Autore: Avvocato Giacomo Voltattorni



Tribunale di PARMA - Sentenza del 22/02/2018 - 26/02/2018 n. 293
Giudice Estensore dr. Sinisi Nicola

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Questioni ritenute di interesse trattate

nel provvedimento edito

Tribunale di Parma, G.U. Dott. Nicola Sinisi

Auto Club s.p.a. - Edil Grisendi s.p.a. – B.P.E.R. s.p.a.

sentenza n° 293/2018 del 26 febbraio 2018

 

Massima:Nel caso in cui il contraddittorio si instauri, contemporaneamente, nei confronti dell’asserito debitore principale e del proprio garante autonomo, la prova liquida dell’exceptio doli è rappresentata dalla stessa sentenza che rigetta la richiesta del creditore per insussistenza del credito principale con conseguente caducazione della garanzia, ancorché autonoma”.

Breve nota: Nel caso di specie, la società X, promittente alienante, stipulava un contratto preliminare di compravendita immobiliare con la società Y. Quest’ultima prestava caparra confirmatoria e la società X, dal canto suo, garantiva la restituzione della stessa con garanzia autonoma bancaria di pari valore. La società Y, adducendo l’inveramento di una delle plurime condizioni risolutive dedotte nel programma negoziale, chiedeva la restituzione di quanto già prestato e, senza menzionare l’esatta clausola a cui faceva riferimento, procedeva all’escussione della garanzia personale.

L’illustrazione della vicenda nel suo aspetto essenziale è necessaria al fine di cogliere la peculiarità in diritto che colora la richiesta operatività della garanzia; peculiarità che è rappresentata dalla contestualità in contraddittorio tanto del presunto debitore inadempiente quanto del di lui garante.

Come osservato dal Giudice, infatti: “Y, convenendo nello stesso giudizio debitore e garante in via solidale, ha assunto l’onere di provare non solo l’inadempimento di X, ma anche il diritto alla garanzia (…). (Y) ha affrontato il rischio di esporsi a tutti i fatti processuali e non, sopravvenuti o la cui conoscenza è sopravvenuta, che possano concretare elementi fondativi della exceptio doli. Sortendo quest’ultimo effetto (…), la mala fede di Y è già in essa insita e si propaga all’escussione”.

Se infatti la società Y non avesse chiamato in causa il garante autonomo, ma avesse, invece, proceduto verso di lui in separato giudizio, anche in via cautelare, l’abuso di cui trattasi, come parimenti la mala fede, non avrebbe potuto essere desunto dall’inoperatività della clausola risolutiva e la sentenza dichiarativa in discorso non sarebbe mai assurta a prova liquida su cui fondare l’exceptio doli.

Dott.ssa Margherita Folzani                                                                                                                                                                                            studio legale Giacomo Voltattorni