — quanto alla persona nei cui confronti adempiere, ossia l’ex coniuge convivente o il figlio o la figlia, dandosi invece — riguardo al diritto di percepire il contributo monetario — una titolarità e una legittimazione autonoma e concorrente e perciò incorrendo nella sanzione dell’inammissibilità la domanda del genitore obbligato a fini di versamento diretto al figlio o alla figlia dell’assegno di mantenimento in assenza di una loro domanda in tal senso proposta.

Cfr.: Cass. civ., Sez. VI-I, Ordinanza 16.09.2022, n. 27308 in Il Familiarista.it 24 novembre 2022 con nota di Andrea Lestini ; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 12.11.2021, n. 34100 ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 21/12/2021 - 15/02/2022 n. 358
Presidente del Collegio dr. Giovanni Benassi, Consigliere ausiliario relatore estensore dr.ssa Ludovica Franzin

[APP TRIB RIMINI] Famiglia (Regime patrimoniale) – Comunione legale – Acquisto in costanza di matrimonio di beni immobile e mobile – Somme personali – Atto di liberalità (animus donandi)Donazione – Donazione indiretta – Titolo a fini di restituzione – Insussistenza – Rapporto di mutuo – Assenza di prova – Fatto costitutivo a fondamento della pretesa restitutoria – Insussistenza – Domanda restitutoria (in pendenza di giudizio di divorzio) – Infondatezza – Azione generale di arricchimento – Carattere sussidiario dell’azione – Improponibilità – [REIEZIONE] [CONFERMA]

Rif. Leg.: art. 177, 179, 769, 1298, 1813, 1854 cod. civ.;

[ Obiter dictum ] Corrente il regime patrimoniale della comunione legale tra i coniugi, la provvista del conto corrente bancario cointestato cui provveda uno dei componenti la coppia coniugale non costituisce ex se atto di liberalità in favore dell’altro coniuge cointestatario, dovendosi ritenere integrata in ispecie la figura della donazione indiretta per la metà della somma con cui sia stato alimentato il conto corrente solo nel caso in cui ricorra, a fronte dell’atto dispositivo, l’animus donandi del disponente, ossia in quanto venga data dimostrazione — in concreto — del compimento di un atto di liberalità in mancanza del quale non può trovare applicazione la presunzione ex lege di appartenenza all’altro coniuge, per la quota della metà, della somma oggetto del versamento bancario. [ Principio attinente a orientamento restrittivo da ultimo enunziato dal giudice della nomofilachia. ]

Cfr.: Cass. civ., Sez. VI-T, Ordinanza 22.09.2021, n. 25684 in Il Tributario.it 3 Novembre 2021, con nota di Aldo Natalini ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 21/12/2021 - 15/02/2022 n. 358
Presidente del Collegio dr. Giovanni Benassi, Consigliere ausiliario relatore estensore dr.ssa Ludovica Franzin

[APP TRIB RIMINI] Famiglia (Regime patrimoniale) – Comunione legale – Acquisto in costanza di matrimonio di beni immobile e mobile – Somme personali – Atto di liberalità (animus donandi)Donazione – Donazione indiretta – Titolo a fini di restituzione – Insussistenza – Rapporto di mutuo – Assenza di prova – Fatto costitutivo a fondamento della pretesa restitutoria – Insussistenza – Domanda restitutoria (in pendenza di giudizio di divorzio) – Infondatezza – Azione generale di arricchimento – Carattere sussidiario dell’azione – Improponibilità – [REIEZIONE] [CONFERMA]

Rif. Leg.: art. 143, 177, 179, 186, 769, 1298, 1813, 1854, 2041, 2697 cod. civ.;

Nella pendenza del giudizio di divorzio, la domanda restitutoria dell’un coniuge separato nei confronti dell’altro coniuge in ragione dell’acquisto con proprio denaro di beni, l’uno immobile e l’altro mobile registrato, avvenuto in costanza di matrimonio, esita nell’irripetibilità, e ciò rilevando, ma non esaustivamente — secondo un recente orientamento della Corte di Cassazione — la provenienza delle somme impiegate per gli acquisti da un conto corrente bancario cointestato — ciò che determina una presunzione ex lege di comproprietà del denaro ivi depositato —, quanto e prevalentemente rilevando l’impiego di denaro personale — in regime patrimoniale di comunione dei beni corrente tra i coniugi — a fini di adempimento delle obbligazioni nascenti dalla comunione legale, a ciò motivando il coniuge l’animus donandi, ossia un atto di liberalità a favore e nei confronti dell’unione coniugale e familiare — evidente quando l’immobile acquisito al patrimonio comune consista nella casa familiare — essendosi in tal modo compiuta e definita, sul piano dei rapporti giuridici pregressi esistenti tra coniugi ora separati, una donazione indiretta, ossia un atto motivato da animus donandi volto a remunerare con il duplice acquisto il patrimonio comune ai coniugi, ed al contempo connotandosi negativamente, ossia quale infondata, la domanda restitutoria per inottemperanza all’onere di allegazione e dimostrazione del fatto costitutivo della pretesa restituzione, ossia del titolo in base al quale poterla legittimamente pretendere, nonché per inottemperanza all’onere della prova quanto all’esistenza di un rapporto di mutuo e quindi, e al contempo, di un diritto al riconoscimento della fattispecie restitutoria posta a fondamento, quale causa petendi, dell’azione esercitata e della domanda proposta nei confronti dell’altro coniuge affinché ottemperi ad un dovere ( ad un obbligo ) di restituzione a favore, e nei riguardi, del coniuge che, sul piano sostanziale, pretenda il riconoscimento dell’esclusiva natura personale dei mezzi monetari impiegati per l’acquisto dei beni, immobile e mobile registrato, in costanza della convivenza matrimoniale.

Cfr.: Cass. civ., Sez. lav., Ordinanza 27.07.2020, n. 15966, in Redazione Giuffrè 2020 ; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza 28.02.2018, n. 4682 in Rivista del Notariato, 2018, 4, II, 787 ; Cass. civ., Sez. II, 14.01.2010, n. 468, in Giust. civ., 2011, 2, 527, in Guida al Diritto, 2010, 26, 98, in Il Civilista, 2011, 9 con nota di M. Apicella ; Cass. civ., Sez. II, Sentenza 12.11.2008, n. 26983 in Diritto e Giustizia online, 2008 e in Riv. del Notariato 2009, 5, 1213 con nota di Nicodemo ; Cass. civ., Sez. VI-T, Ordinanza 22.09.2021, n. 25684 in Il Tributario.it 3 Novembre 2021, con nota di Aldo Natalini; Cass. civ., Sez. III, Sentenza 07.05.2014, n. 9864 in Guida al diritto 2014, 24, 63 ; Cass. civ., Sez. III, Sentenza 21.08.2013, n. 19304 in Diritto di Famiglia e delle Persone (Il), 2014, 2, 577 ; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza 08.01.2018, n. 180 in Diritto & Giustizia 2018, 9 gennaio ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 21/12/2021 - 15/02/2022 n. 358
Presidente del Collegio dr. Giovanni Benassi, Consigliere ausiliario relatore estensore dr.ssa Ludovica Franzin

[APP TRIB RIMINI] Famiglia (Regime patrimoniale) – Comunione legale – Acquisto in costanza di matrimonio di beni immobile e mobile – Somme personali – Atto di liberalità (animus donandi)Donazione – Donazione indiretta – Titolo a fini di restituzione – Insussistenza – Rapporto di mutuo – Assenza di prova – Fatto costitutivo a fondamento della pretesa restitutoria – Insussistenza – Domanda restitutoria (in pendenza di giudizio di divorzio) – Infondatezza – Azione generale di arricchimento – Carattere sussidiario dell’azione – Improponibilità – [REIEZIONE] [CONFERMA]

Rif. Leg.: art. 177, 179, 2041 cod. civ.;

Esperita inutilmente, in via principale, l’azione contrattuale con la quale il coniuge separato — in pendenza del giudizio di divorzio — abbia preteso la restituzione da parte dell’altro coniuge di un bene formalmente rientrante nella comunione legale — quale regime patrimoniale vigente tra i coniugi stessi — non avendo egli allegato alcun titolo a base della domanda restitutoria né essendo stata fornita prova dell’esistenza di un rapporto ( di mutuo ) che potesse giustificare la dazione e la traditio del bene — con assoluta carenza, quindi, dei fatti costitutivi della domanda restitutoria ( petitum ) in punto di causa petendi —, è inammissibile, nell’intento di perseguire comunque il fine della restituzione, l’esercizio in via subordinata dell’azione generale di arricchimento con la quale pervenire al riconoscimento giudiziale di un arricchimento senza causa in ragione della natura personale del bene corrisposto alla comunione legale, esito di inammissibilità dettato dal carattere sussidiario dell’azione di cui all’articolo 2041 del codice civile, il cui ammissibile esercizio ricorre solo ed esclusivamente quando si dia quale unico mezzo esperibile a fronte di un determinato rapporto giuridico che si pretenda connotato da un ingiustificato profitto in relazione ad una perdita priva di causa.

Cfr.: Cass. civ., Sez. VI-3, Ordinanza 01.07.2021, n. 18721 in Diritto & Giustizia 2021, 2 luglio e in Il Familiarista.it, 8 luglio 2021 con nota redazionale; Cass. civ., Sez. III, Sentenza 13.03.2013, n. 6295; Cass. civ., Sez. VI-2, Ordinanza 25.05.2011, n. 11489; Cass. civ., Sez. III, Sentenza 17.05.2007, n. 11461; Cass. civ., Sez. II, Sentenza 02.04.2009, n. 8040; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 15.10.2015, n. 20871; Cass. civ., Sez. III, Sentenza 24.02.2010, n. 4492; Cass. civ., Sez. III, Sentenza 02.04.2009, n. 8020;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 14/12/2021 - 15/02/2022 n. 356
Presidente del Collegio dr. Giovanni Benassi, Consigliere ausiliario relatore estensore dr.ssa Maria Elena Taruffi

[APP TRIB FERRARA] Donazione – Bonifico su c\c\bancario cointestato ai coniugi in costanza di matrimonio – Assenza della forma dell’atto pubblico – Nullità della donazione – Validità della liberalità (donazione di modico valore) – Esclusione – Sopravvenienza di separazione consensuale – Diritto del coniuge separato (a titolo di ‘donatario’) ad integrale restituzione – Infondatezza – Famiglia (Regime patrimoniale) – Regime di comunione legale – Investimento in strumenti finanziari – Diritto dei coniugi separati a ½ della somma donata e impiegata – [RIFORMA PARZIALE]

Rif. Leg.: art. 177, 179, 192, 194, 769, 783, 1298, 1813, 1854 cod. civ.;

Il mero bonifico sul conto corrente cointestato a entrambi i coniugi in costanza di matrimonio e proveniente dai genitori di uno di essi non dà luogo ad una donazione, e ciò in ragione dell’assenza della forma dell’atto pubblico quale requisito formale stabilito ad substantiam ai fini della validità ed efficacia dell’atto determinato da spirito di liberalità e da animus donandi, ed al contempo, non ricorrendo, nel caso di specie, neppure l’ipotesi di una donazione di modico valore — e come tale, seppur prescindente dalle forme proprie dell’atto solenne —, valida ex lege in quanto attinente a bene mobile di cui si sia già compiuta la traditio, deriverà esaustivamente, a sintesi delle circostanze esposte, la nullità della donazione, riguardo alla quale potrà essere esercitato un diritto alla restituzione esclusivamente da parte del donante e non da parte e a favore del coniuge che si consideri donatario della somma stessa. Ne consegue che sopravvenendo la separazione personale dei coniugi a tale invalida donazione di cui il donante non ne abbia fatta valere l’invalidità riappropriandosi — quale unico soggetto legittimato a tal fine — della somma di denaro in cui essa è consistita, non potrà che dichiararsi infondata la pretesa restitutoria del coniuge separato che si ritenga donatario esclusivo dell’attribuzione patrimoniale che sia pervenuta, in costanza di matrimonio e anteriormente alla separazione personale, sul conto corrente bancario cointestato ai coniugi a fronte della presunzione di comproprietà — e quindi di appartenenza per quote paritarie — delle somme di denaro comunque su quel conto presenti, riducendosi quindi alla illegittimità ed alla infondatezza la pretesa restitutoria giudizialmente agita dall’un coniuge nei confronti dell’altro riguardo al bene comune e infine rinvenendosi, nell’appartenenza ideale a ciascuno di essi della metà della somma di denaro loro pervenuta durante l’unione coniugale in forma di donazione invalida, l’esclusione della configurabilità nel caso di specie della ricorrenza di un bene pervenuto a titolo “personale” e come tale rientrante ex lege nella titolarità esclusiva del coniuge che possa dirsene unico destinatario e proprietario.

Cfr.: Cass. civ., Sez. Un., Sentenza 27.07.2017, n. 18725, in Rivista del Notariato 2018, 1, II, 142, in Il Familiarista.it 2 agosto 2017 con nota di Mauro Di Marzio ed inoltre in Giustizia Civile.com 27 aprile 2018 con nota di Nicola Rumine nonché in Guida al diritto 2018, 5, 19 nonché, ibidem, 2018, 5, 24 ; inoltre Cass. civ., Sez. II, Sentenza 30.01.2019, n. 2700;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Prima Civile - Ordinanza 14/07/2022 - 13/08/2022
Presidente del Collegio dr.ssa Paola Matteucci, Giudice relatore ed estensore dr.ssa Daniela Nunno

[RECLAMO TRIB BOLOGNA] Successioni – Successione ab intestatoDiritti riservati al legittimari – Diritti alla quota di legittima (quota di riserva) – Figli concorrenti con il coniuge superstite – Provvedimenti cautelari – Sequestro conservativo – Tutela cautelare del diritto degli eredi legittimari – Requisiti dela. fumus boni iurisb. periculum in mora – Integrazione – Sequestro conservativo del patrimonio (beni mobili e immobili) del coniuge superstite – [ACCOGLIMENTO]

Rif. Leg.: art. 457, 536, 542, 565, 769, 1298, 1854 cod. civ. ; art. 669 terdecies, 671 cod. proc. civ.;

In esito alla successione ab intestato del proprio genitore ed al ritenuto già compiutosi depauperamento del patrimonio ereditario — in vita il de cuius — mediante atti dispositivi di beni immobili e beni mobili anche a titolo di donazioni dirette o indirette essenzialmente a favore esclusivo del coniuge superstite, è legittima e fondata l’iniziativa cautelare dei figli di primo letto del de cuius, quali eredi legittimari, a tutela della quota di riserva loro spettante ex lege sull’eredità allegando ulteriormente, sul piano del fumus boni iuris, la permanente condizione di possibile distrazione dei beni costituenti ancora il compendio ereditario da parte del coniuge superstite che ne abbia la materiale ed esclusiva disponibilità nonché, sul piano del periculum in mora, l’eventuale insufficienza in termini di capienza del relictum, e quindi di corrispondenza quantitativa alla quota di legittima loro spettante, conducendo tali allegazioni, qualora ritenute fondate — secondo la cognizione sommaria propria del procedimento cautelare e — ai fini della compiuta integrazione dei requisiti proprii della richiesta cautela, alla concessione della misura del sequestro conservativo sui beni mobili e immobili costituenti il patrimonio personale del coniuge superstite, all’attualità unico beneficiario del compendio caduto in successione.

Cfr.: Cass. civ., Sez. III, Sentenza 13.02.2002, n. 2081;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 14/12/2021 - 27/01/2022 n. 146
Presidente del Collegio dr. Giovanni Benassi, Consigliere relatore ed estensore dr.ssa Carla Fazzini

[APP TRIB FORLÌ] Successioni – Testamento – Successione testamentaria – Testamento olografo – Accertamento di olografia ed autografia in primae curae – Infondatezza – Testamento olografo – CTU in primae curae – Rilievo di atto di ultima volontà redatto “a mano guidata” – Rispondenza alla volontà del testatore – Irrilevanza – Requisiti della olografia e della autografia – Insussistenza – Nullità del testamento – Invalidità dell'olografo in esito a gravame – Diritti riservati ai legittimari – Sentenza di I grado non definitiva – Prosecuzione del procedimento ai soli fini della successione degli eredi legittimi (id est : divisione fra legittimari) – [RIFORMA PARZIALE]

Rif. Leg.: art. 533, 536, 553, 601, 602, 606, 643, 713, 747, 750 cod. civ.;

Il testamento olografo del quale il giudice accerti — anche con l’ausilio di una consulenza tecnica d’udienza grafologica — la redazione c.d. “a mano guidata”, risulta privo — per definizione — della personalità ed abitualità del segno scrittorio del suo autore, requisiti fattuali imprescindibili ai fini della certa ricorrenza dei requisiti propriamente tecnici e giuridici della olografia e della autografia del documento proveniente dal de cuius e volto a dettarne le volontà mortis causa, ponendosi in termini di assoluta irrilevanza il fatto — testimoniato in giudizio da colui che abbia guidato la mano — della certa rispondenza dello scritto ‘aiutato’ ( ‘coadiuvato’ ) alla volontà del testatore ed alla piena capacità di intendere e di volere di quest’ultimo al momento della stesura del documento, ovvero, irrilevante essendo anche la limitazione particolare della guida alla sola sottoscrizione o alla sola apposizione della data del documento, dovendosi quindi ritenere esaustivamente integrato, in ognuno dei possibili casi di guida della mano, il carattere ex lege dell’autografia dell’olografo idoneo a determinare non altrimenti che la nullità del testamento in quel modo conformatosi e portato a compimento. Ne consegue — in tal modo espressa nel merito della fattispecie concreta e giuridica ricorrente nel caso concreto — la conformità all’univoco insegnamento del giudice della nomofilachia, in tal rigoroso orientamento esplicatosi ed applicatosi a far tempo dai margini di ammissibilità, e quindi di validità ed efficacia, dell’olografo pur “a mano guidata” come definito dalla Corte di Cassazione nell’antitetico e fondamentale precedente di cui alla sentenza numero 32 del 7 gennaio 1992.

Cfr.: Cass. civ., Sez. VI-2, Ordinanza 06.03.2017, n. 5505, in Diritto & Giustizia 2017, 7 marzo, in Guida al diritto 2017, 29, 75 e in Foro it., 2017, 5, I, 1619 ; in senso conforme Cass. civ., Sez. VI, Ordinanza 06.11.2013, n. 24882 in Rivista del Notariato, fasc.3, 2014, pag. 604 con nota di Giuseppe Musolino ; sull’onere dell’erede legittimario di provare la lesione subita e di proporre espressa istanza per conseguire la legittima, Cass. civ., Sez. II, Sentenza 19.01.2017, n. 1357, e Cass. civ., Sez. II, Sentenza 14.10.2016, n. 20830 in Guida al diritto 2017, 8, 82 nonché Cass. civ., Sez. I, Sentenza 13.08.1998, n. 7954 ;

inoltre, quale precedente di riferimento in merito all’autografia dell’olografo sussistente, valida e efficace se “a mano guidata”, Cass. civ., Sez. III, Sentenza 07.01.1992, n. 32, in Rivista Del Notariato, 1992, 1300, in Giust. civ., 1992, I, 1495 ed inoltre in Giur. it., 1992, I,1,1470 nonché in Vita Notarile, 1992, 637 ; ma già in senso difforme Cass. civ., Sez. II, Sentenza 17.03.1993, n. 3163, in Vita Notarile, 1993, 1450 e in Giur. it., 1994, I, 1,1956 con nota di D'Aliberti ; e conforme a tal ultimo orientamento già Cass. civ., Sez. II, Sentenza 10.07.1991, n. 7636, in Giust. civ., 1992, I,747, inoltre in Giur. it., 1992, I, 1, 104 e sempre in Giur. it., 1993, I, 1, 197 con nota di Strina nonché in Rivista del Notariato 1992, 1300 ; ed in tal senso, successivamente, Cass. civ., Sez. II, Sentenza 05.08.2002, n. 11733 in Vita Notarile, 2002, 1481, in Rivista del Notariato 2003, 242 con nota di Musolino, in Famiglia e diritto, 2003, 80 ed inoltre in Giur. it., 2003, 437 nonché in Arch. civ., 2004, 54 con note di Sirolli, Mendaro e Pulieri ; infine, per gli scritti a margine della scheda testamentaria non apposti dal testatore, Cass. civ., Sez. II, Sentenza 30.10.2008, n. 26258 in Rivista del Notariato, 2009, 3, 723, in Foro it. 2009, 3, I, 792, nonché in Guida al diritto, 2009, 3, 80;

in termini più generali, per una complessiva ricognizione dei requisiti di efficacia e validità della scheda testamentaria Cass. civ., Sez. II, 27.12.2017, n. 30953;

Nell’ambito della giurisprudenza di merito Trib. Sondrio, Sentenza 29.05-05.06.2019, n. 251, Pres. del Collegio dr.ssa Barbara Licitra, Giudice estensore dr.ssa Maria Federica Minervini; ed inoltre, quale provvedimento di I grado oggetto della sentenza della corte d’Appello felsinea di cui alla massima, Trib. Forlì, Sez. Civ., Sentenza 10.03-23.03.2020, n° 228/2020, Presidente del Collegio la dr.ssa Rossella Talia, giudice relatore ed estensore la dr.ssa Valentina Vecchietti;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 21/12/2021 - 03/02/2022 n. 231
Presidente del Collegio dr. Giovanni Benassi, Consigliere relatore ed estensore dr.ssa Antonella Allegra

[APP TRIB BOLOGNA] Condominio – Tabelle millesimali – Proprietà condominiale di garage – Ripartizione in millesimi – Divergenza tra valore della singola proprietà (garage) e percentuale di spesa – Mancata approvazione delle tabelle secondo maggioranza o all’unanimità – Approvazione delle tabelle millesimali per facta concludentiaid est : convenzione derogativa dei criteri legali – Legittimità – Domanda di revisione delle tabelle millesimali – Inapplicabilità del procedimento di revisione – [REIEZIONE] [CONFERMA]

Rif. Leg.: art. 1123, 2041 cod. civ.; art. 69 disp. att. cod. civ.;

Per quanto le tabelle millesimali esprimano valori proporzionali delle singole unità immobiliari errati o comunque alterati rispetto alla prospettata loro reale entità e per quanto esse ( tabelle ) non siano state oggetto — quanto alla loro codificazione ed entrata in vigore — di approvazione da parte della assemblea condominiale secondo le maggioranze prescritte o all’unanimità dei consensi, va legittimamente respinta l’istanza di rettifica o modifica ab integrum delle tabelle millesimali qualora esse siano state oggetto di approvazione per facta concludentia dando luogo ad una diversa convenzione, rispetto a quella ‘esatta’ e ‘conforme’ ex lege, da ritenersi valida ed efficace per quanto derogativa dei criteri legali ed esponenziale di una divergenza tra valore della singola proprietà e percentuale di spesa attribuita, prevalendo in modo esaustivo, da un lato, la volontà costituitasi ed espressasi in esito ad un comportamento e ad una condotta di concludente accettazione e condivisione dei condòmini ai fini dell’applicazione delle tabelle comunque vigenti — e mantenutasi, tale concludenza, per un tempo significativo e costante ( in ispecie : ultra-ventennale ) — e quindi risolvendosi, un tale convincimento ed un tale operato, in una pattuizione assurta in modo legittimo a rappresentare il diverso accordo negoziale vigente e valido seppur sovrapposto e coincidente con quello oggettivamente errato e invalido e, d’altro lato, ponendosi l’attuale richiesta di rettifica o modifica delle tabelle millesimali rivolta all’autorità giurisdizionale civile ordinaria in termini di incompatibilità logica rispetto al dettato normativo — di cui all’articolo 69 delle disposizione di attuazione del codice civile — in quanto finalizzata, l’istanza manifestata di un procedimento di revisione, a correggere o modificare non un assetto di valori millesimali e proporzionali invalido bensì acclarato e mantenutosi come valido nel tempo e come tale costantemente applicato, nonché ponendosi l’auspicato procedimento di revisione in termini di parziale inutilità e di parziale interesse sul piano pratico del regolamento delle situazioni giuridiche soggettive in quanto iscritto all’egida della irretroattività della compiuta ed effettiva revisione delle tabelle millesimali, passibile solo — tale procedimento — di una efficacia ex nunc, e non invece di una concreta incidenza ex tunc, come tale quindi scevro di un possibile impiego — per il passato — in termini di azione generale di arricchimento: vale quindi il principio secondo cui è valida ed efficace la diversa convenzione cui la proprietà condominiale sia pervenuta per facta concludentia nonostante la deroga ai criteri ex lege di deliberazione della volontà assembleare e quindi nonostante la cristallizzata invalidità della delibera storicamente assunta e nonostante l’inidoneità delle modalità e degli esiti di interpretazione e definizione della reale proprietà condominiale con cui ed in cui la deliberazione si sia espressa ed abbia stabilito.

Cfr.: in senso contrario all’approvazione per facta concludentia delle tabelle millesimali nelle proprietà condominiali, Cass. civ., Sez. II, Sentenza 15.10.2019, n. 26042 in Rivista Giuridica dell'Edilizia 2020, 1, I, 91 ; in senso difforme Cass. civ., Sez. II, Sentenza 24.05.2013, n. 13004 in Diritto & Giustizia, 2013, 27 maggio, con nota di Gallucci ; Cass. civ., Sez. II, Sentenza 19.07.2012, n. 12471 in Guida al diritto, 2012, 41, 57 e in Arch. locazioni 2013, 2, 192 con nota di De Tilla ; Cass. civ., Sez. II, Sentenza 10.02.2009, n. 3245 in Vita Notarile 2009, 2, 884 e in Guida al Diritto 2009, 12, 53; Cass. civ., Sez. II, Sentenza 28.04.2005, n. 8863 in Rivista Giuridica dell’Edilizia 2006, 2, I, 346 ; quale precedente risalente conforme all’approvazione delle tabelle millesimali di condominio per facta concludentia, e ciò sia nel caso della loro formazione che della loro modifica, Cass. civ., Sez. II, Sentenza 27.03.1998, n. 3251, inoltre Cass. civ., Sez. II, Sentenza 17.05.1994, n. 4814 in Giust. civ., 1995, I, 529 con nota di Triola, nonché Cass. civ., Sez. II, Sentenza 16.07.1991, n. 7884 in Giust. civ. 1992, I, 453, in Archivio delle Locazioni 1992, 68 e in Rivista Giuridica dell’Edilizia 1992, I, 29 ;

nell’ambito della giurisprudenza di merito, in senso difforme, Corte d’Appello, Firenze, Sez. III, 06.04.2022, n. 655 in Redazione Giuffrè, 2022 ; in senso conforme, invece, alla legittima espressione di volontà per facta concludentia in tema di tabelle e valori millesimali condominiali, Corte d’Appello, Milano, Sez. III, Sentenza 04.02.2021, n. 398 in Redazione Giuffrè 2021 ; in senso nuovamente difforme, Trib. Milano, Sez. XIII, Sentenza 17.07.2012, n. 8698 in Guida al diritto, 2012, 41, 62, inoltre Trib. Palermo, Sez. II, Sentenza 15.05.2006, n. 2225, in Il merito 2007, n. spec. 4, 3, nonché, per un precedente ancor più risalente, e seppure implicitamente, Trib. Roma, 11.04.1995 in Rass. locazioni condom. 1995, 287;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 21/12/2021 - 21/01/2022 n. 129
Presidente del Collegio estensore dr. Giovanni Benassi

[APP TRIB PIACENZA] Condominio – Assemblea: costituzione e quorumAssenza del quorum costitutivo in 1^ convocazione – Costituzione dell’assemblea condominiale in 2^ convocazione – Applicazione del quorum costitutivo e deliberativo proprio dell’assemblea in 1^ convocazione – Infondatezza – Mancata redazione del verbale dell’assemblea in 1^ convocazione – Irrilevanza – Assemblea: costituzione – Espulsione del condòmino dall’assemblea – Incidenza sul quorum costitutivo e deliberativo – Esclusione – Spese giudiziali (mat. Civile) – Regolamento delle spese: gradi precedenti – Principio della soccombenza – Legittimità – [REIEZIONE] [CONFERMA]

Rif. Leg.: art. 1136, 1137 cod. civ.;

Anche nel caso della assoluta mancanza o radicale inesistenza del quorum costitutivo e deliberativo proprio dell’assemblea generale straordinaria di condominio in prima convocazione — ipotesi che materialmente si manifesti nella ‘non-presenza’ di alcun condòmino né dell’amministratore nel luogo prefissato al riguardo e nella impraticabilità del sito stabilito ai fini dello svolgimento del consesso assembleare per la chiusura e inaccessibilità del medesimo, e tutto ciò nell’ora prestabilita nell’avviso di convocazione rivolto ed inviato ai condòmini —, non può, in ragione della compiuta ricorrenza di tali estreme circostanze, legittimamente pretendersi che all’assemblea condominiale riunitasi e compostasi in seconda convocazione — sempre in ottemperanza all’originario avviso inviato ai condòmini — si applichi, al fine precipuo del suo operare e funzionamento, il quorum costitutivo e deliberativo previsto e prescritto per l’assemblea condominiale in prima convocazione, dovendosi all’opposto ritenere validamente instauratasi, presente ed operante l’assemblea condominiale generale — per quanto straordinaria — secondo il quorum costitutivo previsto ex lege per l’assemblea condominiale in seconda convocazione, nonché, quanto alle deliberazioni da essa assunte, secondo il quorum deliberativo egualmente richiesto per le decisioni proprie della assemblea condominiale pur sempre in seconda convocazione, a nulla rilevando le circostanze peculiari causa dell’incompiuto darsi dell’assemblea in prima convocazione né rilevando, quale motivo di impugnazione delle delibere condominiali assunte in seconda convocazione, la mancata applicazione — all’atto di insediamento dell’assemblea e nel prosieguo della sua attività dialettica e decisionale, rispettivamente — del quorum costitutivo e del quorum deliberativo stabilito ex lege per lo svolgimento dell’assemblea condominiale in prima convocazione, derivandone ulteriormente — sul piano eminentemente formale – l’assoluta irrilevanza, ai fini del legittimo e valido svolgersi dell’assemblea, in punto a mancata redazione del verbale in merito e riguardo all’assemblea condominiale convocata e non tenutasi in prima convocazione.

Cfr.: Cass. civ., Sez. II, Sentenza 24.04.1996, n. 3862 in Archivio delle Locazioni, 1996, 500 e in Foro it., 1997, I, 905 ; Cass. civ., Sez. II, Sentenza 13.11.2009, n. 24132 in Giust. civ., 2010, 4, I, 885 con nota di Izzo, inoltre in Diritto e Giustizia online 2009 con nota di Gallucci, in Vita Notarile 2010, 1, I, 217 nonché in Archivio delle Locazioni 2010, 4, 394 ; Cass. civ., Sez. VI-2, Ordinanza 24.10.2014, n. 22685 in Diritto & Giustizia 2014, 27 ottobre ;

Sulla presenza dei condòmini in assemblea in relazione alla votazione delle delibere, Cass. civ., Sez. II, Sentenza 23.02.1999, n. 1510 in Riv. giur. edilizia 1999, I, 952 con nota di Barbanera ; Cass. civ., Sez. II, Sentenza 13.02.1999, n.1208 in Giust. civ. 1999, I, 1619 con nota di De Tilla ; Cass. civ., Sez. II, Sentenza 30.01.2013, n. 2218 in Diritto & Giustizia 2013, 31 gennaio e in Archivio delle locazioni 2013, 4, 489 con nota di De Tilla ; Cass. civ., Sez. II, Sentenza 27.03.2003, n.4531 in DeG - Dir. e giust. 2003, 16, 95 e in Vita Notarile 2003, 862 ;

in termini generali Cass. civ., Sez. II, Ordinanza 30.11.2017, n. 28763, in Guida al Diritto 2018, 11, 40 ; Cass. civ., Sez. II, 18.07.1985, n. 4225 in Vita Notarile 1985, 1233, in Giur. it. 1986, I, 1, 1054, nonché in Foro it., 1985, I, 2569 ; Cass. civ., Sez. II, 24.01.1980, n. 590 ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 29/12/2021 - 27/01/2022 n. 136
Presidente del Collegio estensore dr. Giovanni Benassi

[APP TRIB MODENA] Servitù – Servitù di scarico fognario – Ultra petizione nel giudizio di I grado – Costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia – Infondatezza – Servitù coattiva di scarico fognario – Costituzione della servitù per convenzione – in ispecie : contratto di acquisto fondiarioa. titolo costitutivo del diritto di servitù – b. riconoscimento convenzionale del diritto di servitù – Esclusione – Negatoria servitutisDiritto di servitù di scarico fognario – Insussistenza – Situazione di fatto non formalizzata – Aggravamento – Diritto di rimozione – [RIFORMA INTEGRALE]

Rif. Leg.: art. 949, 1061, 1062 cod. civ.; art. 112 cod. proc. civ.;

A fronte dell’esercizio dell’actio negatoria servitutis — in ispecie di servitù di scarico fognario di acque impure o nere — e della domanda riconvenzionale di accertamento di un diritto di servitù sia ‘in re ipsa’ ( ossia quale esistente sulla res nell’attuale stato di fatto ) sia quale desumibile dal rogito di acquisto del fondo prospettato come servente, viola il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato incorrendo nell’ultra petizione — e ciò, peculiarmente, sia in senso formale ( processuale ) sia in senso sostanziale ( delle situazioni giuridiche di diritto soggettivo ) —, la decisione che accerti l’esistenza della servitù per destinazione del padre di famiglia accogliendo in tal senso una domanda mai proposta, nonché ed al contempo errando sul fatto costitutivo del preteso diritto, e ciò in quanto non sia sussistente, tra fondo asserito servente e fondo asserito dominante, alcuna relazione che li riconduca ad una unità originaria — ossia ad elementi originariamente costitutivi di un unico fondo —, né potendosi rivendicare — pur sempre ab imis — l’individualità esclusiva dell’unico proprietario che nel dividere il fondo unico in funzione della sua cessione ne abbia posto l’uno a servizio dell’altro.

Cfr.: in particolare, sulla rilevante distinzione tra actio negatoria servitutis, azione di rivendica e actio confessoria servitutis Cass. civ., Sez. II, Sentenza 11.01.2017, n. 472 ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 29/12/2021 - 27/01/2022 n. 136
Presidente del Collegio estensore dr. Giovanni Benassi

[APP TRIB MODENA] Servitù – Servitù di scarico fognario – Ultra petizione nel giudizio di I grado – Costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia – Infondatezza – Servitù coattiva di scarico fognario – Costituzione della servitù per convenzione – in ispecie : contratto di acquisto fondiarioa. titolo costitutivo del diritto di servitù – b. riconoscimento convenzionale del diritto di servitù – Esclusione – Negatoria servitutisDiritto di servitù di scarico fognario – Insussistenza – Situazione di fatto non formalizzata – Aggravamento – Diritto di rimozione – [RIFORMA INTEGRALE]

Rif. Leg.: art. 949, 1058, 1411 cod. civ.;

L’accertamento di un diritto di servitù riferita ad un atto di compravendita fondiario, in quanto si evidenzino in quest’ultimo il titolo costitutivo del diritto ovvero il riconoscimento convenzionale del diritto stesso, non può dare fondata e legittima esistenza alla situazione giuridica soggettiva pretesa se desunta — nel contesto del contratto di trasferimento della proprietà immobiliare — dall’accettazione ed accoglimento del fondo “nella situazione di fatto e di diritto” quale sussistente all’atto della stipulazione del negozio — e ciò con clausola di stile nonché con generici rinvii ad atti catastali o planimetrie allegate in modo non plausibile e inconferente —, ma deve potersene rilevare l’esistenza mediante esplicita menzione, letterale e grafico-planimetrica, nell’atto pubblico con cui sia stato concluso e perfezionato il negozio di alienazione e di acquisto del diritto di proprietà attinente al preteso fondo servente.

Cfr.: in generale, sulla rilevante distinzione tra actio negatoria servitutis, azione di rivendica e actio confessoria servitutis Cass. civ., Sez. II, Sentenza 11.01.2017, n. 472; in particolare, sul principio di cui alla massima, Cass. civ., Sez. II, Sentenza 09.10.2014, n. 21352 in Diritto & Giustizia 2014, 10 ottobre con nota di Tarantino ; Cass. civ., Sez. II, Sentenza 16.06.1989, n. 2900 in Dir. e giur. agr. 1989, 616 e in Riv. giur. edilizia 1990, I, 210 ; Cass. civ., Sez. II, Sentenza 03.02.2000, n. 1165 ; Cass. civ., Sez. II, Sentenza 05.03.2007, n. 5028 in Il civilista 2008, 3, 80 con con nota di Roi e in Guida al diritto 2007, 19, 68 ; Cass. civ., Sez. II, Sentenza 27.04.2018, n.10169 ; Cass. civ., Sez. VI-2, Ordinanza 25.06.2019, n. 17026 in Foro it. 1983, I, 3054; Cass. civ., Sez. II, 13.07.1983, n. 4778 in Foro it. 1983, I, 3054 ; Cass. civ., Sez. II, 14.12.1982, n. 6871 in Giur. it. 1983, I, 1, 1489 ; Cass. civ., Sez. II, Sentenza 30.10.2006, n. 23343 in Riv. giur. edilizia 2007, 3, I, 965 ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 29/12/2021 - 27/01/2022 n. 136
Presidente del Collegio estensore dr. Giovanni Benassi

[APP TRIB MODENA] Servitù – Servitù di scarico fognario – Ultra petizione nel giudizio di I grado – Costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia – Infondatezza – Servitù coattiva di scarico fognario – Costituzione della servitù per convenzione – in ispecie : contratto di acquisto fondiarioa. titolo costitutivo del diritto di servitù – b. riconoscimento convenzionale del diritto di servitù – Esclusione – Negatoria servitutisDiritto di servitù di scarico fognario – Insussistenza – Situazione di fatto non formalizzata – Aggravamento – Diritto di rimozione – [RIFORMA INTEGRALE]

Rif. Leg.: art. 949, 1037, 1043, 1058, 1411 cod. civ.;

In merito alla costituzione di una servitù coattiva di scarico fognario si applica — ai fini del suo accertamento — il principio del passaggio sul fondo servente necessitato e non altrimenti risolvibile, nonché come il meno pregiudizievole ed il più conveniente per il fondo servente stesso, requisiti la cui mancanza altera esaustivamente la legittimità e la fondatezza della domanda e del suo accoglimento in merito alla pretesa titolarità del diritto di servitù ed alla pretesa relazione tra fondo dominante e fondo servente allegata come esistente.

Cfr.: Cass. civ., Sez. II, Sentenza 14.05.2003, n. 7410 in Dir. e giur. agr. 2004, 94 con nota di Cimatti ; Cass. civ., Sez. II, Sentenza 26.03.1994, n. 2948 in Dir. e giur. agraria 1994, 226 ; Cass. civ., Sez. II, Sentenza 31.03.2015, n. 6562 ; Cass. civ., Sez. VI-2, Ordinanza 06.05.2021, n. 11840 ; Cass. civ., Sez. II, Sentenza 11.01.2017, n. 472 ; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza 27.04.2018, n. 10169 ; Cass. civ., Sez. VI-2, Ordinanza 25.06.2019, n. 17026 ; Cass. civ., Sez. II, Sentenza 30.10.2006, n. 23343 in Riv. giur. edilizia 2007, 3, I, 965 ; Cass. civ., Sez. II, 13.07.1983, n. 4778 in Foro it. 1983, I, 3054 ; Cass. civ., Sez. II, 14.12.1982, n. 6871 in Giur. it. 1983, I, 1, 1489 ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 07/12/2021 - 21/01/2022 n. 123
Presidente del Collegio dr. Giovanni Benassi, Consigliere relatore estensore dr.ssa Carla Fazzini

[APP TRIB BOLOGNA] Stranieri – Status di rifugiato o diritto di asilo – Cittadino del Mali – Credibilità – Idoneità ab imis alla protezione umanitaria (vulnerabilità)Protezione internazionale – Gravissima situazione socio-politica nel paese d’origine – Esposizione a grave pericolo dell’integrità psico-fisica – Riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria – (Orientamento consolidato della Corte d’Appello di Bologna riguardo alla nazione africana di provenienza) – [REIEZIONE] [CONFERMA]

Rif. Leg.: art. 2, 3, 14 D. Lgs.vo 251/2007 (“Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta”);

L’esposizione della persona ad un rischio generalizzato di violenza alla propria integrità psico-fisica e di compromissione della salute nel caso di ritorno nel paese d’origine legittima il riconoscimento della protezione sussidiaria internazionale allo straniero richiedente ab imis asilo politico ovvero lo status di rifugiato, non ostando a ciò il fatto e l’assunto — in termini tecnico-giuridici — che già ricorrano circostanze personali consistenti nella credibilità dell’istante, pur in assenza di allegazioni documentali, nonché nella peculiare sua integrazione nell’ambiente sociale e lavorativo italiano proprio dell’attuale suo luogo di residenza che, unitamente considerate, consentirebbero la concessione in suo favore della protezione umanitaria in ragione, essenzialmente, della condizione di “vulnerabilità” esclusivamente individuale di cui al contempo sia portatore il richiedente asilo.

Cfr.: in senso conforme, secondo citazione dell’estensore, con esplicito riferimento a cittadini provenienti dal Mali, Corte d’Appello, Bologna, Sentenze 2457/2019, 2880/2019, 2929/2019, 2992/2019, 148/2020 ;

inoltre, tra le più recenti in materia pronunziate dal giudice della legittimità, Cass. civ. Sez. I, Sentenza 21.12.2022, n. 37368 in Diritto & Giustizia 2022, 22 dicembre, con nota di Attilio Ievolella ; Cass. civ., Sez. Lav., Sentenza 30.09.2022, n. 28494 in Diritto & Giustizia 2022, 3 ottobre, con nota di Attilio Ievolella ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 06.09.2022, n. 26200 in Guida al diritto 2022, 48 ; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 29.08.2022, n. 25440 in Diritto & Giustizia 2022, 30 agosto;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Seconda Civile - Sentenza 19/01/2022 - 19/01/2022 n. 169
Giudice Unico estensore dr.ssa Roberta Cinosuro

Atti amministrativi – Titolo abilitativo alla guida di autovetture (“patente B”) – Diniego di rilascio\ nulla osta della Motorizzazione – Atto dovuto\ vincolato (non connotato da discrezionalità e motivazione) – Fattispecie estranea alla “revoca” del titolo abilitativo – Potere di disapplicazione del giudice ordinario – Situazione giuridica di diritto soggettivo – Sentenza penale di condanna – Prevalenza esaustiva – Applicazione analogica (“revoca”) – Esclusione

Rif. Leg.: art. 120 D. Lgs.vo 285/1992 (“Codice della Strada”); art. 73, 74, 85 DPR 309/1990 (“Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”); art. 21 octies Lg. 241/1990 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”);

Il mancato nulla osta della Motorizzazione e quindi il diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida di autovetture — patente di categoria “B” — a colui il quale abbia regolarmente superato gli esami teorico e pratico al riguardo prescritti ma che sia stato condannato con sentenza penale per specifiche fattispecie di reato dalla legge stessa previste, è esito negativo e privativo che investe e definisce una situazione giuridica di diritto soggettivo idonea, sul piano della competenza, a incardinare e radicare la giurisdizione del giudice ordinario civile in merito all’azione esercitata e proposta avverso l’autorità amministrativa dal diretto interessato cui sia stato negato l’ottenimento — la disponibilità, teoricamente spettantegli in modo pieno —, del documento abilitante alla conduzione di autoveicoli e motoveicoli dallo stesso considerati.

Cfr.: Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza 06.02.2006, n. 2446, (rv. 588385), in Arch. Giur. Circolaz., 2007, 3, 305 ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Seconda Civile - Sentenza 19/01/2022 - 19/01/2022 n. 169
Giudice Unico estensore dr.ssa Roberta Cinosuro

Atti amministrativi – Titolo abilitativo alla guida di autovetture (“patente B”) – Diniego di rilascio\ nulla osta della Motorizzazione – Atto dovuto\ vincolato (non connotato da discrezionalità e motivazione) – Fattispecie estranea alla “revoca” del titolo abilitativo – Potere di disapplicazione del giudice ordinario – Situazione giuridica di diritto soggettivo – Sentenza penale di condanna – Prevalenza esaustiva – Applicazione analogica (“revoca”) – Esclusione

Rif. Leg.: art. 120 D. Lgs.vo 285/1992 (“Codice della Strada”); art. 73, 74, 85 DPR 309/1990 (“Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”); art. 21octies Lg. 241/1990 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”); art. 444 cod. proc. pen.; Lg. 94/2009 (“Legge in materia di sicurezza pubblica”); art. 12, 14 disp. prel. cod. civ.;

Il mancato nulla osta della Motorizzazione e quindi il diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida di autovetture — patente di categoria “B” — a colui il quale abbia regolarmente superato gli esami teorico e pratico al riguardo prescritti ma che sia stato condannato in sede giurisdizionale penale per reati dalla legge stessa previsti e specificati, contempla — una tale evenienza negativa e privativa — un atto dovuto dalla Pubblica Amministrazione al verificarsi della condizione predetta e connotato dall’assenza di discrezionalità quanto al suo concreto attuarsi, nonché un atto prescindente dall’essere vincolato ad una specifica motivazione quanto al suo compimento. Ne consegue che va esclusa qualunque similitudine o parallelismo tra la fattispecie descritta ed il caso della revoca del provvedimento prefettizio della sospensione del titolo abilitativo alla guida quale misura accessoria delle misure restrittive della libertà personale comminate con sentenza penale di condanna, atto implicante all’opposto una valutazione discrezionale ed in particolare di opportunità quanto all’emanazione o alla permanenza del provvedimento, ciò che implica — per definizione — la possibilità della revoca della misura stessa qualora si riveli non più opportuna sulla base di una valutazione del caso concreto, escludendosi una possibilità di applicazione in via analogica di tale istituto al caso del divieto di attribuzione e consegna della patente di guida al soggetto avente diritto al documento sul piano amministrativo ma escluso dalla facoltà di esercitarlo a causa di un preciso ed univoco precedente penale previsto ex lege, essendo questa ipotesi tassativa, scevra come tale da valutazioni discrezionali ed insussistente — sul piano logico cognitivo — la “opportunità” o meno dell’applicazione del provvedimento negativo e della condotta attuata dalla Pubblica Amministrazione al riguardo.

Cfr.: Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza 13.12.2019, n. 32977 ; nonché, con riguardo alla giurisdizione ordinaria od amministrativa, Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza 06.02.2006, n. 2446, (rv. 588385), in Arch. Giur. Circolaz., 2007, 3, 305 ;



 
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