GIURÆMILIA rel. 3.0.0.18Skip Navigation Links

R. G. del 2015 N. 3188

Sentenza n. 81 / 2022

Pronunziata il 14.12.2021

Depositata il 12.01.2022

 

 

 

N. R.G. 3188/2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Prima Sezione Civile

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giovanni Benassi - Presidente

dott. Paola Montanari - Consigliere

dott. Carla Fazzini - Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 3188/2015 promossa da:

YY, KK e QQ quali eredi di XX con il patrocinio dell’avv. Carlo Marco Cavicchioli con domicilio in via Castiglione, 25 Bologna

APPELLANTI

contro

WW con il patrocinio dell’avv. Giuseppe Lenzini con domicilio in corso G. Mazzini, 89 Faenza

JJ 1, JJ 2, JJ 3, JJ 4, contumaci

APPELLATI

avente ad oggetto

"appello avverso la sentenza n. 890/2015 emessa dal Tribunale di Ravenna

il 22/06-06/08/2015 nella causa civile n. 1117/2009 R.G. notificata il 03/12/2015"

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.

Con atto di citazione regolarmente notificato YY e XX, nipoti della defunta G. M., convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Ravenna, WW, nonché JJ 1 e JJ 2, JJ 3 e JJ 4, chiedendo l’annullamento ex art. 624 c.c. del testamento olografo datato (omissis)/(omissis)/1995, apparentemente sottoscritto da G. M., per captazione della volontà di costei da parte di WW, nonché la dichiarazione di nullità, ex art. 606 c.c., del codicillo datato (omissis)/(omissis)/1999 [1], apparentemente sottoscritto da G. M., per assoluta mancanza di autografia o, in subordine, l’annullamento del codicillo per incapacità naturale assoluta della de cuius al momento della redazione.

I convenuti WW, JJ 1 e JJ 2 si costituivano in giudizio per resistere alla domanda attorea, gli altri rimanevano contumaci.

All’esito del giudizio, svolta istruttoria e CTU, il Tribunale rigettava tutte le domande attoree, condannando gli attori alla rifusione delle spese di lite in favore di Vesrari Daniela, compensate le spese tra le altre parti. Riteneva indimostrata la pretesa captazione della volontà di G. M., indimostrata la asserita incapacità naturale della testatrice al momento della redazione del codicillo datato (omissis)/(omissis)/1999, affermandone l’autografia e autenticità sulla base delle conclusioni del perito grafologo, Janine Castex.

2.

I signori YY e XX hanno proposto appello avverso la sentenza, formulando un unico, articolato motivo, intitolato:

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE, OMESSA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 602 E 606 C.C. PER AVER RITENUTO L’AUTENTICITA’ DEL CODICILLO VERGATO DA G. M. IN DATA (omissis)/(omissis)/1999.

Il Tribunale sarebbe incorso in errore per aver ritenuto «..probabile, se non certa, l’autenticità del codicillo..» a firma apparente di G. M. in data (omissis)/(omissis)/1999, «..e comunque non … provata l’asserita falsità di tale documento..», in spregio agli artt. 602 e 606 c.c.

Ad avviso degli appellanti, dalla relazione grafologica redatta dalla CTU Janine Castex in data 30/10/2010, si rileva che il codicillo datato (omissis)/(omissis)/1999 è stato redatto quando la testatrice G. M. aveva 84 anni, mentre l’unico documento di comparazione, vale a dire il testamento datato (omissis)/(omissis)/1995, è stato vergato quando la testatrice aveva 80 anni. La CTU ha evidenziato che "..l’età avanzata nonché lo stato di salute della sig.ra G. M. hanno influenzato notevolmente la scrittura del testamento che presenta: tremori, esitazioni, scrittura malferma nella tenuta del rigo, stacchi, angolature, correzioni per riprendere lettere poco leggibili, ecc. .., tutti segni che traducono la rigidità della muscolatura, la difficoltà nell’eseguire i movimenti fini richiesti dalla scrittura.". Dopo aver eseguito un confronto tra la scrittura del codicillo con quella del precedente testamento, per rilevarne elementi di compatibilità ed elementi discordanti, ha così concluso: "Il testo del codicillo si presenta vergato con la gestualità personalizzata della sig.ra G. M.. Tuttavia, la presenza di tratti con poco tremore o addirittura senza, la più grande dimensione delle lettere, la maggiore larghezza di esse fanno pensare ad un aiuto esterno. Non si può dire che siamo in presenza di mano guidata nel vero senso della parola, poiché non ci sono movimenti estranei alle peculiarità della gestualità della scrivente, ma senz’altro è stata sostenuta per calmare il tremore come per esempio un appoggio della mano sull’avambraccio o il polso della scrivente.". Nelle note integrative redatte in data 20/11/2010, in risposta alle osservazioni della CT di parte attrice, la CTU Janine Castex ha così concluso: "confermo che il testo del "codicillo" è stato vergato dalla sig.ra G. M., in parte in modo autonomo, in parte con l’aiuto della mano guidata.".

La stessa CTU, riconvocata per chiarimenti, nella relazione peritale depositata in data 12/12/2011 ha ulteriormente precisato: "Il testo del "codicillo" è stato interamente vergato materialmente dalla s.ra G. M., in parte in modo autonomo e in parte per quanto concerne la scritta "comunque nomino erede unico W…… W……" con un aiuto esterno destinato a fermare il tremore e l’irregolarità delle righe ma senza intervento attivo nella stesura del testo.".

Il Tribunale ha fatto proprie le suddette conclusioni, ritenendo così «..probabile, se non certa, l’autenticità del codicillo datato (omissis)/(omissis)/1999..», escludendo, nel contempo, erroneamente che «..l’aiuto probabilmente fornito alla testatrice da altra persona, così come descritto dal C.T.U. ..» fosse invasivo, di completa «..guida della mano..» e come tale inficiante l’autografia del codicillo.

Secondo gli appellanti, l’assunto della CTU è estremamente illogico e contraddittorio, posto che anche il semplice aiuto esterno incide sull’autografia del testamento; è del tutto irrilevante stabilire se nella fattispecie si sia trattato soltanto di "..un appoggio della mano sull’avambraccio o il polso della scrivente.." o di "..un aiuto dato per fermare il tremore e regolare la direzione delle righe.." piuttosto che un "..intervento nel guidare la formazione delle lettere.." (cfr. pagina 5 relazione CTU a chiarimenti depositata in data 12/12/2011), posto che, in tali casi, non basta ad escludere la nullità del testamento nemmeno il fatto che il suo contenuto sia stato effettivamente quello voluto dal de cuius, così come il fatto che l’intervento del terzo fosse finalizzato solamente a una riduzione del tremolio. L’intervento del terzo, anche se minimo, che guidi la mano del testatore, in ogni caso altera la personalità e l’abitualità del gesto scrittorio, e quindi altera l’autografia e la validità del testamento. Il testamento olografo è nullo ex art. 606, primo comma, c.c., per difetto di autografia anche nel caso in cui un terzo conduca la mano del testatore (Cass. Civ. 24/03/2004, n. 5907; Cass. Civ. 17/03/1993, n. 3163) o sorregga la penna contribuendo alla formazione delle lettere (Cass. Civ. 07/07/2004, n. 12458) anche senza sovrapporsi alla volontà del testatore, ma rendendo la mano dello stesso inerte e passiva, perché in questi casi non si verifica un aiuto nella redazione dell’atto, ma una sostituzione. La Corte di Cassazione esclude, ai fini della validità del testamento olografo, qualsiasi tipo di intervento del terzo, indipendentemente dal fatto che la volontà del testatore sia stata rispettata o meno, in quanto di fatto c’è una modificazione effettiva della gestualità abituale del soggetto.

Gli appellanti richiamano la CTP della Prof.ssa Adriana Stanghellini Perilli, che, nella consulenza grafologica stragiudiziale in data 06/09/2007, prodotta in prime cure, e nelle note tecniche datate 08/11/2010 aveva rilevato: 1)- che il testamento della G. M. datato (omissis)/(omissis)/1995 e la busta che lo conteneva recante la scritta: "Per W……" "M……" (doc. n. 5) erano i soli documenti di comparazione del codicillo datato (omissis)/(omissis)/1999; 2)- che neppure è stato verificato se la scrittura sulla busta fosse coeva al testamento e/o al codicillo; 3)- che il testamento ed il codicillo, esaminati in originale nello studio del notaio A., recavano grafie vergate con pressioni diverse della mano e presentavano un "ductus" diverso; 4)- che mentre "..la grafia sulla busta (vergata in inchiostro di penna a sfera blu chiaro e tutta di una medesima mano) è molto accurata, studiata, poco spontanea, denunciante il raggiungimento di un buon livello di grafomotricità, … al contrario, il testamento, (è) redatto in penna a sfera blu, di un’unica mano, con incertezze linguisticheDunque il ductus, i segni ad esso correlati e di stile globale, della grafia del testamento del 1995 sono completamente in dissonanza rispetto ai precedenti che abbiamo visto distinguere la scrittura sulla busta .."; 5)- che, confrontando la grafia del testamento 1995 e quella del codicillo 1999, sono presenti "discrasie stilistiche" ed in particolare "..nel testo del codicillo troviamo parole con prevalenza di linee curve, con pressione greve ed uniforme, maggior accuratezza e tratti più aggraziati, lenti, studiati, poco spontanei.." e quindi "..un quadro stilisticamente contraddittorio tra le stesse parti del testo.."; 6)- che nel codicillo era "..emersa anche una leggera differenza cromatica tra l’inchiostro con cui sono state scritte la data ed il luogo ("(omissis), (omissis).(omissis).1999") ed il resto del testo esteso.."; 7)- che "..nelle disposizioni testamentarie datate 1995 lo stile grafico è omogeneo nella stentatezza di una grafia già percorsa da tremori al suo interno; esse, poste a confronto col testo del codicillo datato 1999, redatto con mano ferma ed assenza di tremolii, mostrano numerosissime differenze, incompatibili, sia a livello di ductus e di segni stilistici globali, sia a livello di indici dotati di alta pregnanza segnaletica tali da portare alla conclusione che in esse è presente con certezza una mano diversa da quella della sig.ra G. M. .."; 8)- che "..le conclusioni cui perviene la CTU non possono essere condivise, in quanto al di sotto del primo rigo (del codicillo) non ci si trova di fronte ad un testo vergato con il sostengo della mano della de cuius, come ipotizza concludendo la CTU, ma ad un testo non vergato da G. M..".

Nella sua relazione la CTU Janine Castex al paragrafo "II – Elementi discordanti", ha rilevato che rispetto al testo del testamento del 1995 "..il testo del codicillo è tracciato più lentamente, con attenzione maggiore e meno tremori.." e che la "..regolarità nella tenuta del rigo di base non fa parte della scrittura della sig.ra G. M.. Dunque la lentezza, l’attenzione maggiore, il rigo non più ondulante fanno pensare che la mano abbia avuto qualche sostegno, un appoggio o una guida per aiutarla alla regolarità e leggibilità del testo.".

In subordine, gli appellanti insistono nella domanda di annullamento del codicillo datato (omissis)/(omissis)/1999 a firma di G. M. per incapacità naturale. Affermano che né la consulente d’ufficio, né il Giudice di prime cure si sono soffermati ad esaminare con la dovuta attenzione la documentazione prodotta in causa, ed in particolare lo stato di salute della testatrice in riferimento all’epoca della formazione del primo testamento e del codicillo. Non è stata tenuta in alcun conto la documentazione sanitaria riguardante la testatrice, dalla quale si evince: che la Sig.ra G. M., a seguito di un sinistro stradale avvenuto il 22/02/1996, riportò "..grave politraumatismo con frattura parietale dx e grande ala sfenoide e ms a con pneumoencefalo frattura sc clavicola dx fratt. costali.." (doc. n. 6); che in data 04/04/1997 presentava "..gravi turbe motorie e deficit delle funzioni cerebrali superiori.." (doc. n. 7); che in data 10/05/1997 ella presentava "..grave inerzia … scarsa consapevolezza … totalmente dipendente dagli altri per tutte le attività della vita quotidiana e, anche per l’età, non si ritengono possibili recuperi significativi verso la autonomia.." (doc. n. 8). Era stata richiesta al Giudice di prime cure e disposta una consulenza medico-legale post mortem sulle condizioni di salute della Sig.ra G. M. all’epoca della redazione delle disposizioni testamentarie del 1995 e del 1999, ma il Giudice istruttore, a seguito della rinuncia all’incarico da parte del designato C.T.U. per omesso versamento di un fondo spese, anziché incaricare un altro medico-legale, ha rimesso le parti avanti a sé per la precisazione delle conclusioni. Una consulenza tecnica medico-legale, pur scarsa che fosse la documentazione prodotta dagli attori, avrebbe sicuramente giovato sia al Tribunale sia al perito grafologico per evitare di formulare conclusioni affrettate e comunque non condivisibili.

3.

Si è costituita in grado di appello la sola WW.

In via preliminare, ha eccepito l’intervenuto giudicato sul capo della sentenza che ha respinto la domanda attorea con la quale era stato richiesto di accertare e dichiarare l’intervenuta captazione della volontà della sig.ra G. M. da parte della sig.ra WW e, conseguente, di annullare ex art. 624 c.c. il testamento olografo (omissis)/(omissis)/1995. Tale capo della sentenza non è oggetto di appello ed è quindi in giudicato.

Ha eccepito, inoltre, l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c., non avendo l’appellante specificato i motivi di doglianza riportanti le parti del provvedimento che si intendevano appellare, indicato le modifiche richieste, indicare le circostanze da cui deriverebbero le violazioni di legge.

Nel merito, sostiene che è inammissibile la contestazione, formulata solo in appello, relativa al fatto che il CTU ha utilizzato, come documenti di comparazione, solo il testamento del 1995; rileva peraltro che la circostanza non è idonea a invalidare la consulenza.

Afferma che in tutti i richiami giurisprudenziali ex adverso citati la consulenza tecnica espletata in corso di causa aveva accertato l'intervento di un terzo che aveva "aiutato" il testatore, materialmente "preso la mano del testatore", sostituendosi a questi nella fase della redazione del testamento, e pertanto eliminando il carattere di stretta personalità del testamento.

Richiama la pronuncia n. 1239/2012 della Suprema Corte, ove si legge chiaramente che «..la nullità del testamento olografo per difetto di autografia si ha soltanto quando l'intervento del terzo ne elimini il carattere di stretta personalità interferendo sulla volontà di disporre del testatore, come avviene quando nel corpo ... della disposizione di ultima volontà vi sia sta l'inserzione anche di una sola parola scritta dal terzo durante la confezione del testamento, ancorché su incarico o con il consenso del testatore..», ed afferma che ricorre una ipotesi del tutto diversa nel caso in cui la cooperazione del terzo si sostanzi in un aiuto di tipo marginale, nel completamento o nella redazione della scheda testamentaria. Laddove il contributo del terzo sia stato meramente meccanico, tipico il caso in cui il terzo ha affiancato il testatore reggendo il supporto cartaceo o indirizzando la mano al punto in cui scrivere, non si configura nullità.

Applicando questi principi al caso di specie, e considerate le conclusioni della CTU, il codicillo è pienamente valido; non vi è stata alcuna ingerenza di terzi nella scrittura, il codicillo deve ritenersi in toto riconducibile alla sig.ra G. M. che lo ha scritto da sola.

In merito alle condizioni di salute della sig.ra G. M. all’epoca della redazione, asserisce la sig.ra WW che le contestazioni degli appellanti sono prive di supporto probatorio.

La prima Consulente medico legale nominata fu la dott.ssa Tartaglia che, con comunicazione del 03.05.2012, dichiarò espressamente: "la documentazione agli atti è estremamente esigua e molto poco dettagliata, completamente inadeguata per risalire alle condizioni patologiche della sig.ra G. M. all'epoca della scrittura olografa del codicillo del (omissis)/(omissis)/1999, in calce al proprio testamento redatto in epoca precedente. Si possono fare ipotesi compatibili e credibili con la situazione psico patologica indicata dalla documentazione medica, che tuttavia non risultano incontrovertibili.". Il CTU nominato in seguito, dott. Germanò, ha rinunciato all’incarico per omesso versamento del fondo spese posto a carico degli attori, i quali, con tale condotta, hanno inequivocabilmente dimostrato di non avere interesse alcuno all'espletamento della perizia medico legale, rinunciando alla stessa per facta concludentia. In ogni caso, la documentazione medica prodotta non dimostra che la sig.ra G. M. fosse incapace al momento della redazione del codicillo.

4.

In data 13/05/2019 è deceduta l’appellante XX; al fine di evitare l’interruzione del processo, KK e QQ, figli ed unici eredi della defunta, si sono costituiti volontariamente in giudizio con comparsa depositata in data 10/03/2021, facendo propri e richiamando integralmente le domande, le difese ed i motivi di impugnazione contenuti nell’atto di appello, nonché le produzioni documentali di cui all’indice dello stesso.

All’udienza di precisazione delle conclusioni del 23/03/2021, trattata con modalità cartolare, previo deposito di note scritte di udienza ad opera delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sulla questione preliminare posta dall’appellata osserva la Corte che è passato in giudicato per difetto di impugnazione il capo della sentenza che ha respinto la domanda degli odierni appellanti volta a sentir annullare la disposizione testamentaria redatta in data (omissis)/(omissis)/1995.

Sulla eccepita violazione dell’art. 342 c.p.c., si osserva che nell’atto di appello sono state specificamente indicate le parti del provvedimento oggetto di impugnazione, nonché le ragioni e le motivazioni che supportano il gravame, con la specifica indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge in cui è incorso il Giudice di primo grado e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Nel merito, l’appello è fondato.

Il Tribunale richiamando le conclusioni del CTU, ha ritenuto «..probabile, se non certa, l’autenticità del codicillo datato (omissis)/(omissis)/1999..», escludendo che «..l’aiuto probabilmente fornito alla testatrice da altra persona, così come descritto dal C.T.U. ..» fosse invasivo, di completa «..guida della mano..» e come tale inficiante l’autografia del codicillo. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza (Cass. 12458/2004) secondo cui la «..vera e propria guida della mano..» si configura «..quando l’altra persona collabora alla materiale compilazione del documento quanto meno sorreggendo la penna e contribuendo alla formulazione delle lettere.».

Come correttamente affermano gli appellanti, la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha superato il precedente orientamento, meno rigoroso, per affermare che (Cass. 5505/2017) «La guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé, il requisito dell'autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla volontà del testatore ed essendo ultroneo verificare se la "mano guidante" sia intervenuta (come nella specie) su tutta la scheda testamentaria, trattandosi di condotta in ogni caso idonea ad alterare la personalità ed abitualità del gesto scrittorio e tale da condizionare l'accertamento della validità del testamento alla verifica di ulteriori circostanze - quali l'effettiva finalità dell'aiuto del terzo o la corrispondenza del testo scritto alla volontà dell'adiuvato - che minerebbero le finalità di chiarezza e semplificazione alla base della disciplina del testamento olografo.».

E’ il caso di riportare la motivazione della sentenza, in cui si legge «In particolare la Corte d'Appello, nel confermare la valutazione già espressa dal giudice di prime cure, ha ritenuto che il testamento di cui sopra era stato redatto con "mano guidata", e che per l'effetto fosse nullo in quanto privo del requisito dell'olografia, atteso che, come emergeva dalla deposizione del teste M.E., amico di vecchia data del defunto, questi lo aveva aiutato a scrivere il testamento, avendo preso la mano destra del de cuius, guidandola mentre l'altro dettava, atteso che il D.F. aveva un tremolio e non riusciva a scrivere da solo. In motivazione la sentenza di appello ha altresì aggiunto che dalla deposizione del M.E. emergeva che non appariva del tutto chiaro se si fosse limitato solo a guidare la mano del testatore ovvero se avesse scritto il testo dell'atto mortis causa sotto dettatura, ma che tale dubbio non era idoneo ad immutare la conclusione circa l'assenza di autografia dell'atto. In punto di diritto ha infatti osservato che in ragione del particolare rigore formale richiesto dal legislatore per il testamento, e tenuto conto della particolare semplicità di redazione del testamento olografo che deve indurre a prevenire la possibilità di interventi perturbatori della volontà del testatore, deve privilegiarsi la tesi maggioritaria nella giurisprudenza secondo cui il testamento a mano guidata dal terzo deve ritenersi affetto da nullità. Dopo avere riepilogato i precedenti di legittimità che hanno sposato la tesi più rigorosa, la Corte d'Appello si è fatta anche carico di evidenziare il precedente contrario costituito da Cass. n. 32/1992, che però non riteneva di condividere, proprio in ragione delle esposte esigenze di natura formalistica immanenti al sistema legislativo in materia testamentaria. Avverso questa sentenza la convenuta ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui hanno resistito, con controricorso le parti vittoriose in grado di appello. Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 602 e 606 c.c., ritenendosi che la conclusione della Corte distrettuale sarebbe erronea nell'affermare la nullità anche nel caso di testamento a mano guidata, nel caso in cui il terzo collabori solo nella redazione del gesto grafico, sorreggendo la mano del testatore, che comunque è consapevole dell'atto che sta compiendo e del suo effettivo contenuto. Nella fattispecie ricorreva appunto tale situazione, in quanto era emerso dalla stessa deposizione del teste M.E. che al D.F. era interamente riconducibile il contenuto del testamento, dovendo quindi escludersi sia l'allografia dell'atto sia il pericolo che risultino tradite le effettive volontà. Al fine di sorreggere tale assunto si è richiamato il precedente di questa Corte n. 32/1992 che ha appunto ritenuto valido il testamento in un caso in cui la mano del testatore era stata accompagnata dal terzo al fine di eliminare scarti e tremoli nel gesto grafico.

Ritiene il Collegio che le puntuali indicazioni fornite dalla Corte distrettuale a favore della tesi più rigorosa, corredate di precisi riferimenti alla giurisprudenza di questa Corte, che nella quasi totalità dei casi in cui si è occupata della fattispecie della mano del testatore, guidata dal terzo, è pervenuta alla conclusione della nullità del testamento, non consentano di ravvisare la sussistenza del dedotto errore di diritto. In tal senso, come già affermato dalla Cassazione nella recente ordinanza della Sesta sezione n. 24882/2013, deve ritenersi che, in presenza di aiuto e di guida della mano del testatore da parte di una terza persona, per la redazione di un testamento olografo, tale intervento del terzo, di per sé, escluda il requisito dell'autografia di tale testamento, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda alla volontà del testatore (cfr. Cass. 17.3.1993 n. 3163; cfr. anche Cass. n. 681 del 1949; Cass. n. 7636 del 1991; Cass. n. 11733 del 2002; Cass. 30.10.2008 n. 26258). In tale ultimo precedente, la Corte si è premurata anche di fornire una condivisibile lettura della portata della sentenza n. 32 del 7.1.1992, che parte ricorrente pone a fondamento della richiesta di rivalutazione dell'orientamento maggioritario, sposato anche dal giudice di merito nel provvedimento gravato, osservando che nel caso deciso in quella circostanza il testatore si era fatto guidare la mano solo per vergare la data della scheda con maggiore chiarezza, sicché la validità di tale testamento era dipesa dal fatto che il difetto di autografia concerneva solo la data, ovvero un elemento la cui mancanza comporta solo l'annullabilità e non la nullità del testamento ex art. 606 c.c., commi 1 e 2. In ogni caso, anche a voler soprassedere alle giustamente segnalate diversità di cui alla vicenda decisa nel 1992, deve ritenersi decisamente più corrispondente alla ratio della norma la soluzione che perviene alla nullità per difetto di olografia per ogni ipotesi di intervento del terzo che guidi la mano del testatore, trattandosi di condotta che appare in ogni caso idonea ad alterare la personalità e l'abitualità del gesto scrittorio, requisiti indispensabili perché possa parlarsi di autografia, laddove la diversa soluzione auspicata da parte della ricorrente, condizionerebbe l'accertamento della validità o meno del testamento alla verifica di ulteriori circostanze, quali la effettiva finalità dell'aiuto del terzo, ovvero la verifica della corrispondenza effettiva del testo scritto alla volontà dell'adiuvato, che minerebbero in maniera evidente le finalità di chiarezza e semplificazione che sono alla base della disciplina del testamento olografo.

Ne discende che deve darsi continuità alla prevalente giurisprudenza di legittimità cui ha aderito anche la Corte di merito, non palesandosi la necessità, contrariamente a quanto richiesto dalla ricorrente, della rimessione della questione alle Sezioni Unite. Nel caso di specie, emerge poi che l'intervento della mano del M. - come accertato adeguatamente in fatto dalla Corte torinese - ha interessato l'intero testo della scheda, dovendosi quindi reputare corretta la conclusone cui è pervenuto il giudice di merito, circa la nullità per difetto di autografia.

Il rigetto del primo motivo, e la conseguente affermazione della correttezza della conclusione in punto di nullità in caso di testamento redatto da mano guidata, rende poi del tutto evidente anche l'assorbimento del secondo motivo di ricorso che investe l'omessa disamina da parte della Corte distrettuale di un fatto decisivo, costituito dalla permanenza in capo al de cuius alla data di redazione del testamento, della capacità di scrivere, in quanto, anche laddove fosse accertato che la stessa permaneva, ai fini della risoluzione della vicenda rileva unicamente la circostanza che poi il testamento sia stato redatto con modalità che ne determinano la nullità.

In definitiva deva ravvisarsi la manifesta infondatezza del ricorso (con riferimento a tutti i motivi), essendo state decise nella sentenza impugnata questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e non offrendo l'esame dei motivi elementi per mutare l'orientamento di detta giurisprudenza, ravvisandosi, altresì, l'adeguatezza e la logicità della disamina delle circostanze di fatto.».

Ancora, con la successiva sentenza n. 30953 la Corte di Cassazione ha affermato che «La guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé, il requisito dell'autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla volontà del testatore ed essendo ultroneo verificare se la "mano guidante" sia intervenuta su tutta la scheda testamentaria, trattandosi di condotta in ogni caso idonea ad alterare la personalità ed abitualità del gesto scrittorio (Cass. n. 5505/2017; Cass. n. 24882/2013). Deve, infatti, ritenersi decisamente più corrispondente alla ratio della norma la soluzione che perviene alla nullità per difetto di olografia per ogni ipotesi di intervento del terzo che guidi la mano del testatore, trattandosi di condotta che appare in ogni caso idonea ad alterare la personalità e l'abitualità del gesto scrittorio, requisiti indispensabili perché possa parlarsi di autografia, laddove la diversa soluzione auspicata da parte della ricorrente, condizionerebbe l'accertamento della validità o meno del testamento alla verifica di ulteriori circostanze, come la verifica della corrispondenza effettiva del testo scritto alla volontà dell'adiuvato, che minerebbero in maniera evidente le finalità di chiarezza e semplificazione che sono alla base della disciplina del testamento olografo.».

Dunque, anche nel caso in cui la mano del testatore sia stata semplicemente "..accompagnata dal terzo al fine di eliminare scarti e tremoli nel gesto grafico..", come nel caso di specie, si verifica nullità per difetto di autografia.

Nel caso di specie, la CTU Castex ha affermato (pag. 22 e segg. della relazione) che il documento oggetto di perizia presenta, già al "primo esame", "..una differenza visibile: la scrittura appare più calma, più spaziata, con meno tremori nel testo … le differenze si notano a cominciare dal 2° rigo … la scrittura appare più chiara, con maggiori spazi bianchi tra le lettere ma soprattutto tra le parole. Il testo è tracciato più lentamente, con attenzione maggiore e meno tremori. Anche lo spazio tra una riga e l’altra è maggiore … la terza e quarta riga sono più regolari … questa regolarità nella tenuta del rigo di base non fa parte della scrittura della sig.ra G. M.. Dunque la lentezza, l’attenzione maggiore, il rigo non più ondulante fanno pensare che la mano abbia avuto qualche sostegno, un appoggio o una guida per aiutarla alla regolarità e leggibilità del testo … Si può dunque ipotizzare un sostegno leggero nella guida della mano; tuttavia, poiché le lettere singole conservano la loro peculiarità, le loro caratteristiche essenziali, si può ritenere che la mano non è stata costretta ma soltanto aiutata. Possiamo notare un solo tratto che può sembrare estraneo: quel riccio della ‘q’.".

A pag. 29 dell’elaborato il CTU scrive "Il testo del codicillo si presenta vergato con la gestualità personalizzata della sig.ra G. M.. Tuttavia, la presenza di tratti con poco tremore o addirittura senza, la più grande dimensione delle lettere, la maggiore larghezza di esse fanno pensare ad un aiuto esterno. Non si può dire che siamo in presenza di mano guidata nel vero senso della parola poiché non ci sono movimenti estranei alle peculiarità della gestualità della scrivente, ma senz’altro è stata sostenuta per calmare il tremore come per esempio un appoggio della mano sull’avambraccio o il polso della scrivente.". Non si rilevano tuttavia, secondo il CTU (pag. 29 elaborato) "..segni di opposizione o rifiuto … non c’è dunque nulla nella scrittura che possa far pensare a una non comprensione di quanto scrive o ad una eventuale opposizione.".

Quanto alla firma, il CTU (pag. 28 e segg.) il CTU afferma che presenta numerosi punti di compatibilità, ma anche anomalie, consistenti in: - cognome vergato con lettere più larghe e rotonde; - l’iniziale G presenta un gesto preparatorio che non si ritrova nella firma di comparazione, per cui può essere che "..l’aiuto dato per calmare in tremore e rendere più leggibile la scrittura abbia provocato un gesto inusuale, così come per l’occhiello posto a metà dell’asta discendente della ‘G’.."; tuttavia i punti di compatibilità sono troppo numerosi "..per poter venir a meno del riconoscere l’autenticità della firma..".

Aggiunge che ci sono, nel codicillo, differenze oggettive, gesti anomali, inconsueti (pag. 3 e 4 prima risposta alle osservazioni), come il riccio della ‘q’, il collegamento ‘qu’ o la ‘G’ della firma, dovuti al fatto che la "..mano guidata non è interamente libera nei suoi movimenti..", ma questi elementi non costituiscono "..incompatibilità..", non appaiono riconducibili ad un "..imitatore..".

Ad avviso della Corte, le conclusioni del CTU consentono di ritenere sussistente la guida della mano del testatore da parte di una terza persona, fatto che esclude, di per sé, il requisito dell'autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo; non rileva la corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla volontà del testatore, e non occorre verificare se la mano guidante sia intervenuta su tutta la scheda testamentaria o se la parte non interessata dal suo intervento rappresenti una compiuta manifestazione di volontà (Cass. 24882/13). Neppure è necessario che sia dimostrato un intervento della WW ("..unica persona ad avere un interesse particolare alla stesura di questo ‘codicillo’ ..", relazione del CTU del 10.12.11 pag. 8) o che sia esclusa una imitazione, da parte di chiunque. Le differenze rilevate dal CTU depongono nel senso precisato, e, quanto alle affermazioni contenute a pag. 5 dell’ultima relazione (del 10.12.11) "..in questo caso, forse la dicitura ‘mano guidata’ non è delle più adatte..", si osserva che l’affermazione contrasta con il concetto di "mano guidata" espresso dalla stessa CTU, sempre a pag. 5, secondo cui tale concetto, nella letteratura specifica, è ampio, e ha "..varie modalità di esecuzione..", tra cui anche la "..mano sostenuta o aiutata..", che è, esattamente, il nostro caso.

Ad escludere l'olografia è sufficiente ogni intervento di terzi, indipendentemente dal tipo e dall'entità, anche se il terzo abbia svolto un ruolo subalterno di eliminazione di scarti e tremolii.

La Suprema Corte ha infatti precisato, come già accennato, che deve ritenersi decisamente più corrispondente alla ratio della norma la soluzione che perviene alla nullità per difetto di olografia per ogni ipotesi di intervento del terzo che guidi la mano del testatore, trattandosi di condotta che appare in ogni caso idonea ad alterare la personalità e l’abitualità del gesto scrittorio, requisiti indispensabili perché possa parlarsi di autografia, laddove la diversa soluzione condizionerebbe l’accertamento della validità o meno del testamento alla verifica di ulteriori circostanze, quali la effettiva finalità dell’aiuto del terzo, ovvero la verifica della corrispondenza effettiva del testo scritto alla volontà dell’adiuvato, che minerebbero in maniera evidente le finalità di chiarezza e semplificazione che sono alla base della disciplina del testamento olografo. (Cass. Civ. n. 5505/2017).

All’accoglimento dell’appello consegue la condanna dell’appellata al pagamento delle spese dei due gradi, che si liquidano per il primo grado nella misura indicata dal Tribunale, per il secondo grado, ai sensi del DM 55/2014, nei compensi medi dello scaglione indeterminabile bassa complessità, per tre fasi di giudizio, esclusa fase istruttoria, €. 6.615,00 complessivi oltre accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull’appello avverso la sentenza n. 890/2015 emessa dal Tribunale di Ravenna il 22/06-06/08/2015 nella causa civile n. 1117/2009 R.G., notificata il 03/12/2015, così provvede:

- in accoglimento dell’appello, dichiara la nullità del codicillo datato (omissis).(omissis).1999 perché redatto con mano guidata;

- dichiara aperta la successione legittima di G. M.;

- condanna WW al pagamento delle spese dei due gradi, comprese quelle di CTU di primo grado, spese che liquida, per compensi al difensore, per il primo grado in €. 8.000,00, per il secondo grado in €. 6.615,00, oltre spese per iscrizione a ruolo, oltre 15% rimb. forf. ed accessori di legge.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 14 dicembre 2021

Il Consigliere estensore

dott. Carla Fazzini

Il Presidente

dott. Giovanni Benassi

 

Note

[1] Il testo del codicillo così recita: "Codicillo a mio testamento comunque nomino erede unico W…… W…….".   [torna...]

 

Depositata in Cancelleria il \ Pubblicazione del 12 Gennaio 2022

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