GIURÆMILIA rel. 3.0.0.18Skip Navigation Links

R. G. del 2019 N. 1836

Sentenza n. 2047 / 2021

Pronunziata il 23.04.2021

Depositata il 09.08.2021

 

 

N. R.G. 1836/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Prima Sezione Civile

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Paola Montanari -Presidente

dott. Antonella Allegra - Consigliere Relatore

dott. Rosario Lionello Rossino - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. n. 1836/2019 promossa da:

XX, [ recte : coniuge divorziato ( ex moglie ) di YY ; NdRedattore ] nata a Modena il (omissis) (omissis) 1968 e residente in (omissis), (Modena), via (omissis), n. 1705, con gli avv. Roberto Morelli e Luca Parrillo del Foro di Modena ed elettivamente domiciliata nel loro studio in Modena, via Antonio Morandi, 34

APPELLANTE

contro

YY, [ recte : coniuge divorziato ( ex marito ) di XX ; NdRedattore ] nato a Modena il (omissis) (omissis) 1939, residente in (omissis), (Modena), via (omissis), n. 1705, con l’avv. Franca Massa del Foro di Modena, ed elettivamente domiciliato nel suo studio, in Vignola, via Caselline, 330

APPELLATO

in punto a

"appello avverso la sentenza n. 1060/2019 del 22 maggio - 1 luglio 2019

del Tribunale di Modena"

con l’intervento del Procuratore Generale che ha concluso per la conferma della decisione impugnata.

LA CORTE

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott.ssa Antonella Allegra;

udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Il Tribunale di Modena, con la sentenza n. 1060/2019 del 22 maggio - 1 luglio 2019, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 21 dicembre 1991 in Vignola fra YY e XX, ponendo a carico del YY, in favore di quest’ultima un assegno divorzile mensile di 500 euro annualmente rivalutabile, e revocando il contributo a carico della madre per il mantenimento della figlia J, divenuta maggiorenne e autosufficiente.

Il Tribunale, nell’accogliere la domanda sul vincolo, all’esito dell’istruttoria testimoniale espletata, ha disatteso la tesi della resistente, la quale aveva sostenuto esservi stata riconciliazione fra i coniugi, eccependo l’improponibilità della domanda per difetto dei requisiti di cui all’art. 3, n 2 lett. b) della l. 898/1970 e successive modifiche; ha ritenuto di non dover provvedere in ordine all’assegnazione della casa familiare, non essendovi figli minorenni o non autosufficienti economicamente, e ha accolto in misura nel quantum assai ridotta — rispetto alla domanda di 2.500 euro mensili —, la richiesta subordinata volta al riconoscimento dell’assegno divorzile,

2- Avverso la sentenza predetta, ha proposto appello XX con ricorso depositato il 5 agosto 2019, censurando la decisione impugnata:

1) nella parte in cui ha accolto la domanda di cessazione degli effetti del matrimonio proposta dal YY, nonostante la mancanza dei presupposti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sostenendo non essere consentito dalla legge italiana "..una separazione nella quale, pur venendo anche meno gli obblighi principali del matrimonio (come la fedeltà, l’assistenza morale e materiale), rimane invece in essere quello della coabitazione..", contestando la valutazione operata dal Tribunale delle istanze istruttorie e in particolare di quelle testimoniali;

2) per la contraddittorietà in merito all’assegno di divorzio in suo favore, in quanto da un lato ha riconosciuto che il benessere familiare si è formato grazie anche al sacrificio personale dell’appellante, a fronte del suo apporto alla conduzione e alla gestione della vita della famiglia, dall’altro non ha tenuto conto del divario fra i mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge e della disparità delle stesse.

Ha quindi chiesto la riforma della sentenza impugnata, reiterando la richiesta di rigetto della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, per mancanza dei presupposti, e in subordine il riconoscimento di un assegno divorzile in misura di 2.500 euro.

Si è costituito in giudizio YY e ha resistito all’impugnazione predetta, invocandone il rigetto.

E’ intervenuto il Procuratore Generale e ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.

La causa è stata trattata con il rito camerale ed è stata trattenuta in decisione.

3- Con il primo motivo d’appello, la difesa di XX ha riproposto la tesi secondo la quale la convivenza fra le parti dopo la separazione escluderebbe la configurabilità dei presupposti per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

3.1- Preliminarmente si osserva, in diritto, che, com’è noto, presupposto necessario per la dichiarazione di scioglimento (o della cessazione degli effetti civili) del matrimonio ai sensi dell’art. 3, n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970, n 898 è che la separazione si sia protratta per almeno tre anni (in forza della modifica di cui all’art. 1 della l. 6/5/2015 n.55, dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale o da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale).

La disposizione in questione prevede espressamente che sia la parte convenuta a dover espressamente eccepire l’eventuale interruzione della separazione: a ciò consegue che l’onere di dimostrare l’avvenuta interruzione grava sulla parte che sostiene l’eccezione.

Ad integrazione di quanto sopra, va richiamata la disposizione di cui all’art. 157 c.c., dalla quale si evince che gli effetti della separazione cessano, oltre che per espressa dichiarazione dei coniugi, allorquando gli stessi mantengano un "..comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.".

La giurisprudenza ha chiarito che la riconciliazione non consiste nel mero ripristino della situazione "qua ante", ma nella ricostituzione del consorzio familiare attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita, vale a dire la ripresa di relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, tali da comportare il superamento di quelle condizioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e che si concretizzano in un comportamento non equivoco, incompatibile con lo stato di separazione (Cass. civ. n. 28655 del 24 dicembre 2013).

Come sottolineato dalla Suprema Corte, la dichiarazione di divorzio non consegue automaticamente alla constatazione della presenza di una delle cause previste dalla L. n. 898 del 1970, art. 3, (oggi della L. n. 74 del 1987, artt. 1 e 7), ma presuppone, in ogni caso, attesi i riflessi pubblicistici riconosciuti dall'ordinamento all'istituto familiare, l'accertamento, da parte del giudice, della esistenza (dell'essenziale condizione) della concreta impossibilità di mantenere o ricostituire il consorzio coniugale per effetto della definitiva rottura del legame di coppia, onde, in questo senso, lo stato di separazione dei coniugi concreta un requisito dell'azione, necessario secondo la previsione della citata L. n. 898 del 1970, art. 3, n. 2, lett. b), la cui interruzione, da opporsi a cura della parte convenuta (della L. n. 74 del 1987, art. 5) in presenza di una richiesta di divorzio avanzata dall'altra parte, postula l'avvenuta riconciliazione, la quale si verifica quando sia stato ricostituito l'intero complesso dei rapporti che caratterizzano il vincolo matrimoniale e che, quindi, sottende l'avvenuto ripristino non solo di quelli riguardanti l'aspetto materiale del consorzio anzidetto, ma altresì di quelli che sono alla base dell'unione spirituale tra i coniugi (Cass. civ. n. 26165 del 6 dicembre 2006) .

La mera ripresa della coabitazione, dunque, non costituisce in sé riconciliazione, e analogamente il protrarsi della coabitazione nonostante la pronuncia della separazione (come di frequente accade, per ragioni per lo più economiche, in caso di incapacità dei coniugi di provvedere al pagamento al canone dell’abitazione e di sostenerne le spese), vale a configurare la prosecuzione della relazione matrimoniale.

3.2- Di tutte le circostanze ora richiamate e degli insegnamenti della Suprema Corte, il Tribunale di Modena ha tenuto conto e fatto applicazione, alla luce delle risultanze dell’accurata istruttoria svolta.

Con ampia motivazione il giudice di prime cure ha infatti ritenuto che le risultanze dell’istruttoria orale hanno confermato che YY e XX, pur coabitando, non hanno alcun rapporto né di affetto né di amore, dormendo ormai separati e vivendo come estranei, senza neppure collaborare nella gestione della casa, organizzandosi autonomamente e intrattenendo addirittura la moglie relazioni affettive con altri uomini, così come dettagliatamente riferito dalla figlia delle parti, J. [1]

Neppure la teste indotta dalla resistente, Finelli Giuseppina ha in effetti smentito tali circostanze, limitandosi a confermare la coabitazione fra le parti e il fatto che la XX si organizza autonomamente per la spesa e i pasti.

E’ inoltre smentita pure la doglianza dell’appellante circa l’inattendibilità della testimonianza della figlia, la quale sarebbe animata da rancore e conflittualità nei confronti della madre: al riguardo, il giudice di prime cure, si è premurato di sottolineare come «..nella fattispecie, da un lato non sussistono, come rilevato, dati istruttori attestanti ragioni di inattendibilità estrinseca, che avrebbero dovuto essere forniti ad iniziativa probatoria delle parti interessate; non sussistono, inoltre, elementi di inattendibilità intrinseca nel tenore delle risposte fornite dalla teste; sussistono, invece, dati di intrinseca attendibilità, come l’atteggiamento tenuto nel fornire alcune risposte, che è ben lungi dal manifestare astio o risentimento verso la madre, ma solo una dolorosa consapevolezza e presa d’atto.».

D’altra parte nessuno dei testi, e nemmeno le stesse parti, hanno allegato che fra i coniugi sussista in effetti un rapporto in qualche modo affettuoso e un atteggiamento anche solo solidale, non essendo stato affermato da alcuno che essi abbiano frequentazioni comuni o svolgano insieme una qualche attività: in definitiva, nel caso di specie, non vi sono elementi atti a consentire di ritenere la sussistenza di un simile pieno consorzio materiale e affettivo fra i coniugi, quanto piuttosto il protrarsi della tolleranza di una coabitazione nella consapevolezza del marito delle problematiche di salute mentale della moglie (come si evince dalla cartella clinica del Dipartimento Salute Mentale di Modena agli atti del giudizio di primo grado) e tenuto conto della necessità di tutelare la figlia allora minore, a tutela della quale erano stati adottati provvedimenti dal Tribunale per i Minorenni.

La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata quindi correttamente pronunciata, dovendosi certo ritenere venuta meno la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e che la stessa non può essere ricostituita, non potendosi considerare il periodo di coabitazione trascorso dopo la separazione dalle odierne parti alla stregua di una convivenza "more uxorio" e dunque configurare la riconciliazione e l’interruzione della separazione.

3.3- Merita invece parziale accoglimento il secondo motivo d’appello.

Va peraltro premesso che non può condividersi la censura di contraddittorietà della motivazione della decisione impugnata, dal momento che all’assunto del Tribunale di Modena secondo il quale «..il benessere familiare si è formato grazie anche al sacrificio personale dell’appellante, a fronte del suo apporto alla conduzione e alla gestione della famiglia..» non è seguito il rigetto della domanda di assegno divorzile, bensì l’accoglimento, con la motivata applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella nota sentenza n.18287/2018.

Sulla spettanza in capo alla XX dell’assegno divorzile non vi è contestazione da parte del YY, il quale si è limitato a dichiarare di aver da subìto provveduto al pagamento dell’assegno, né ha interloquito in punto di quantificazione dell’assegno stesso.

Va invece condivisa la necessità di una più approfondita ponderazione in punto di comparazione delle condizioni economico - reddituali delle parti, godendo il YY di un reddito variabile fra i 44.000 e i 49.000 euro annuali (secondo quanto allegato dall’appellante e non contestato dall’appellato) e di molteplici beni immobili, fra i quali la casa familiare nella quale intende rimanere a vivere in via esclusiva, avendo preannunciato di volerne intimare il rilascio alla XX.

Quest’ultima è invece priva di redditi e beni e, per quanto anticipato dal YY — come ora detto — sarà costretta a breve a dover reperire un nuovo alloggio.

L’importo di 500 euro a titolo di assegno divorzile (finalizzato ad assolvere ad una funzione sia assistenziale, comprensiva delle esigenze di vita dell’interessata, che compensativa delle rinunce fatte per la famiglia, per quanto sopra detto), appare insufficiente a tale scopo, ritenendosi congruo un importo complessivo di 800 euro mensili annualmente rivalutabili, tenuto conto del fatto che a breve ella dovrà altresì reperire un alloggio in locazione.

In proposito si osserva da un lato che non può escludersi che la XX (pur ultracinquantenne) possa, attivandosi, reperire qualche occupazione, anche saltuaria (mettendo a frutto le pregresse esperienze e il titolo di studio di ragioniera), dall’altro che l’importo richiesto apoditticamente in misura di 2.500 euro mensili non è ancorato alle effettive capacità dell’obbligato (perché finirebbe per assorbire praticamente l’intero suo reddito mensile) e in ogni caso, com’è noto, perché all’assegno divorzile non è più consentito di attribuire la finalità di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (che oltretutto, non è stato in alcun modo provato essere così elevato).

4- Il pur parziale accoglimento dell’appello induce ad escludere la configurabilità delle ipotesi di cui all’art. 96 c.p.c., anche tenuto conto delle patologie di cui è affetta l’appellante, come emerse dalla documentazione in atti.

5- La riforma — anche se parziale — della sentenza impugnata determina l’obbligo del giudice di appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, alla stregua dell’esito finale della lite.

In tale valutazione va coniugato il parziale accoglimento dell’appello con la prevalente soccombenza della stessa appellante (stante l’infondatezza del motivo principale d’appello, sul vincolo, nonché la notevole riduzione, comunque, dell’importo dell’assegno riconosciuto rispetto a quello richiesto fin dal primo grado 2.500 euro mensili), e pertanto, tenuto conto anche delle condizioni di salute dell’appellante, si ritiene giustificata la compensazione delle spese in misura della metà, con condanna della XX alla rifusione all’appellato della metà delle spese per entrambi i gradi del giudizio.

Tali spese sono liquidate, per l’intero, quanto al primo grado, come da sentenza appellata, in misura di 7.500 per compensi, oltre accessori, e per il presente grado di giudizio, secondo i parametri di cui al punto 12 DM 55/2014, con riguardo al valore indeterminabile della controversia e dell’assenza di attività istruttoria e di trattazione in 5.000 euro (1.960,00 Euro per la fase di studio, 1.350,00 euro per la fase introduttiva ed euro 1.690,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

I – in parziale accoglimento dell’appello proposto da XX avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 1060/2019 del 22 maggio - 1° luglio 2019, e in parziale riforma della sentenza impugnata, determina l’assegno divorzile a carico di YY in favore di XX, in misura di 800,00 euro mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT dei prezzi medi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, con la decorrenza prevista dalla suddetta sentenza di primo grado;

II – ferma ogni altra statuizione della decisione impugnata, condanna l’appellante a rifondere all’appellato la metà delle spese di lite, liquidate per l’intero in euro 7.500 per compensi oltre a IVA e c.p.a. come per legge quanto al primo grado e in euro 5.000,00 per compensi, oltre accessori, quanto al presente grado d’appello e le compensa per la restante metà;

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d’Appello, il 23 aprile 2021

Il Consigliere estensore

dott. Antonella Allegra

Il Presidente

dott. Paola Montanari

 

Note

[1] YY e XX, pur coabitando, non hanno alcun rapporto né di affetto né di amore; dormono separati e vivono come estranei (cfr. dichiarazioni della teste J, figlia della coppia: "..i miei non hanno più rapporti né fisici né affetto né amore non dormono più neanche insieme sono due estranei l’unica cosa che dividono è la casa di mio padre."). E’ emerso, peraltro, che la convenuta abbia avuto e abbia varie frequentazioni con altri uomini (cfr. dichiarazioni teste J: "..mia madre ha vari rapporti con uomini e ha delle uscite di giorni periodici in cui sta fuori anche la sera ha questo andamento di uscita ed entrata; preciso che attualmente ha una storia con un ragazzo … avendo questo comportamento di entrata e di uscita stando via anche dei giorni ha avuto anche due convivenze..") e che, in casa, non dia alcun contributo al menage della vita domestica e familiare (cfr. teste J: "..vive lì solo per badare a sé farsi le sue cose poi si mette a fare chiacchiere con le amiche al telefono o si mette a letto, non aiuta a fare niente ... non collabora in nulla proprio perché non c’è mai, non sa neppure dove stanno le cose.."), v pag. 8 della sentenza impugnata.   [torna...]

 

Depositata in Cancelleria il \ Pubblicazione del 9 Agosto 2021

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