GIURÆMILIA rel. 3.0.0.18Skip Navigation Links

Giurisprudenza di merito  Massimario - documenti in elenco n.  3
 

Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Seconda Civile - Ordinanza 23/02/2021 - 23/02/2021
Giudice Unico estensore dr.ssa Carolina Gentili

Possesso (mat. Civile) – Tutela possessoria – Coniugi divorziatiCasa coniugale assegnata all’un coniuge – Beni immobili adiacenti (magazzino\ cantina e terreni agricoli) – Interdizione all’accesso e spossessamento dell’ex coniuge ‘non-assegnatario’ – Infondatezza – Azione di reintegrazione o spoglio\ Azione di manutenzione – Diritto di servitù di passaggio e diritto di proprietà – Esistenza di autonomo accesso ai fondi agricoli – Concessione in affitto – Irrilevanza – Pertinenza (magazzino\ cantina) della ex casa coniugale – Rilevanza esaustiva – Spoglio occulto o clandestino – Infondatezza – Manutenzione nel possesso – Esclusione

Rif. Leg.: art. 703 cod. proc. civ.; art. 817, 1168, 1170 cod. civ.;

In esito a divorzio, l’assegnazione dell’ex casa familiare determina che i beni aventi natura di pertinenza della predetta abitazione seguano le sorti del bene principale senza che l’ex coniuge al quale la casa non sia stata assegnata, ma che sia proprietario o comproprietario e possessore dei beni ( principale e pertinenziale ), possa lamentare l’illegittima interdizione all’accesso ed invocarne fondatamente la tutela possessoria. Viceversa, riguardo ai beni adiacenti e fisicamente comunicanti con la ex casa coniugale ma che non ne costituiscano pertinenza, la posizione giuridica soggettiva dell’ex coniuge non assegnatario della ex abitazione familiare, in quanto proprietario e possessore dei beni, è connotata da titolo all’azione di reintegrazione del possesso o di manutenzione nel possesso, dovendo però dimostrare l’effettivo spoglio occulto o clandestino o violento ovvero la molestia subita da parte dell’altro ex coniuge in danno della sua qualità soggettiva di possessore. [ Fattispecie attinente a magazzino\cantina costituente pertinenza della ex casa coniugale nonché a terreni agricoli immediatamente adiacenti — senza soluzione di continuità — all’ex dimora familiare e costituenti oggetto di un’unica e comprensiva recinzione insieme all’edificio abitativo ma non aventi natura di pertinenza, nonché aventi autonomo accesso rispetto a quello comune alla ex casa coniugale e praticabile sia per l’accesso alla casa e al magazzino\cantina sia per l’accesso ai terreni agricoli — quest’ultimi, però, autonomamente raggiungibili attraverso altro passaggio diverso e prescindente da quello principale conducente all’ex casa coniugale. ]

Cfr.: Cass. civ., Sez. I, Sentenza 13.11.2009, n. 24104, (rv. 610169), sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Seconda Civile - Ordinanza 23/02/2021 - 23/02/2021
Giudice Unico estensore dr.ssa Carolina Gentili

Possesso (mat. Civile) – Tutela possessoria – Coniugi divorziatiCasa coniugale assegnata all’un coniuge – Beni immobili adiacenti (magazzino\ cantina e terreni agricoli) – Interdizione all’accesso e spossessamento dell’ex coniuge ‘non-assegnatario’ – Infondatezza – Azione di reintegrazione o spoglio\ Azione di manutenzione – Diritto di servitù di passaggio e diritto di proprietà – Esistenza di autonomo accesso ai fondi agricoli – Concessione in affitto – Irrilevanza – Pertinenza (magazzino\ cantina) della ex casa coniugale – Rilevanza esaustiva – Spoglio occulto o clandestino – Infondatezza – Manutenzione nel possesso – Esclusione

Rif. Leg.: art. 703 cod. proc. civ.; art. 817, 1168, 1170 cod. civ.;

[ Obiter dictum ] Il possessore avente qualità soggettiva di detentore qualificato del bene immobile, il cui possesso si qualifichi in termini di corpus possessionis, è comunque tenuto all’ottemperanza all’onere della prova qualora lamenti lo spoglio del possesso e ne richieda la reintegrazione o ne protesti la molestia nel possesso e ne pretenda la manutenzione a fronte delle condotte del proprietario del bene concesso in detenzione che ne conserva il possesso in termini di animus possidendi e del quale va dimostrato — da parte del detentore qualificato — l’egida propria dell’animus spoliandi; al contempo, il proprietario e possessore che abbia concesso il bene in detenzione qualificata è a sua volta tenuto all’ottemperanza all’onere della prova del medesimo elemento — dell’animus spoliandi — da parte del possessore avente la detenzione qualificata del bene, qualora ne lamenti azioni e condotte integranti lo spoglio del possesso o la molestia nel possesso a suo danno pretendendone la reintegrazione o la manutenzione. [ Fattispecie attinente a terreni agricoli concessi in godimento mediante contratto di affitto di fondo rustico e rispetto ai quali l’affittuario assume la posizione giuridica soggettiva di detentore qualificato, che gli deriva dal possesso concessogli, mentre il proprietario dei terreni concessi in affitto ne conserva la qualità giuridica soggettiva di possessore nei limiti dell’animus possidendi e non invece del corpus possessionis quale condizione riservata all’affittuario. ]

Cfr.: Cass. civ., 15.11.1982, n. 6103;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Seconda Civile - Sentenza 11/03/2021 - 08/04/2021 n. 901
Giudice unico estensore dr. Marco D'Orazi

Ingiunzione – Decreto ingiuntivo – Notificazione tardiva – Inefficacia dell’ingiunzione – Revoca del D.I. – Idoneità dell’opposizione a fini di atto introduttivo del giudizio a cognizione piena nel merito – Contratto di somministrazione – Fornitura di energia elettrica – Contratto ad esecuzione continuativa – Fatture insolute – Prescrizione breve – Prescrizione biennale (ex legge speciale) – Inapplicabilità – Prescrizione quinquennale – Dies a quo di decorrenza del termine: – scadenza delle singole fatture – Costituzione in mora: – atto interruttivo del decorso del termine – Debenza (An e Quantum debeatur) – Fondatezza

Rif. Leg.: art. 633, 645, 163 cod. proc. civ.;

La notifica tardiva del Decreto Ingiuntivo, pur determinando l’inefficacia dell’ingiunzione e la necessaria revoca del provvedimento monitorio, al contempo determina, sul piano dell’iter procedimentale ed in ragione dell’atto di opposizione proposto avverso il Decreto Ingiuntivo emesso e poi revocato, una fattispecie nel suo complesso idonea a costituire un valido atto introduttivo del giudizio a cognizione piena nel merito e avente ad oggetto, quale thema decidendum, la posizione giuridica soggettiva posta a base dell’ingiunzione e del provvedimento comunque emesso in esito all’azione esercitata formalmente in via monitoria.



 
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