Massimatore: dott. Gianluigi Morlini (Tribunale di Reggio Emilia)
Tribunale Ordinario di REGGIO EMILIA - Sentenza 27/04/2022 - 27/04/2022 n. 537
Giudice Estensore dr. Gianluigi Morlini - X e Y (avv. Salvati e Mazzotta) c. Neos s.p.a. (avv. Villaschi, Gatti e Chiarenza)
Trasporto aereo internazionale - ristoro indennitario previsto dall’articolo 7 Regolamento CE n. 261/2004 – estensione anche ai casi di ritardo del volo e non solo cancellazione - norma speciale di stretta interpretazione – necessità della presenza dei requisiti di cui all’articolo 3.
Rif. Leg.: Artt. 3 e 7 Reg CE n. 261/2004
In tema di trasporto aereo internazionale, il ristoro indennitario previsto dall’articolo 7 Regolamento CE n. 261/2004 senza dover provare alcun pregiudizio, che secondo l’interpretazione data dalla giurisprudenza eurounitaria riguarda anche il ritardo nel volo e non solo la cancellazione, rappresenta una norma speciale di stretta interpretazione; ed il risarcimento per il ritardo è comunque subordinato alla presenza dei requisiti di cui all’articolo 3, e cioè che i passeggeri sia siano presentati all’accettazione secondo le modalità stabilite e all’ora precedentemente indicata.