Massimatore: dr. Pierluigi Moscone
Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Terza Civile - Sentenza 24/05/2021 - 04/06/2021 n. 1390
Giudice unico estensore dr. Pietro Iovino
Condominio – Cosa comune (uso e godimento) – Rinunzia alla proprietà comune – id est : rinunzia al diritto sulle parti comuni – Divieto ex lege inderogabile – Assemblea (impugnazione delle delibere) – Rinunzia del condòmino alla comproprietà condominiale – Deliberazione dell’assemblea condominiale all’unanimità – Nullità
Rif. Leg.: art. 1102, 1118, 1137, 1138 cod. civ.;
Sul piano strettamente positivo, il condòmino che intenda sottrarsi alla partecipazione agli oneri di conservazione delle parti comuni della proprietà condominiale, e quindi ed in particolare alle spese che esse comportino, non può legittimamente farlo rinunziando al diritto sulle parti comuni, neppure se tale rinunzia sia deliberata — ossia approvata — all’unanimità in sede di assemblea condominiale, venendo in tal modo all’evidenza la violazione dell’inderogabile divieto ex lege di cui al secondo comma dell’articolo 1118 del codice civile, secondo il quale “il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni”, — non può rinunziare al suo diritto sulla comproprietà condominiale —, conseguendone la radicale nullità di una tale delibera, nonché ed al contempo — su di un piano strettamente concreto — rilevando la palese contingenza, ricorrente nella maggioranza dei casi, per cui all’uso delle parti comuni egli non può materialmente, fisicamente sottrarsi; e comunque, anche se la fattezza delle parti comuni sia tale da elidere questo limite di ordine naturale e ontologico, qualora il condòmino non intenda partecipare agli oneri derivanti dalla comproprietà condominiale, l’unico strumento legittimo consiste nella contestazione, principalmente nel bilancio consuntivo e preventivo, del prospetto di ripartizione delle spese comuni o comunque del documento che contenga l’intestazione a suo nome ed a quel titolo di un determinato obbligo di contributo, e ciò nella forma rituale dell’impugnazione della deliberazione dell’assemblea di condominio che su quelle spese abbia statuito o comunque dell’atto con cui l’amministratore del condominio lo abbia reso partecipe dell’onere su di lui gravante.
Cfr.: quale precedente più risalente, Cass. civ., Sez. II, Sentenza 29.05.1995, n. 6036, (Rv. 492556 - 01), in Arch. Locazioni, 1995 , in Vita Notar., 1996, 215 ; più di recente, invece, Cass. civ., Sez. II, Sentenza 16.04.2019, n. 10586, in Imm. e propr., 2019, 6, 390 ; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza 21.08.2017, n. 20216, (rv. 645232-01), in Imm. e propr., 2017, 10, 598 ; Cass. civ., Sez. II, Sentenza 29.01.2015, n. 1680, (rv. 634966), (rv. 634967), in Imm. e propr., 2015, 4, 257 con nota di Triola ; Cass. civ., Sez. II, Sentenza 27.10.2006, n. 23291, (rv. 592441) , nonché, tutti i provvedimenti citati, sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica ; infine, per un precedente ancor più risalente, Cass. civ. Sez. II, 25.07.1977, n. 3309, (Rv. 386857 - 01) ;