Massimatore: dr. Pierluigi Moscone
Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Seconda Civile - Ordinanza 23/02/2021 - 23/02/2021
Giudice Unico estensore dr.ssa Carolina Gentili
Possesso (mat. Civile) – Tutela possessoria – Coniugi divorziati – Casa coniugale assegnata all’un coniuge – Beni immobili adiacenti (magazzino\ cantina e terreni agricoli) – Interdizione all’accesso e spossessamento dell’ex coniuge ‘non-assegnatario’ – Infondatezza – Azione di reintegrazione o spoglio\ Azione di manutenzione – Diritto di servitù di passaggio e diritto di proprietà – Esistenza di autonomo accesso ai fondi agricoli – Concessione in affitto – Irrilevanza – Pertinenza (magazzino\ cantina) della ex casa coniugale – Rilevanza esaustiva – Spoglio occulto o clandestino – Infondatezza – Manutenzione nel possesso – Esclusione
Rif. Leg.: art. 703 cod. proc. civ.; art. 817, 1168, 1170 cod. civ.;
In esito a divorzio, l’assegnazione dell’ex casa familiare determina che i beni aventi natura di pertinenza della predetta abitazione seguano le sorti del bene principale senza che l’ex coniuge al quale la casa non sia stata assegnata, ma che sia proprietario o comproprietario e possessore dei beni ( principale e pertinenziale ), possa lamentare l’illegittima interdizione all’accesso ed invocarne fondatamente la tutela possessoria. Viceversa, riguardo ai beni adiacenti e fisicamente comunicanti con la ex casa coniugale ma che non ne costituiscano pertinenza, la posizione giuridica soggettiva dell’ex coniuge non assegnatario della ex abitazione familiare, in quanto proprietario e possessore dei beni, è connotata da titolo all’azione di reintegrazione del possesso o di manutenzione nel possesso, dovendo però dimostrare l’effettivo spoglio occulto o clandestino o violento ovvero la molestia subita da parte dell’altro ex coniuge in danno della sua qualità soggettiva di possessore. [ Fattispecie attinente a magazzino\cantina costituente pertinenza della ex casa coniugale nonché a terreni agricoli immediatamente adiacenti — senza soluzione di continuità — all’ex dimora familiare e costituenti oggetto di un’unica e comprensiva recinzione insieme all’edificio abitativo ma non aventi natura di pertinenza, nonché aventi autonomo accesso rispetto a quello comune alla ex casa coniugale e praticabile sia per l’accesso alla casa e al magazzino\cantina sia per l’accesso ai terreni agricoli — quest’ultimi, però, autonomamente raggiungibili attraverso altro passaggio diverso e prescindente da quello principale conducente all’ex casa coniugale. ]
Cfr.: Cass. civ., Sez. I, Sentenza 13.11.2009, n. 24104, (rv. 610169), sul sito web “Pluris on line”, Utet\ Cedam, ed. Wolters Kluwer Giuridica;