Autore: Avvocato Giacomo Voltattorni
Tribunale di PARMA - Sentenza del 22/02/2018 - 26/02/2018 n. 293
Giudice Estensore dr. Sinisi Nicola
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Questioni ritenute di interesse trattate
nel provvedimento edito
Tribunale di Parma, G.U. Dott. Nicola
Sinisi
Auto Club s.p.a. - Edil Grisendi
s.p.a. – B.P.E.R. s.p.a.
sentenza n° 293/2018 del 26 febbraio
2018
Massima: “Nel caso in cui il contraddittorio si instauri, contemporaneamente, nei
confronti dell’asserito debitore principale e del proprio garante autonomo, la
prova liquida dell’exceptio doli è
rappresentata dalla stessa sentenza che rigetta la richiesta del creditore per
insussistenza del credito principale con conseguente caducazione della
garanzia, ancorché autonoma”.
Breve nota: Nel caso di specie, la società X,
promittente alienante, stipulava un contratto preliminare di compravendita
immobiliare con la società Y. Quest’ultima prestava caparra confirmatoria e la
società X, dal canto suo, garantiva la restituzione della stessa con garanzia
autonoma bancaria di pari valore. La società Y, adducendo l’inveramento di una
delle plurime condizioni risolutive dedotte nel programma negoziale, chiedeva
la restituzione di quanto già prestato e, senza menzionare l’esatta clausola a
cui faceva riferimento, procedeva all’escussione della garanzia personale.
L’illustrazione della vicenda nel
suo aspetto essenziale è necessaria al fine di cogliere la peculiarità in
diritto che colora la richiesta operatività della garanzia; peculiarità che è
rappresentata dalla contestualità in contraddittorio tanto del presunto
debitore inadempiente quanto del di lui garante.
Come osservato dal Giudice,
infatti: “Y, convenendo nello stesso
giudizio debitore e garante in via solidale, ha assunto l’onere di provare non
solo l’inadempimento di X, ma anche il diritto alla garanzia (…). (Y) ha
affrontato il rischio di esporsi a tutti i fatti processuali e non,
sopravvenuti o la cui conoscenza è sopravvenuta, che possano concretare
elementi fondativi della exceptio doli. Sortendo
quest’ultimo effetto (…), la mala fede di Y è già in essa insita e si propaga
all’escussione”.
Se infatti la società Y non avesse
chiamato in causa il garante autonomo, ma avesse, invece, proceduto verso di
lui in separato giudizio, anche in via cautelare, l’abuso di cui trattasi, come
parimenti la mala fede, non avrebbe potuto essere desunto dall’inoperatività
della clausola risolutiva e la sentenza dichiarativa in discorso non sarebbe
mai assurta a prova liquida su cui fondare l’exceptio doli.
Dott.ssa Margherita Folzani studio legale Giacomo Voltattorni