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Giurisprudenza di merito  Massimario - documenti in elenco n.  2851
 
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Massimatore: dott. Gianluigi Morlini (Tribunale di Reggio Emilia)


Corte d`Appello di BOLOGNA, Sezione Terza Civile - Sentenza 21/12/2023 - 16/01/2024 n. 88/2024
Giudice Estensore dr. Gianluigi Morlini; ‘Alfa’ s.r.l. (avv. Ferrrari) c. ‘Beta’ Cooperativa s.c. a r.l. (avv. Silipo).

Prove atipiche – nozione - configurabilità - valore probatorio - perizia stragiudiziale.

Rif. Leg.: Artt. 2729 c.c. e 116 c.p.c.

L’elencazione delle prove civili contenuta nel codice di rito non è tassativa, e quindi devono ritenersi ammissibili le prove atipiche, la cui efficacia probatoria è quella di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova ex art. 116 comma 2 c.p.c., utili a orientare il libero convincimento del giudice.

Il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione, quale prova atipica, una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di questa sua valutazione.


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 23 maggio - 29 maggio 2023, n. 1162 del 2023
Presidente del Collegio dr.ssa Silvia Migliori, Giudice relatore estensore dr.ssa Arianna D’Addabbo

Matrimonio e divorzio – Divorzio: affidamento dei figli minori – Minori infra quattordicenne e infra dodicenne – Affidamento esclusivo “rafforzato” – Sospensione del diritto di frequentazione del genitore non affidatario – Carenza e inidoneità educativa dell’un genitore ed ex coniuge – Prevalenza sul diritto alla bi-genitorialità e rispondenza all’interesse dei minori – Divorzio: assegno di mantenimento dei figli – Obbligo del genitore non affidatario di contributo al mantenimento – Accoglimento parziale della domanda di aumento

Rif. Leg.: art. 6 Lg. 898/1970 (recante “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”); art. 11 Lg. 74/1987 (recante “Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”); art. 147, 315 bis, 316, 316bis, 337ter, 337quater cod. civ.; art. 8 CEDU; art. 2, 30, 31 Cost;

La carenza che sia inidoneità educativa dell’un genitore ed ex coniuge comporta, in esito a divorzio e all’inadempimento dei doveri — di educazione, assistenza morale, mantenimento, istruzione — derivanti dagli articoli 147 e 315 bis del codice civile, l’affidamento esclusivo dei figli in età minore, nonché l’applicazione di tale regime in forma “rafforzata”, con sospensione del diritto di visita e frequentazione della prole da parte del genitore non affidatario, prevalendo tale complessa statuizione — di natura limitativa ed impeditiva — sul diritto della prole minorenne alla bi-genitorialità in quanto l’affido, in tal modo ‘unico’ e ‘intangibile’, sia ritenuto più confacente e rispondente alla tutela del preminente e primario interesse dei minori, e invero, sul piano sostanziale, in quanto sia più remunerativo rispetto all’esigenza, principale, a ché sia garantita ai minori una crescita non solo vocata a costante, piena e assidua cura educativa, morale e materiale, ma anche una condizione esistenziale serena, equilibrata ed esente da elementi e atti genitoriali inutilmente perturbatori, se non compromettenti e traumatici e perciò regressivi, qualora rilevati e legittimamente ‘sanzionati’ — in via preventiva — nel caso di specie

Cfr.: Cass. civ., Sez. I, Sentenza 29.03.2012, n. 5108 in Guida al diritto 2012, 31, 65 , in Foro it. 2012, 5, I, 1373 , ibidem 2012, 5, I, 1374 , nonché in Diritto e Giustizia 2012, 29 marzo , in Il civilista 2012, 5, 24 e in Diritto di famiglia 2013, 2, 443 ; inoltre, i citati provvedimenti, sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte di Appello, Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 18 aprile - 9 maggio 2023, n. 1003 del 2023
Presidente del Collegio dr.ssa Carla Fazzini, Consigliere relatore estensore dr.ssa Annarita Donofrio

[APP TRIB MODENA] Mediazione – Mediazione: nozione e qualificazione – Relazione tra le parti in esito ad attività del mediatore – Ottemperanza all’onere della prova – Autonoma prosecuzione delle trattative e autonoma conclusione del contratto – Esito in rapporto causale con l’attività dell’intermediario – Provvigioni – Compravendita immobiliare – Diritto del mediatore a provvigioni – Quantum (Criterio determinativo) – [RIFORMA INTEGRALE]

Rif. Leg.: art. 1754, 1755, 2697 cod. civ.;

L’instaurarsi della relazione tra le parti del negozio giuridico di compravendita immobiliare ad opera dell’agente ( del mediatore ) — dimostrata mediante piena ottemperanza, da parte del mediatore stesso, all’onere della prova — è rilevante in modo esaustivo rispetto alla successiva e incontroversa prosecuzione delle trattative e conclusione e perfezione del contratto in modo e in maniera del tutto autonomi dalle parti del negozio stesso, nel senso che tale ulteriore fase dell’evolversi del rapporto non incide — elidendone il significato — sull’attività già posta in essere dall’agente ( dal mediatore ) in quanto iniziale ed unico promotore ai fini della conoscenza tra i soggetti intenzionati alla alienazione e soggetti intenzionati all’acquisto, nonché ai fini della notizia loro pervenuta della effettiva messa in vendita dell’immobile e inoltre del concreto e tangibile interesse al riguardo manifestato a fini di alienazione ed a fini di acquisto del bene stesso, conservando così il mediatore ( l’agente immobiliare ) piena incidenza originaria rispetto al contratto, all’ “affare” poi definitosi, e integrandosi pienamente, in tal guisa, la disposizione normativa e l’invalsa interpretazione della medesima che, a fronte della detta incidenza, ne garantisce il pieno riconoscimento in merito al diritto alle provvigioni, dovendosi ritenere la stipula del contratto di compravendita in rapporto causale con l’attività dell’intermediario ( l’agente e mediatore immobiliare ). Ne consegue il principio — in punto di interpretazione e qualificazione della figura negoziale della mediazione — della prescindibile relazione di ‘causa’ ed ‘effetto’ che sia, in modo assoluto, diretta ed esclusiva, e della quale va quindi predicata la irrilevanza, ( per quanto finitima al compiuto darsi della fattispecie ), valendo all’opposto un principio di “causalità adeguata”, unico antecedente indispensabile — così come descritto in precedenza e nei termini di messa in relazione delle volontà delle parti in cui si è detto ricorrente — ai fini della possibilità di ritenere, sul piano applicativo e decisorio, avvenuta e perfezionata l’integrazione della figura contrattuale della mediazione, con il conseguente pieno diritto del mediatore alle provvigioni, e ciò anche se quel rapporto giuridico di compravendita dell’immobile origini la propria causa e ragion d’essere in un’attività solo iniziale del mediatore stesso e nonostante che la conclusione ed il perfezionamento del contratto sia esente da ulteriori contributi eziologici del mediatore ( dell’agente immobiliare ) ed invece questi siano causati e svolti ‘in autonomia’ dalle parti del negozio giuridico venuto in essere e perfezionatosi in ogni suo effetto.

Cfr.: nell’ambito delle corti di merito felsinee, da ultimo in senso conforme, Corte d’Appello, Bologna, Sez. I, Sentenza 02.05 - 16.05.2023, n. 1079 del 2023, Presidente del Collegio dr.ssa Carla Fazzini, Consigliere relatore estensore dr.ssa Luisa Poppi ; e sempre nell’ambito delle corti di merito emiliane, da ultimo, in senso difforme, Tribunale Modena, Sez. II Civile, Sentenza 21.09 - 21.09.2021, n. 1289 del 2021, Giudice Unico dr.ssa Martina Grandi, e sempre Tribunale Modena, Sez. II Civile, Sentenza 20.04 - 16.05.2019, n. 764 del 2019, Giudice Unico dr. Giuseppe Pagliani ;

Cfr.: in senso conforme, Cass. civ., Sez. II, Ordinanza 12.03.2021, n.7029 in Diritto & Giustizia 2021, 15 marzo e in Guida al diritto 2021, 19 ; Cass. civ., Sez. III, Sentenza 09.12.2014, n. 25851 ; Cass. civ., Sez. III, Sentenza 21.05.2010, n. 12527 in Il civilista 2012, 2, 32 , nonché, i citati provvedimenti, sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 29 marzo - 2 maggio 2023, n. 954 del 2023
Presidente del Collegio dr. Bruno Perla, Giudice relatore estensore dr.ssa Carmen Giraldi

Matrimonio e divorzio – Divorzio: affidamento dei figli minori – Condizioni ostative alla cogestione della prole – Affidamento esclusivo (alla madre)Divorzio: assegno di mantenimento dei figli – Obbligo di contributo al mantenimento da parte del genitore non affidatario (padre)

Rif. Leg.: art. 6 Lg. 898/1970 (recante “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”); art. 11 Lg. 74/1987 (recante “Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”); art. 316, 336 bis, 337ter, 337quater cod. civ.;

La crisi irrevocabile dell’unione coniugale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio canonico o lo scioglimento del matrimonio civile cui quella crisi abbia condotto con pronunzia di divorzio giudizialmente statuita tra i coniugi, qualora determini anche la valenza del protrarsi della incapacità di comunicazione tra i divorziati, non solo per ragioni strettamente interpersonali, bensì ridondando anche in merito alla co-gestione della prole nata dal matrimonio e di minore età evidenziando, in particolare, non una incapacità di assunzione della responsabilità genitoriale bensì ed in particolare una limitata capacità, da parte di uno degli ex coniugi e genitore di rapportarsi al vissuto ed alle esigenze emotive dei figli — incapacità e problematicità avvalorata dalle dichiarazioni rese dai figli in sede di audizione svolta al riguardo dal giudice ed infine idonea ad esprimere anche una qualità esplicitamente conflittuale nel rapporto ‘genitore \ figli’ —, tale complessiva ed articolata situazione costituisce legittima premessa ai fini dell’affido esclusivo dei figli all’altro genitore prevalendo, in ragione delle condizioni descritte, la necessità di tale eccezionale regime rispetto a quello, normale ed ordinario, dell’affidamento condiviso rispettoso in primis del diritto dei minori alla bi-genitorialità e non impedito dalla mera — più o meno elevata — conflittualità tra gli ex coniugi, bensì sicuramente compromesso dalla impossibilità di rapportarsi congiuntamente ai figli da parte dei genitori divorziati nonché dall’incomprensione da parte dei figli rispetto alla condotta assunta da una delle figure genitoriali che abbia dato adìto alla fine dell’affectio coniugalis e causato, in concreto, il divorzio e, parallelamente, affidamento condiviso impedito dalla distanza interiore, morale, sentimentale ed intellettuale — dimostratasi incolmabile — tra tale figura genitoriale ed i proprii figli, così necessariamente affidati esclusivamente all’altro genitore al fine di superare un’impasse altrimenti immanente cui verrebbero ad essere esposti i minori, irrilevante al riguardo essendo il disvalore della figura ex coniugale e genitoriale — in ispecie paterna — profondamente radicato nella figura ex coniugale e genitoriale — in ispecie materna — e come tale esternata, dimostrata e quindi comunicata ai figli con lei conviventi, mentre primariamente rilevante essendo l’irresolubile situazione pregiudizievole alla prole in cui, al darsi di questo caso, essa verrebbe a trovarsi se fosse statuito, relativamente ad essa, l’affidamento condiviso.

Cfr.: Cass. civ., Sez. I, Sentenza 29.03.2012, n. 5108 in Guida al diritto 2012, 31, 65 , in Foro it. 2012, 5, I, 1373 , ibidem 2012, 5, I, 1374 , nonché in Diritto e Giustizia 2012, 29 marzo , in Il civilista 2012, 5, 24 e in Diritto di famiglia 2013, 2, 443 ; inoltre, i citati provvedimenti, sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 29 marzo - 2 maggio 2023, n. 954 del 2023
Presidente del Collegio dr. Bruno Perla, Giudice relatore estensore dr.ssa Carmen Giraldi

Matrimonio e divorzio – Divorzio: affidamento dei figli minori – Condizioni ostative alla cogestione della prole – Affidamento esclusivo (alla madre)Divorzio: assegno di mantenimento dei figli – Obbligo di contributo al mantenimento da parte del genitore non affidatario (padre)

Rif. Leg.: art. 6 Lg. 898/1970 (recante “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”); art. 11 Lg. 74/1987 (recante “Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”); art. 147, 315 bis, 316 bis, 337 ter cod. civ.;

Ai fini della soluzione delle questioni economiche e patrimoniali correnti tra coniugi divorziati, e quindi anche con riguardo alla particolare statuizione concernente il quantum dell’obbligo del contributo al mantenimento dei figli gravante il genitore con loro non convivente ed in ispecie non affidatario, non è necessario da parte del giudice adìto pervenire ad una esatta ed indiscutibilmente precisa determinazione della capacità reddituale e latamente patrimoniale dell’ex coniuge e genitore tenuto alla corresponsione del contributo bensì è necessario e sufficiente che il Collegio giudicante pervenga ad una attendibile ricostruzione, anche non esaustiva ma solo affidabile, delle complessive condizioni soggettive economiche — in punto di reddito e di patrimonio — ascrivibili a ciascuno degli ex coniugi e genitori ora divorziati.

Cfr.: Cass. civ., Sez. I, Sentenza 07.12.2007, n. 25618 in Guida al diritto 2008, 7, 31 ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 12.06.2006, n. 13592 in DeG - Dir. e giust. 2006, 34, 33 e in Il civilista 2008, 11, 6 ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 03.10.2005, n. 19291 in Foro it. 2006, 5, I, 1362 ; inoltre, i citati provvedimenti, sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Prima civile - Sentenza 22 marzo - 26 aprile 2023, n° 922 del 2023
Presidente del Collegio dr. Bruno Perla, Giudice relatore estensore dr.ssa Sonia Porreca

Separazione dei coniugi – Addebito di colpa – Rinunzia – Provvedimenti riguardo ai figli – Affidamento condiviso – Collocazione materna – Assegnazione della casa familiare – Al coniuge collocatario – Mantenimento – Obbligo gravante la moglie in favore del marito – Revoca – Effetto ex tunc (diritto a ripetizione) – Perdita colpevole di attività lavorativa e capacità reddituale – Mantenimento – Obbligo del marito di contributo al mantenimento dei figli

Rif. Leg.: art. 143, 147, 150, 151, 156 cod. civ.;

La perdita colpevole dell’attività lavorativa da parte del coniuge, nonché la susseguente assenza di capacità reddituale protrattasi nel tempo senza soluzione di continuità — nonostante le peculiari qualità professionali in precedenza dimostrate ed i ruoli apicali ( direttivi\ manageriali ) rivestiti —, non è causa che legittima l’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento posto a carico dell’altro coniuge in esito alla pronunziata separazione personale ed in ispecie con statuizione contenuta nell’ordinanza presidenziale, determinando inoltre, la revoca del provvedimento — da parte del Giudice Istruttore e dal Collegio — una disposizione avente efficacia ex tunc con il conforme diritto a ripetizione di quanto già corrisposto a quel titolo e nonostante che il coniuge obbligato avesse, nel corso del procedimento, ed in particolare nella fase di giudizio avanti il Giudice Istruttore, rinunziato alla domanda di addebito della separazione stessa proprio in ragione del venir meno dell’indipendenza economica e dell’apporto patrimoniale al coniugio e alla famiglia da parte dell’altro coniuge. [ Fattispecie atipica, in quanto connotata dall’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento in esito a separazione personale dei coniugi posto a carico della moglie ed in favore del marito. ]

Cfr.: in generale, sul criterio applicativo volto a stabilire la capacità economico reddituale di ciascun coniuge, Cass. civ., Sez. I, Sentenza 07.12.2007, n. 25618 in Guida al diritto 2008, 7, 31 ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 12.06.2006, n. 13592 in DeG - Dir. e giust. 2006, 34, 33 ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 03.10.2005, n. 19291 in Foro it. 2006, 5, I, 1362 ; inoltre, i citati provvedimenti, sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Prima civile - Sentenza 22 marzo - 26 aprile 2023, n° 922 del 2023
Presidente del Collegio dr. Bruno Perla, Giudice relatore estensore dr.ssa Sonia Porreca

Separazione dei coniugi – Addebito di colpa – Rinunzia – Provvedimenti riguardo ai figli – Affidamento condiviso – Collocazione materna – Assegnazione della casa familiare – Al coniuge collocatario – Mantenimento – Obbligo gravante la moglie in favore del marito – Revoca – Effetto ex tunc (diritto a ripetizione) – Perdita colpevole di attività lavorativa e capacità reddituale – Mantenimento – Obbligo del marito di contributo al mantenimento dei figli

Rif. Leg.: art. 147, 150, 151, 156, 315 bis, 316 bis, 337 ter cod. civ.;

L’assenza di attività lavorativa e di capacità reddituale del coniuge separato non pregiudica la pienezza del dovere di mantenimento e cura della prole in tutte le sue complessive valenze e quindi in ragione delle esigenze proprie dell’età dei figli ed al contempo in ragione del tenore di vita goduto in costanza dell’unione e della convivenza dei genitori, non potendosi perciò quell’obbligo — per principio generale — dirsi assolto riducendolo nel quantum alla corresponsione dei soli alimenti — e ciò per la complessità del contenuto, come sopra descritto, del dovere cui attiene e di quanto con esso debba dirsi garantito —, né può ridursi, o contenersi o elidersi per la sopravvenuta perdita di capacità lavorativa e conseguentemente reddituale ed economica del genitore e coniuge separato non più convivente con i figli e tenuto ex lege ad ottemperare egualmente e concretamente al dovere stesso, adempiendo l’obbligo così come determinato e impostogli in esito al giudizio di separazione personale e come stabilito nella sentenza resa a sua definizione.

Cfr.: in generale, Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza 01.03.2018, n. 4811 in Diritto & Giustizia 2018, 2 marzo ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 10.07.2013, n. 17089 in Diritto e Giustizia 2013, 11 luglio ; inoltre, entrambi i citati provvedimenti, sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Prima civile - Sentenza 22 marzo - 26 aprile 2023, n° 922 del 2023
Presidente del Collegio dr. Bruno Perla, Giudice relatore estensore dr.ssa Sonia Porreca

Separazione dei coniugi – Addebito di colpa – Rinunzia – Provvedimenti riguardo ai figli – Affidamento condiviso – Collocazione materna – Assegnazione della casa familiare – Al coniuge collocatario – Mantenimento – Obbligo gravante la moglie in favore del marito – Revoca – Effetto ex tunc (diritto a ripetizione) – Perdita colpevole di attività lavorativa e capacità reddituale – Mantenimento – Obbligo del marito di contributo al mantenimento dei figli

Rif. Leg.: art. 147, 150, 151, 337 bis, 337 ter, 337 sexies cod. civ.;

In materia di separazione personale dei coniugi, l’assegnazione della casa coniugale in presenza di figli di minore età va riferita alla collocazione degli stessi, conseguendone il principio secondo il quale la casa familiare ed ex abitazione coniugale va assegnata al genitore e coniuge separato collocatario — ossia presso il quale siano residenti e stabilmente conviventi i figli minorenni —, e ciò a prescindere dal regime di affidamento degli stessi — nonché, sul piano sistematico, in maniera conforme all’invalso principio operante in materia di divorzio, di cessazione della famiglia di fatto o della convivenza more uxorio o della relazione comunque instauratasi —, dovendosi esclusivamente privilegiare l’interesse dei minori coinvolti garantendone l’equilibrio e la serenità della crescita anche in ragione e per mezzo del mantenimento dell’ambiente domestico e delle abitudini e relazioni psico-fisiche e materiali di vita, in modo perciò contrario alla discontinuità cui l’evento separativo della coppia genitoriale potrebbe condurre e in maniera che la loro serenità di residenza e di riconoscimento dei luoghi e degli eventi ad essi legati non sia compromessa dalla dissolvenza dell’unione coniugale avvenuta tra i genitori.

Cfr.: Cass., civ., Sez. I, Sentenza 18.09.2013, n. 21334 in Diritto e Giustizia 2013, 19 settembre ed inoltre sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello, Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 3 marzo - 11 aprile 2023, n. 790 del 2023
Presidente del Collegio estensore dr.ssa Carla Fazzini

[APP TRIB FORLÌ] Matrimonio e divorzio – Divorzio: assegno di mantenimento dei figli – Figlio maggiorenne – Mancato raggiungimento dell’indipendenza economica – Capacità reddituale – Riduzione dell’assegno di mantenimento – Divorzio: assegnazione della casa coniugale – Al genitore convivente con il figlio maggiorenne non autosufficiente – [RIFORMA PARZIALE]

Rif. Leg.: art. 6 Lg. 898/1970 (recante “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”); art. 11 Lg. 74/1987 (recante “Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”); art. 147, 315bis, 316bis, 337ter, 337sexies, 337septies , 2697 cod. civ.;

In merito all’insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del diritto al contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non indipendente economicamente, l’onere della prova incombe sul genitore ed ex coniuge tenuto alla corresponsione dell’assegno già definito ( nell’an e ) nel quantum debeatur al fine predetto, e non invece incombe sul genitore e coniuge divorziato convivente con il figlio maggiorenne l’onere della prova della ricorrenza di situazioni, oggettive e soggettive, idonee a legittimare la pretesa della corresponsione di un assegno in proprio favore ai fini del mantenimento del figlio maggiorenne privo di un’autosufficienza reddituale.

Cfr.: in senso difforme, con specifico riguardo all’onere probatorio gravante il figlio e non le persone dei genitori, Cass. civ., Sez. I, Sentenza 20.09.2023, n. 26875 in Diritto & Giustizia 2023, 21 settembre ; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 08.06.2023, n. 16327 in Diritto & Giustizia 2023, 12 giugno ; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 14.08.2020, n. 17183 in Ius Famiglie 10 novembre 2020 ; inoltre, i citati provvedimenti, sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;

nell’ambito della giurisprudenza di merito, in senso conforme agli insegnamenti del giudice della legittimità predetti, Tribunale Foggia, Sez. I civile, Sentenza 24.05.2023, n. 1437, pres. dr. Antonio Buccaro, rel. est. dr.ssa Maria Elena de Tura, in Redazione Giuffrè 2023 ; Tribunale Vicenza, Sez. II civile, Sentenza 15.03.2023, n. 519, presidente rel. est. dr.ssa Elena Sollazzo, in Redazione Giuffrè 2023 ; entrambi i provvedimenti sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello, Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 3 marzo - 11 aprile 2023, n. 790 del 2023
Presidente del Collegio estensore dr.ssa Carla Fazzini

[APP TRIB FORLÌ] Matrimonio e divorzio – Divorzio: assegno di mantenimento dei figli – Figlio maggiorenne – Mancato raggiungimento dell’indipendenza economica – Capacità reddituale – Riduzione dell’assegno di mantenimento – Divorzio: assegnazione della casa coniugale – Al genitore convivente con il figlio maggiorenne non autosufficiente – [RIFORMA PARZIALE]

Rif. Leg.: art. 6 Lg. 898/1970 (recante “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”); art. 11 Lg. 74/1987 (recante “Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”); art. 147, 315bis, 316bis, 337ter, 337sexies, 337septies cod. civ.;

Pur mancando una certa, sicura indipendenza ed autosufficienza economica del figlio maggiorenne di coniugi divorziati, la capacità reddituale dimostrata dal medesimo — per quanto in maniera saltuaria e per periodi temporali determinati e discontinui, e per quanto parallelamente allo svolgimento di un corso di studii universitari —, è idonea ad incidere in senso limitativo sul diritto del figlio al contributo al mantenimento da parte del genitore ed ex coniuge con lui non convivente, e ciò nel senso di ridurre nell’entità l’assegno che sia teoricamente spettante in ragione del particolare tenore di vita garantitogli dalla famiglia di origine, se non elidendone in radice la posizione giuridica di diritto soggettivo che ne giustifichi la pretesa qualora la concorrente presenza di esperienze lavorative occasionali e non continuative ed al contempo di studii a livello universitario in qualche modo sporadici — in ragione degli esami di fatto sostenuti — si riveli, nel suo intrinseco significato, quale mezzo strumentale al fine di indurre ad una condizione di stasi ed inerzia colpevole rispetto al dovere di emancipazione che comporta un serio perseguimento di un’attività lavorativa stabile e di una compiuta emancipazione economica e reddituale, e ciò nonostante la giovane età — adesa tendenzialmente ai “vent’anni” e di poco superiore ad essi — che ancora connoti lo stato del figlio maggiorenne non definitivamente detentore di un certo reddito.

Cfr.: Cass. civ., Sez. I, Sentenza 20.09.2023, n. 26875 in Guida al diritto 2023, 37 ; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 20.06.2023, n. 17644 in Redazione Giuffrè 2023 ; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 15.12.2021, n. 40282 ; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 03.12.2021, n. 38366 ; provvedimenti tutti editi sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;

nell’ambito della giurisprudenza di merito, Tribunale Torino, Sez. VII civile, Sentenza 31.05.2023, n. 2281, pres. rel. est. dr.ssa Isabella Messina, in Redazione Giuffrè 2023 ; Tribunale Palermo, Sez. I civile, Sentenza 12.05.2023, n. 2273, pres. dr. Francesco Micela, rel. est. dr.ssa Donata D’Agostino, in Redazione Giuffrè 2023 ; Tribunale Campobasso, 27.04.2023, pres. dr. Enrico Di Dedda, rel. est. dr.ssa Federica Adele dei Santi, in Diritto & Giustizia 2023, 25 maggio ; inoltre, i citati provvedimenti, sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Prima Civile - Decreto 14 - 21 marzo 2023, n° cronologico 4194 del 2023
Presidente del Collegio dr.ssa Antonella Palumbi, Giudice relatore estensore dr.ssa Francesca Neri

Filiazione – Figlia naturale riconosciuta – Cessazione della convivenza more uxorio (ultraventennale) dei genitori – Contributo al mantenimento dei figli – Figlia maggiorenne non emancipata economicamente – Obbligo di contributo al mantenimento gravante sul genitore non convivente – Assegnazione della ex casa familiare – Al genitore convivente con la figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente

Rif. Leg.: art. 315 bis, 316 bis, 337 bis, 337 sexies , 337 septies cod. civ.;

La conclusione di un ciclo di studii di scuola media superiore, nonché una raggiunta qualifica professionale ed al contempo lo svolgimento assiduo di attività lavorative diverse ma precarie e mai definitivamente determinate, sono circostanze che non definiscono — nel loro complessivo darsi — una situazione di autosufficienza ed indipendenza economica da parte del figlio o della figlia maggiorenni — ed ancora in un arco temporale di età ventennale —, ciò che conseguentemente comporta la conferma ed il persistere dell’obbligo e della corresponsione del contributo al mantenimento gravante il genitore naturale non più convivente con la figlia o il figlio in esito alla cessazione della convivenza di fatto ( more uxorio ) con l’altro genitore naturale, nonché e conseguentemente l’assegnazione della ex casa familiare al genitore che sia convivente con la figlia o il figlio maggiorenni implicitamente rilevando, a tale precipuo riguardo, la durata ultraventennale del rapporto proprio della famiglia di fatto dapprima corrente ed ora cessato tra i genitori naturali dell’avente diritto al mantenimento.


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello, Bologna, Sezione Terza Civile - Sentenza 20 gennaio - 27 febbraio 2023, n. 440 del 2023
Presidente del Collegio dr.ssa Anna De Cristofaro, Consigliere relatore estensore dr. Andrea Lama

[APP TRIB BOLOGNA] [GIUDIZIO DI RINVIO] Intermediazione finanziaria – Valori mobiliari – Obbligazioni – Violazione dell’intermediario finanziario dei doveri informativi – Nullità del contratto – Nullità del contratto quadro o degli ordini di acquisto – Esclusione – Inadempimento contrattuale – Domanda risarcitoria dell’investitore – Fondatezza – Nesso causale – Presunzione di nesso causale tra inadempimento e danno subìto dall’investitore – Danno patrimoniale – Quantum risarcitorio – Debito di valore – Rivalutazione e interessi (danno emergente e lucro cessante) – [RIFORMA PARZIALE]

Rif. Leg.: art. 21, 23 Decr. Lgs.vo 58/1998 (TUIF); art. 17 Decr. Lgs.vo 415/1996; art. 19.1 Dir. 2004/39/CE; art. 3, 5, 6 Del. Consob 10943/1997; Reg. Consob 11522/1998; art. 6 Lg. 1/1991; art. 1176, 1218, 1223, 1418, 1453 cod. civ.;

Nel contratto di intermediazione finanziaria in valori mobiliari vige il principio “di autonomia informativa” in merito allo strumento finanziario scelto dall’investitore e ciò con precipuo riguardo al dovere di informazione gravante sull’intermediario finanziario, per cui, sul piano strettamente soggettivo, la compiuta profilazione del cliente investitore, e quindi, le recepite sue dichiarazioni sia di conoscenza dei mercati finanziari sia di espressa propensione al rischio, come pure, sul piano eminentemente oggettivo, l’adeguatezza ex se nonché l’appropriatezza ex se dell’investimento compiuto ed al contempo, la certa assenza di default dell’emittente i titoli al momento della sottoscrizione delle singole operazioni di acquisto o dismissione dei titoli medesimi, non esimono l’intermediario dall’adempimento del proprio dovere di informazione in modo non altrimenti che improntato a peculiare e specifica diligenza professionale, ossia in modo esaustivo, preciso e particolareggiato circa il grado di sicurezza o di modesta o intensa alea del titolo o dei titoli prescelti che possano indurre ad un possibile esito in peius dell’investimento compiuto, dovendosi non altrimenti che rilevare, in assenza di una tale compiuta condotta, se non un’inottemperanza dell’intermediario al proprio diligente adempimento del dovere informativo e quindi un inadempimento, come tale rilevante sul piano del sinallagma contrattuale in termini di risoluzione del negozio e di obblighi restitutori o più linearmente in termini di responsabilità risarcitoria nei confronti dell’investitore, e ciò secondo il rigoroso orientamento interpretativo ed applicativo conforme all’insegnamento nomofilattico stabilito in materia dal giudice della legittimità.

Cfr.: Cass. civ., Sez. VI, Ordinanza 11.01.2023, n. 570, in Guida al diritto 2023, 6 ; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 31.08.2020, n. 18153, in Guida al diritto 2020, 43, 44, in Diritto & Giustizia 2020, 1 settembre e in Ius Societario 29.09.2020 ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 17.04.2020, n. 7905 in Diritto & Giustizia 2020, 20 aprile ; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 18.06.2018, n. 15936 in Guida al diritto 2018, 29, 32 ; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 04.04.2018, n. 8333 in Diritto & Giustizia 2018, 5 aprile ; Cass. civ., Sez. I, 05.05.2022, n. 14208 ; inoltre, i citati provvedimenti, sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello, Bologna, Sezione Terza Civile - Sentenza 20 gennaio - 27 febbraio 2023, n. 440 del 2023
Presidente del Collegio dr.ssa Anna De Cristofaro, Consigliere relatore estensore dr. Andrea Lama

[APP TRIB BOLOGNA] [GIUDIZIO DI RINVIO] Intermediazione finanziaria – Valori mobiliari – Obbligazioni – Violazione dell’intermediario finanziario dei doveri informativi – Nullità del contratto – Nullità del contratto quadro o degli ordini di acquisto – Esclusione – Inadempimento contrattuale – Domanda risarcitoria dell’investitore – Fondatezza – Nesso causale – Presunzione di nesso causale tra inadempimento e danno subìto dall’investitore – Danno patrimoniale – Quantum risarcitorio – Debito di valore – Rivalutazione e interessi (danno emergente e lucro cessante) – [RIFORMA PARZIALE]

Rif. Leg.: art. 21, 23 Decr. Lgs.vo 58/1998 (TUIF); art. 17 Decr. Lgs.vo 415/1996; art. 19.1 Dir. 2004/39/CE; art. 3, 5, 6 Del. Consob 10943/1997; Reg. Consob 11522/1998; art. 6 Lg. 1/1991; art. 1176, 2697 cod. civ.;

In materia d’intermediazione finanziaria in valori mobiliari, l’esito in peius per l’investitore determina una presunzione iuris tantum di relazione causale tra perdita nonché danno da lui patiti e inadempimento — o adempimento non diligente — dei doveri informativi gravanti l’intermediario finanziario e perciò ( una presunzione iuris tantum ) di negligenza riguardo e in merito agli obblighi comportamentali cui sia tenuto, ciò che sposta sull’intermediario stesso l’onere della prova in merito alla compiuta diligenza impiegata al momento della sottoscrizione dei titoli e del compimento della singola operazione d’investimento, esonerando all’opposto l’investitore dall’onere di allegare e di dimostrare l’assenza di compiuta ottemperanza al dovere informativo da parte dell’intermediario riguardo all’intrinseca pericolosità o al grado di alea insiti nella operazione di investimento compiuta. Il mancato superamento della presunzione di nesso eziologico tra condotta e danno comportano la conferma di negligenza dell’intermediario finanziario quanto agli obblighi comportamentali cui sia tenuto verso l’investitore cristallizzandone l’inadempimento.

Cfr.: Cass. civ., sez. VI, Ordinanza 11.01.2023, n. 570, in Guida al diritto 2023, 6 ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 17.04.2020, n. 7905 in Diritto & Giustizia 2020, 20 aprile (con nota di Giuseppina Satta) ; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 28.02.2018, n. 4727 ; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 11.11.2021, n. 33596 ; Cass. civ., sez. I, Sentenza 03.08.2017, n. 19417 (resa in fattispecie ricadente nella vigenza del reg. Consob n. 11522/1998) ; tutti i citati provvedimenti sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello, Bologna, Sezione Terza Civile - Sentenza 20 gennaio - 27 febbraio 2023, n. 440 del 2023
Presidente del Collegio dr.ssa Anna De Cristofaro, Consigliere relatore estensore dr. Andrea Lama

[APP TRIB BOLOGNA] [GIUDIZIO DI RINVIO] Intermediazione finanziaria – Valori mobiliari – Obbligazioni – Violazione dell’intermediario finanziario dei doveri informativi – Nullità del contratto – Nullità del contratto quadro o degli ordini di acquisto – Esclusione – Inadempimento contrattuale – Domanda risarcitoria dell’investitore – Fondatezza – Nesso causale – Presunzione di nesso causale tra inadempimento e danno subìto dall’investitore – Danno patrimoniale – Quantum risarcitorio – Debito di valore – Rivalutazione e interessi (danno emergente e lucro cessante) – [RIFORMA PARZIALE]

Rif. Leg.: art. 21, 23 Decr. Lgs.vo 58/1998 (TUIF); art. 17 Decr. Lgs.vo 415/1996; art. 19.1 Dir. 2004/39/CE; art. 3, 5, 6 Del. Consob 10943/1997; Reg. Consob 11522/1998; art. 6 Lg. 1/1991; art. 1176, 1218, 1337, 1453 cod. civ.;

Nel contratto di intermediazione finanziaria in valori mobiliari l’inadempimento dei doveri informativi da parte dell’intermediario finanziario non può determinare una nullità volta ed idonea ad invalidare il contratto quadro o la singola operazione d’acquisto dei titoli, dovendosi escludere, in tale caso, la ricorrenza e la configurabilità di una violazione di norme imperative ed invece ammettersi la violazione, da parte dell’intermediario finanziario, dei doveri comportamentali su di lui gravanti, e quindi la carenza — più o meno estesa — di diligenza nell’ottemperare ai proprii obblighi di condotta nei confronti dell’investitore, ciò che riconduce all’ambito ed esita nell’alveo della responsabilità precontrattuale o contrattuale, con le possibili conseguenze proprie della risoluzione del contratto concluso e degli obblighi restitutori che obbligatoriamente ne derivino, oppure del rilievo dell’inadempimento verificatosi nell’esecuzione del contratto venendone la domanda di risarcimento del danno che all’inadempienza dell’intermediario sia conseguito.

Cfr.: Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 12.07.2022, n. 21993 ; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 31.08.2020, n. 18122 in Guida al diritto 2020, 43, 44 , nonché, i citati provvedimenti, sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello, Bologna, Sezione Terza Civile - Sentenza 20 gennaio - 27 febbraio 2023, n. 440 del 2023
Presidente del Collegio dr.ssa Anna De Cristofaro, Consigliere relatore estensore dr. Andrea Lama

[APP TRIB BOLOGNA] [GIUDIZIO DI RINVIO] Intermediazione finanziaria – Valori mobiliari – Obbligazioni – Violazione dell’intermediario finanziario dei doveri informativi – Nullità del contratto – Nullità del contratto quadro o degli ordini di acquisto – Esclusione – Inadempimento contrattuale – Domanda risarcitoria dell’investitore – Fondatezza – Nesso causale – Presunzione di nesso causale tra inadempimento e danno subìto dall’investitore – Danno patrimoniale – Quantum risarcitorio – Debito di valore – Rivalutazione e interessi (danno emergente e lucro cessante) – [RIFORMA PARZIALE]

Rif. Leg.: art. 21, 23 Decr. Lgs.vo 58/1998 (TUIF); art. 17 Decr. Lgs.vo 415/1996; art. 19.1 Dir. 2004/39/CE; art. 2 DLgs 5/2003; art. 3, 5, 6 Del. Consob 10943/1997; Reg. Consob 11522/1998; art. 6 Lg. 1/1991; art. 1176, 1218, 1223, 1282, 1284, 1453 cod. civ.;

Nei contratti di intermediazione finanziaria in valori mobiliari la violazione da parte dell’intermediario dei doveri comportamentali su di lui gravanti, e quindi un’esiziale carenza di diligenza quanto all’assolvimento dei proprii obblighi informativi cui sia tenuto verso l’investitore, legittima quest’ultimo all’esercizio dell’azione di risoluzione del contratto consistente nell’operazione di acquisto — rivelatasi infruttuosa e lesiva — posta in essere in esecuzione del contratto quadro ab imis concluso, nonché, ed in alternativa sistematica, legittima l’investitore all’esercizio dell’azione di risarcimento del danno che da quell’operazione sia derivato venendone, a definizione del primo esito perseguito ed in caso di accoglimento della domanda proposta, gli obblighi delle parti alla restituzione dei titoli verso la restituzione delle somme impiegate per l’acquisto, mentre, a definizione del secondo esito perseguito ed in caso di accoglimento della domanda all’uopo proposta, la corresponsione del quantum risarcitorio da parte dell’intermediario, quantum in denaro costituente in ispecie un debito di valore e come tale oggetto di rivalutazione comportando, a tal ultimo riguardo, la corresponsione degli interessi dovuti in ragione sia del danno emergente sia del lucro cessante entrambi da risarcire esaustivamente.

Cfr.: Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 06.09.2022, n. 26202 in Guida al diritto 2022, 37 e sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d`Appello Ordinario di BOLOGNA - Sentenza 07/02/2023 - 23/02/2023 n. 407
Giudice Estensore dr. Gaudioso Bianca Maria

[APP TRIB BOLOGNA] Responsabilità civile – Durata della procedura concorsuale – Fallimento di S.n.c. e dei soci in proprio (anteriore all’intervento legislativo riformatore del 2006) – Permanenza delle incapacità personali del socio persona fisica – Responsabilità da fatto illecito o aquiliana – Condotte omissive costituenti illecito aquiliano a titolo di colpa – Infondatezza ( Inammissibilità ) – Nesso causale – Condotte omissive in relazione eziologica con conseguenze afflittive – Esclusione – Concorso del fatto colposo del creditore – Danni (mat. Civile) – Danno (in genere) – Danni patrimoniali e non patrimoniali risarcibili – Esclusione – [REIEZIONE] [CONFERMA]

Rif. Leg.: art. 50, 142 RD 267/1942 (Lg. Fall.re); Decr. Legs.vo 5/2006, “Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali” a norma dell’articolo 1, comma 5, della legge 14.05.2005 n° 80); art. 2, 3, 27, 41, 134, 137 Cost; art. 7, 8, 9, 15, 16, 17, 20, 31, 47 CDFUE; art. 6, 8, 14 CEDU; art. 1, Protocollo 1 Add.le Cedu; art. 13 Lg. 675/1996; Decr. Lgs.vo 467/2001; Reg. UE 2016/679; art. 2043, 2059, 1227 cod. civ.;

Il fatto della durata ultraventennale della procedura concorsuale instauratasi a seguito della dichiarazione di fallimento della società in nome collettivo nonché dei soci in proprio — e ciò anteriormente all’intervento legislativo riformatore di cui al decreto legislativo n° 5 del 2006 — con la conseguente permanenza — eguale sul piano temporale — delle incapacità personali gravanti l’ex socio persona fisica ( in quanto fallito ), non comporta per quest’ultimo il venire ad esistenza di un “diritto all’oblio” giuridicamente tutelabile quale situazione soggettiva prevalente e necessitata rispetto all’altra, nonché contra legem ed ingiusta in fieri, né quel fatto legittima l’ex socio persona fisica ad un’azione a titolo di responsabilità da fatto illecito o aquiliana esercitata per carenza di attività legislativa e per inattività dell’esecutivo in merito alla propria condizione personale imputandola al Ministero della Giustizia e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — convenendoli a tal fine in giudizio —, dovendosi rilevare non altrimenti che l’infondatezza ( se non l’inammissibilità ) della conseguente domanda in tal guisa proposta, non potendo attribuirsi agli organi rappresentativi dei poteri esecutivo e indirettamente legislativo un’inerzia determinante condotte lesive costituenti illecito aquiliano ( e da ciò l’inammissibilità della domanda ) o, più strettamente, in senso tecnico-giuridico, dovendosi escludere la ricorrenza, anche solo a titolo di colpa, di condotte omissive in relazione eziologica con le conseguenze afflittive connotanti la condizione soggettiva dell’agente in giudizio ( e da ciò l’infondatezza della domanda ), al contempo ed all’opposto dovendo dirsi prevalente ed esaustiva l’inottemperanza dell’ex socio fallito all’onere su di lui gravante dell’attivazione e dell’avvio di tutte le procedure giudiziarie ad hoc previste con riguardo al permanere di tutte le incapacità personali e soggettive lamentate, evidenziandosi in tal senso una condotta legittimamente qualificabile in termini di concorso del fatto colposo del creditore rilevabile ex officio e idonea ad evidenziare un’opposta responsabilità, rispetto a quella pretesa. Vige quindi il principio, sul piano sistematico e dogmatico, per cui il prospettato danno dell’ex socio fallito da perdurante discredito sociale ed economico — sul piano in particolare dell’intrapresa di attività commerciali ed imprenditoriali — non può trovare accoglimento nei termini dell’azione di cui all’articolo 2043 del codice civile che sia esercitata nei confronti dei poteri statuali preposti per carente attività della funzione loro propria e per l’ingiusto danno che si pretende esserne derivato sia sul piano patrimoniale sia sul piano non patrimoniale.

Cfr.: Cass. civ., Sez. Lav., Ordinanza 24.12.2019, n. 34465, in Foro Amministrativo (Il), 2020, 3, 401 ; Cass. civ., Sez. III, Sentenza 22.11.2016, n. 23730, in Foro it. 2017, 1, I, 174 e in Responsabilità Civile e Previdenza 2017, 6, 1910 ; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza 19.07.2018, n. 19137 in Guida al diritto 2018, 38, 23 , ibidem 2018, 33, 42 e in Diritto & Giustizia 2018, 20 luglio ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 23.05.2018, n. 12855 in Diritto & Giustizia 2018, 24 maggio ; inoltre, i citati provvedimenti, sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Prima Civile - Decreto 15 - 21 febbraio 2023
Presidente del Collegio dr. Bruno Perla, Giudice relatore ed estensore dr.ssa Carmen Giraldi

Filiazione – Figlia di coppia non coniugata – Contributo al mantenimento dei figli – Inadempimento dell’obbligo – Azione ex art.156 cod. civ. per il pagamento diretto da parte del datore di lavoro dell’obbligato – Ricorso inammissibile – [INAMMISSIBILITÀ]

Rif. Leg.: art. 156 cod. civ.; art. 3 Lg. 219/2013 (recante “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”); art. 8 Lg. 898/1970 (recante “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”); art. 12 Lg. 74/1987 (recante “Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”); art. 337 bis, 315 bis, 316 bis, 337 ter cod. civ.;

Riguardo ai c.d. “figli non matrimoniali” — figli nati da persone non coniugate e per quanto, come in ispecie, figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori —, la tutela del diritto al loro mantenimento, qualora vi sia inadempimento dell’obbligo della corresponsione del contributo dovuto — peraltro statuito con pregresso provvedimento giudiziale —, non si attua, tale tutela, mediante applicazione della disciplina prevista per la separazione personale dei coniugi ed in particolare mediante ricorso all’autorità giurisdizionale ordinaria ex articolo 156 del codice civile — ai fini del pagamento diretto all’avente diritto da parte del datore di lavoro del genitore obbligato ed inadempiente —, bensì facendo riferimento — in relazione dapprima all’articolo 3 della legge n° 219 del 2013, nonché all’articolo 9 della legge n° 74 del 1987 — a quanto compiutamente previsto dal vigente articolo 8 della legge n° 898 del 1970, ossia prescindendo dall’instaurazione di un procedimento giurisdizionale, ben potendo il genitore cui spetti la corresponsione periodica dell’assegno porre in mora il genitore obbligato ed inadempiente e successivamente notificare il provvedimento giurisdizionale in cui è stabilita la misura del dovuto assegno ai terzi datori di lavoro tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al genitore obbligato, con l’invito a versargli direttamente le somme dovute potendo, nel caso in cui il terzo non adempia, esercitare azione esecutiva nei confronti del medesimo. Se sul piano teleologico e sistematico tale soluzione e applicazione interpretativa compone ed attua una reale equiparazione tra figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori di esso — teleologia cui è univocamente improntato l’attuale diritto di famiglia e della filiazione — sul piano positivo si comprende — parallelamente — la doverosa applicazione analogica ed estensiva dell’articolo 8 della legge n° 898 del 1970 ai fini della concreta realizzazione di quella equiparazione e quindi del rifiuto di trattamenti impari a seconda di una filiazione avvenuta nel coniugio o al di fuori del coniugio, ed al contempo si sancisce l’inammissibilità di un ricorso ex articolo 156 del codice civile ai fini della tutela del diritto al contributo al mantenimento della prole naturale riconosciuta o non riconosciuta nata da conviventi more uxorio, dovendosi ritenere che la disciplina vigente non esige, a tutela di quel diritto, l’instaurazione di un procedimento giurisdizionale — cui la proposizione di quel ricorso necessariamente condurrebbe — bensì consente ( e prescrive ), al genitore avente diritto, di tutelarsi attraverso un’iniziativa stragiudiziale sulla base di un provvedimento giurisdizionale che già ha accertato e dichiarato la situazione giuridica soggettiva che ne legittima la pretesa.

Cfr.: nell’ambito, in particolare, della giurisprudenza di merito, Tribunale Mantova, Sez. I civile, Decreto 18.02.2016 in Diritto di Famiglia e delle Persone (Il) 2016, 4, 1049 e in Ilfamiliarista.it 2016, 12 aprile , nonché sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ; inoltre, così come citato dall’estensore del provvedimento, Tribunale Milano, Sez. IX, decreto 24.4.2013;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello, Bologna, Sezione Terza Civile - Sentenza 20 dicembre 2022 - 21 febbraio 2023, n. 381 del 2023
Presidente del Collegio dr. Michele Guernelli, Giudice Ausiliario dr. Luca avv. Marchi

[APP TRIB RIMINI] LeasingLeasing immobiliare – Locazione finanziaria di complesso alberghiero – Lavori di sistemazione a verde – Appalto – Nozione e qualificazione – Sottoscrizione di preventivo da parte dell’utilizzatore in leasing – Inidoneità a fini di conclusione (perfezionamento) del contratto di appalto – Fonte di Obbligazione – Insussistenza – LeasingQualità propria del concedente di mandatario dell’utilizzatore per i contratti necessari ai fini dell’esecuzione del contratto di leasing – Unicità soggettiva a fini di committenza nel contratto di appalto – Procedimento civile – Azione in monitorio dell’appaltatore verso l’utilizzatore – Legittimazione passiva – Carenza di legittimazione passiva – [REIEZIONE] [CONFERMA]

Rif. Leg.: art. 1325, 1326, 1571, 1703, 1708, 1710, 1719 cod. civ.;

Nella locazione finanziaria sia mobiliare sia immobiliare, ed ivi nel contesto del rapporto triadico costituitosi tra concedente il bene, utilizzatore ( conduttore ) del bene e soggetto terzo che debba operare al fine di rendere il bene locato idoneo a realizzare lo scopo prefissosi dall’utilizzatore, è coessenziale, al contratto di leasing così conclusosi e perfezionatosi, la esclusività del rapporto giuridico corrente tra il concedente ed il terzo che operi a vario titolo contrattuale per rendere compiutamente definito e disponibile il bene locato, valendo con ciò, sul piano negoziale e nei confronti del terzo, solo e sempre la volontà — e quindi l’assenso o il diniego — del concedente il bene ( del locatore ), e non invece la manifestazione di volontà puramente incidentale del conduttore e utilizzatore del medesimo. Ne consegue che così come il concedente si procura la disponibilità del bene acquisendone la proprietà per poi disporne in via di locazione finanziaria a favore del conduttore e utilizzatore, così tutto ciò che ancora si renda utile o necessario ai fini della conduzione del bene viene a dipendere da una scelta del concedente che implicitamente esclude a tal riguardo — di fatto annullandola, qualora affatto espressasi — una capacità contrattuale — in merito al bene stesso — propria del conduttore e ipoteticamente a lui attribuibile verso il terzo fornitore, potendosi conclusivamente qualificare il ruolo e la situazione giuridica soggettiva del concedente quale propriamente quella del mandatario ad negotia rispetto a quella dell’utilizzatore che, in forza di una necessaria conduzione del bene non altrimenti che ottimizzata rispetto allo scopo prefissosi con la stipulazione del contratto di leasing, si pone quale situazione giuridica soggettiva propria del mandante riguardo a tutto ciò di cui necessiti al fine predetto ed in ragione dei diritti acquisiti con l’instaurazione, la conclusione e la perfezione del rapporto giuridico con il concedente. [ Fattispecie attinente a complesso alberghiero concesso in locazione finanziaria ed al necessario contratto di appalto, a fini di sistemazione della porzione dell’immobile destinata a verde ( a giardino ), in merito e riguardo alla conclusione e perfezionamento del quale non vale giuridicamente e contrattualmente la volontà espressa dall’utilizzatore e conduttore bensì esclusivamente quella del concedente il bene a titolo di leasing. ]

Cfr.: Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 05.05.2022, n. 14320 in Foro it. 2022, 78, I, 2419 ; Cass. civ., Sez. Un., Sentenza 30.10.2001, n.13533 in Corriere giuridico 2001, 1565 , in Dir. e Formazione 2001, 1013 , in Nuova giur. civ. commentata 2002, I, 349 , in Contratti 2002, 113 e in Danno e resp. 2002, 318 , nonché in Studium Juris 2002, 389, in Foro it. 2002, I, 769 - 770 e in Giust. civ. 2002, I,1934 ; Cass. civ., Sez. III, Sentenza 12.01.2006, n. 420 ; Cass. civ., Sez. II, Sentenza 06.06.2017, n. 14006 in Diritto & Giustizia 2017, 7 giugno ; inoltre, i citati provvedimenti, sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 3 febbraio - 10 febbraio 2023, n. 283 del 2023
Presidente del Collegio dr.ssa Carla Fazzini, Consigliere relatore ed estensore dr.ssa Annarita Donofrio

[APP TRIB REGGIO EMILIA] Matrimonio e divorzio – Divorzio: assegno di divorzio – Comparazione delle capacità economico patrimoniali degli ex coniugi – Disparità – Assenza di capacità reddituale nell’instante – Riconoscimento del diritto all’assegno in I grado – Infondatezza – Divorzio: assegno di divorzio – Carenza dei presupposti normativi e sistematici – Durata ventennale del matrimonio – Prole (figli maggiorenni) – Rilevanza degli accordi in sede di separazione consensuale – Revoca del diritto all’assegno divorziale – [RIFORMA PARZIALE]

Rif. Leg.: art. 5 Lg. 898/1970 (recante “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”); art. 9, 10 Lg. 74/1987 (recante “Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”); art. 2, 29 Cost.;

La mancanza di capacità reddituale e di mezzi adeguati, nell’impossibilità di procurarsi l’una e gli altri per ragioni oggettive — quali l’età e l’assenza di titoli abilitativi ad una attività lavorativa o professionale —, nonché la sussistenza di una disparità economico-patrimoniale quale risultante dalla comparazione tra la propria situazione materiale e quella dell’ex coniuge, non costituiscono — quelle rappresentate — circostanze univoche ed esclusivamente attendibili ai fini del riconoscimento dell’assegno di divorzio in funzione assistenziale — per il principio di solidarietà post coniugale — se disgiunte dall’ulteriore funzione compensativa e perequativa cui il diritto all’assegno di divorzio è improntato, e più particolarmente ( se disgiunte ) dalla complessiva ratio ri-equilibratrice dei rapporti a fronte dello squilibrio insito nella totale sperequazione esistente tra le condizioni economiche — reddituali e patrimoniali — degli ex coniugi, ciò che non ricorre quando non sia offerta la prova che la formazione della capacità patrimoniale e reddituale della famiglia e personale dell’altro coniuge in posizione autonoma, ed economicamente preminente — ‘sicura’ e ‘forte’ —, sia conseguenza della rinunzia ad aspettative lavorative o professionali concordate in costanza di matrimonio con l’altro coniuge ed all’opposto quando risulti comprovato che nel corso della vita matrimoniale l’ex coniuge ora istante a fini di assegno abbia comunque sempre svolto attività lavorative e seppure in modo precario e non continuativo, — all’esito negativo ( di reiezione della domanda di assegno divorzile ) pervenendosi pur in presenza e nel concorso di contingenze obiettivamente rilevanti quali la durata ventennale del matrimonio e la crescita di due figli fin oltre l’età maggiorenne, e ciò in senso favorente la domanda di assegno, nonché, in senso sfavorente, la rinunzia, in sede di separazione personale consensuale intervenuta in precedenza tra i coniugi, ad un assegno di mantenimento teoricamente ammissibile e potenzialmente fondato, anche se commisurato, nella domanda della parte e nel quantum auspicato, al principio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Cfr.: nell’ambito delle corti felsinee, in senso difforme, ed in particolare in merito alla legittimità dell’attribuzione dell’assegno di divorzio anche quando ricorra l’assolvimento di una funzione esclusivamente assistenziale in favore dell’ex coniuge, si veda Corte d’Appello, Bologna, Sez.ne I civile, Sentenza 10.06 - 27.06.2022, n° 1448/2022, est. dr.ssa Antonella Allegra;
quanto alla giurisprudenza di legittimità, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 28.02.2020, n. 5603 ; Cass. civ., Sez. VI-1, Ordinanza 09.09.2020, n. 18681 in Diritto & Giustizia 2020, 10 settembre ; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 07.10.2019 n. 24934; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 09.08.2019, n. 21228 ; Cass. civ., Sez. VI-1, Ordinanza 10.04.2019, n. 10084; in senso fondante, quanto al nuovo ed attuale insegnamento nomofilattico in materia, Cass. civ., Sez. Un., Sentenza 11 luglio 2018, n. 18287, in Diritto & Giustizia 2018, 11 luglio e in Guida al diritto 2018, 32, 16 nonché in Foro it. 2018, 9, I, 2671 con nota di Massimo Bianca, e inoltre in Foro it. 2018, 11, I, 3605 e ibidem, 2018, 12, I, 3999 e ancora in Diritto di Famiglia e delle Persone (Il) 2018, 3, I, 869; quanto alla pronuncia anteriore a quella delle Sezioni Unite ora citata, ma connotata dal superamento del precedente, costante orientamento interpretativo in merito all’art. 5 della legge 898 del 1970, Cass. civ.; Sez. I, Sentenza 10.05.2017, n.11504 in Diritto di Famiglia e delle Persone (Il), 2017, 3, I, 764 e ibidem, 2017, 4, I, 1207, nonché in Diritto & Giustizia 2017, 15 maggio con nota di Alice Di Lallo e in Guida al diritto 2017, 23, 16 con nota di Mario Finocchiaro e di Marcella Fiorini, e inoltre in Foro it., 2017, 6, 1859 e sempre in Foro it. 2017, 9, I, 2707 con nota di Massimo Bianca ; inoltre, i citati provvedimenti della Suprema Corte, sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 24 gennaio - 8 febbraio 2023, n. 259 del 2023
Presidente del Collegio dr.ssa Paola Montanari, Consigliere relatore ed estensore dr. Rosario Lionello Rossino

[APP TRIB FERRARA] Successioni – Impugnazione del testamento – Annullamento del testamento per vizio del consenso (errore sul motivo) – Infondatezza – Designazione dell’erede universale – Validità e efficacia – Diritti riservati ai legittimari – Erede legittimario – Lesione della quota di legittima – Azione di riduzione delle disposizioni testamentarie – Fondatezza – Quota spettante all’erede legittimario – Spese giudiziali (mat. Civile) – Regolamento delle spese: gradi precedenti – Soccombenza parziale attorea – Erronea compensazione delle spese – [RIFORMA PARZIALE]

Rif. Leg.: art. 536, 537, 556, 602, 624 cod. civ.;

La preferenza e la scelta personale ai fini della delazione a titolo universale dell’eredità, propriamente espresse nel testamento pubblico per atto di notaio e chiaramente volte a designare l’erede legittimario quale erede universale — e ciò in presenza di altro o altri eredi legittimari, in posizione paritaria con il prescelto —, è clausola testamentaria pienamente valida ed efficace in quanto motivo ex se legittimo delle disposizioni di ultima volontà, e ciò, oltreché sul piano sostanziale anche in ragione, sul piano formale, dell’espressione linguistica, terminologica che informi in maniera certa, rappresentando in forma adeguata, l’esclusività concettuale della designazione, e in ciò la volontà essenziale e primaria del de cuius, restando salva, per l’erede legittimario che non sia stato chiamato alla qualità di successore in universum ius, l’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie a seguito dell’apertura della successione legittima e per la lesione e reintegrazione della quota riservata che gli compete in via ipoteticamente altrettanto esclusiva, ed incidente, in tal guisa — e qualora effettivamente reintegrata — non sull’asse ereditario bensì esclusivamente sul patrimonio del de cuius.

Cfr.: nell’ambito della giurisprudenza di merito, Corte d’Appello, Milano, 03.01.1989, in Assicurazioni 1990, II, 2, 163 ; nell’ambito della giurisprudenza di legittimità, Cass. civ., Sez. II, Sentenza 07.10.2005, n. 19527, in Giust. civ. 2006, 12, I, 2790 e in Riv. notariato 2008, 1, 211 (con note a sentenza) ; Cass. civ., Sez. II, Sentenza 31.08.2022, n. 25680 ; Cass. civ., Sez. II, Sentenza 31.12.2021, n. 42121 ; Cass. civ., Sez. II, Sentenza 31.07.2020, n. 16535 ; provvedimenti, sia di merito sia di legittimità, editi sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;

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