Autore: Avv.to Astorre Mancini (Fòro di Rimini)


Sovraindebitamento e socio illimitatamente responsabile di società fallibile :

nuove aperture della giurisprudenza in attesa dell’attuazione della Legge Delega n.155/2017.

Nota a Tribunale di Rimini 12 marzo 2018, Pres. est. dott.ssa Miconi

Il provvedimento si segnala per l’interpretazione estensiva data al disposto dell’art. 6 della legge 3/2012 che nel disciplinare l’ambito di applicazione della procedura de quo, richiama espressamente "le situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo".

Con poche eccezioni di merito (Tribunale di Prato 16 novembre 2016), e facendo leva sul disposto dell’art. 7 secondo comma lett. a) l. 3/2012 per cui "la proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore, è soggetto a procedure concorsuali", la giurisprudenza aveva ribadito di escludere dalla procedura di Sovraindebitamento i soci illimitatamente responsabili di società di persone fallibili, ancorchè detti soggetti non fossero imprenditori e subissero la declaratoria di fallimento soltanto in estensione ai sensi dell’art. 147 l. fall.

La dottrina aveva in realtà manifestato perplessità in proposito.

Si segnala al riguardo LIMITONE in "La nuova nozione di autonomia patrimoniale ‘causale’ riferita al consumatore sovraindebitato", www.ilcaso.it, 15 maggio 2017, secondo cui : "In termini di diritto positivo, va detto che il concetto di ‘assoggettabile’ a fallimento dovrebbe essere inteso nel senso che la persona di cui si tratta sia potenzialmente fallibile dal punto di vista strutturale, cioè in quanto imprenditore, e non che sia fallibile per mera ripercussione dovuta a responsabilità illimitata e solidale, che non attiene alla persona come tale, né alla sua attività di impresa, ma solo ad un legame civilistico di responsabilità patrimoniale. Infatti, è ben noto che il socio non è un imprenditore, mentre il fallimento è la conseguenza dell’insolvenza dell’imprenditore, tanto è vero che in sede di esame dei presupposti del fallimento si guarda la situazione patrimoniale della società, e non quella del socio".

Nello stesso senso FABIANI, in "Il diritto della crisi e dell’insolvenza", Torino, 2017, scrive espressamente che "fra coloro che possono accedere vanno inclusi anche i soci illimitatamente responsabili delle società indicate nell’art. 147 l. fall. Infatti, benché tali soggetti siano destinati ad essere assoggettati al fallimento per ripercussione nel caso di dichiarazione di fallimento della società, costoro non possono essere dichiarati falliti direttamente perchè non sono imprenditori commerciali, sì che deve essere a loro accordata la facoltà di esdebitarsi volontariamente senza essere costretti ad attendere il fallimento della società di cui sono soci. I soci illimitatamente responsabili possono, altresì, accedere ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento parallelamente alla società che non sia sottoponibile a fallimento in ragione delle soglie dimensionali".

Anche DI MARZIO, in "Codice della Crisi d’Impresa", Milano, 2017, sub art. 6 L. 3/2012, osserva che "Dubbia rimane l’applicabilità della legge n.3/2012 al socio illimitatamente responsabile di società di persone. In senso affermativo sembrano militare alcune circostanze : quella per cui detto socio non fallisce in via autonoma ai sensi dell’art. 1, ma solo in estensione a mente dell’art. 147 l. fall.; quella per cui egli non ha accesso al concordato preventivo; quella infine per cui l’eventuale fallimento incide come causa di risoluzione dell’accordo eventualmente omologato (art. 12 comma 5)".

Il Tribunale di Rimini nel provvedimento massimato fa proprie alcune argomentazioni già sviluppate dalla dottrina ora richiamata e favorevole all’interpretazione più liberale : si osserva in decreto che "il socio illimitatamente responsabile non è imprenditore ed in sede di estensione del fallimento della società non viene valutata la sua insolvenza", dando altresì rilievo nello stesso senso alla previsione espressa del quinto comma dell’art. 12 l. 3/2012 relativa alla consecutio delle procedure tra accordo di composizione della crisi omologato e successivo fallimento del debitore, a dimostrazione implicita della possibilità che il soggetto fallibile acceda alla procedura di Sovraindebitamento.

Interessante infine il richiamo del Tribunale, quale chiave interpretativa delle attuali norme sul sovraindebitamento, del disposto dell’art 9 della legge delega n. 155/2017 che indica al legislatore delegato il criterio direttivo di includere nella procedura di sovraindebitamento i soci illimitatamente responsabili (in tal senso Tribunale di Ravenna 15 gennaio 2018, est. Farolfi, in www.ilcaso.it, peraltro con riferimento a diversa fattispecie, ha osservato che "pur non essendo ancora stati emanati i rispettivi decreti delegati attuativi, i principi contenuti nella Delega già costituiscono legge dello Stato e ben possono essere richiamati quale dato positivo nella indagine ermeneutica delle disposizioni attualmente vigenti"). 

L’orientamento espresso dal Tribunale di Rimini con il decreto in rassegna appare convincente in quanto più aderente alle finalità della disciplina del Sovraindebitamento, volta ad ampliare il novero dei soggetti esdebitabili e a non inibire l’accesso a procedure di composizione della crisi al socio di società fallibile che potrebbe trovarsi sovraindebitato pur in presenza di una situazione non insolvente della società di cui è responsabile illimitatamente, in quanto tale inidonea a condurre alla dichiarazione di fallimento e dunque teoricamente a consentire l’accesso a procedure alternative previste dalla legge fallimentare.

Avv.to Astorre Mancini

del Fòro di Rimini