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Giurisprudenza di merito  Massimario - documenti in elenco n.  24
 

Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Seconda Civile - Sentenza 12/04 - 13/04/2022 n. 976 del 2022
Giudice Unico estensore dr. Marco D’Orazi

[APP G DI PACE BOLOGNA] Procedimento civile – Giudizio in grado di appello – Legittimazione passiva – Appellato – Rappresentante in I grado ex art.77 cpc – Legitimatio ad causamCitazione – Nullità dell’atto di citazione in I grado – Rimessione al primo giudice – Esclusione – Navigazione aerea – Cancellazione del volo – Evento eccezionale – Prova liberatoria – Esonero da responsabilità del vettore – [RIFORMA INTEGRALE]

Rif. Leg.: art. 159, 161, 164, 354 cpc;

Il principio normativo e dogmatico della conversione dei vizi di nullità delle sentenze oggetto di gravame in autonome ragioni ( specifici motivi ) del mezzo d’impugnazione determina, ex se, l’esclusione della rimessione della causa al giudice di primae curae da parte del giudice di appello adìto nell'ipotesi di nullità dell'atto di citazione che si sia verificata nel primo grado di giudizio e che sia stata dedotta quale motivo d'appello, e ciò quale normale conseguenza della nullità che, connotando di sé la citazione, si sia estesa alla sentenza resa e quindi al procedimento svoltosi a definizione del giudizio di merito di primo grado, dovendosi quindi ritenere — a fronte di una causa di invalidità radicale dell’atto introduttivo del giudizio comunicatasi, in modo esiziale, a tutto il procedimento di primo grado ed alla sentenza a conclusione del medesimo pronunziata — che il giudice di appello abbia il potere-dovere di rilevare la causa di nullità che contempli e coinvolga tutti gli atti ad essa successivi nonché il potere-dovere di decidere nel merito la causa previa rinnovazione degli atti nulli ad eccezione di quello introduttivo. Ne consegue che esclusivamente l’invalidità tout court della vocatio in ius verificatasi in primae curae legittimi il giudice di appello a trattare la causa nel merito, e cioè la radicale nullità dell’atto di citazione e non la mera nullità della notificazione dell’atto di citazione nel primo grado di giudizio, dovendosi al riguardo intendere il dettato normativo di cui all’articolo 354 del codice di procedura civile non altrimenti che in senso restrittivo e limitato ai casi in quel testo tipizzati e costituenti, quindi, un numerus clausus — un’enunciazione tassativa —, avendo inoltre ed esaustivamente il potere-dovere del giudice di appello — così come enunziato ai fini del trattenimento della causa e della sua decisione —, estensione e valore assorbente della volontà congiunta delle parti appellante ed appellata che da entrambe si sia eventualmente espressa nel senso della rimessione del giudizio al primo giudice, irrilevante essendo il riconoscimento e quindi l’assenso al riguardo formulati dalla parte appellata a fronte del motivo di appello con cui l’appellante abbia impugnato la sentenza di primo grado in ragione della nullità dell’atto di citazione tout court introduttivo del giudizio e della causa in primae curae.

Cfr.: Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza 12.10.2017, n. 24017 ; Cass. civ., Sez. III, Sentenza 08.06.2012, n. 9306 ; Cass. civ., Sez. II, Sentenza 13.12.2005, n. 27411 ; Cass. civ., Sez. Un., Sentenza 19.04.2010, n. 9217 in Foro it., 2010, 7-8, I, 2043 e in Guida al diritto 2010, 20, 54 ; recente in materia Cass. civ., Sez. Un., Sentenza 26.01.2022, n. 2258 ; provvedimenti editi sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Seconda Civile - Sentenza 12/04 - 13/04/2022 n. 976 del 2022
Giudice Unico estensore dr. Marco D’Orazi

[APP G DI PACE BOLOGNA] Procedimento civile – Giudizio in grado di appello – Legittimazione passiva – Appellato – Rappresentante in I grado ex art.77 cpc – Legitimatio ad causamCitazione – Nullità dell’atto di citazione in I grado – Rimessione al primo giudice – Esclusione – Navigazione aerea – Cancellazione del volo – Evento eccezionale – Prova liberatoria – Esonero da responsabilità del vettore – [RIFORMA INTEGRALE]

Rif. Leg.: art. 159, 161, 164, 354 cpc;

La nullità dell’atto di citazione nel primo grado di giudizio, che sia stata dedotta quale motivo di appello idoneo e rilevante a ché il giudice dell’impugnazione trattenga la causa e la decida nel merito, escludendo la rimessione della causa stessa e delle parti avanti il primo giudice — e ciò in applicazione del principio di conversione della nullità in motivo di gravame nonché considerando la proposizione dell’atto di appello quale atto di costituzione tardiva e ammissibile nel processo —, è ipotesi limitata — nel suo darsi in concreto e nei suoi effetti — al caso della nullità radicale o tout court della vocatio in ius, e quindi sicuramente quando sia omessa o assolutamente incerta o errata da parte attorea e nei confronti della parte convenuta l’indicazione del giudice adìto in primo grado nonché in tutti i casi in cui vi sia stata mancata conoscenza da parte del convenuto della pendenza del processo in primo grado con la dovuta ottemperanza all’onere della prova riguardo a tutte le circostanze incolpevoli e non ascrivibili alla parte che nel caso concreto abbiano determinato tale ignoranza, dovendosi invece ammettere — secondo la tassativa disposizione dell’articolo 354 del codice di rito — la rimessione della causa al primo giudice qualora con il motivo di appello sia stata dedotta non la nullità della citazione bensì la mancata conoscenza dell’atto di citazione per nullità della notificazione della vocatio in ius.

Cfr.: Cass. civ., Sez. Un., Sentenza 19.04.2010, n. 9217 in Foro it., 2010, 7-8, I, 2043 e in Guida al diritto 2010, 20, 54 ; recente in materia Cass. civ., Sez. Un., Sentenza 26.01.2022, n. 2258 ; provvedimenti editi sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Seconda Civile - Sentenza 12/04 - 13/04/2022 n. 976 del 2022
Giudice Unico estensore dr. Marco D’Orazi

[APP G DI PACE BOLOGNA] Procedimento civile – Giudizio in grado di appello – Legittimazione passiva – Appellato – Rappresentante in I grado ex art.77 cpc – Legitimatio ad causamCitazione – Nullità dell’atto di citazione in I grado – Rimessione al primo giudice – Esclusione – Navigazione aerea – Cancellazione del volo – Evento eccezionale – Prova liberatoria – Esonero da responsabilità del vettore – [RIFORMA INTEGRALE]

Rif. Leg.: art. 77, 342 cod. proc. civ.;

È legittima e valida la notificazione dell’atto di appello al rappresentante costituitosi ex articolo 77 del codice di procedura civile quale attore o convenuto nel giudizio di primo grado ed in quanto procuratore generale o procuratore speciale preposto per un determinato negozio o rapporto giuridico in forza del mandato conferitogli dal rappresentato, ricorrendo nella rappresentanza descritta un fenomeno pur sempre di legittimazione sostanziale del rappresentante del quale va quindi affermata la legitimatio ad causam, e ciò anche dal lato passivo del rapporto processuale quale stabilitosi in esito alla proposizione del gravame.

Cfr.: Cass. civ., Sez. Un., Sentenza 09.06.2011, n. 12538 in Giust. civ. 2011, 10, I, 2289 e in Foro it. 2011, 10, I, 2700 ; Cass. civ., Sez. Un., Sentenza 08.02.2001, n. 48 ; provvedimenti editi sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Seconda Civile - Sentenza 21 marzo - 24 marzo 2022, n. 773 del 2022
Giudice Unico estensore dr. Paolo Siracusano

Notificazione – D.I. – Notificazione: residenza – Nullità della notifica – Querela di falso – Proposizione avverso le dichiarazioni del pubblico ufficiale notificatore (Ufficiale Giudiziario) – Inammissibilità

Rif. Leg.: art. 139, 143, 221, 225, 650 cod. proc. civ.;

La notificazione del decreto ingiuntivo secondo il criterio della residenza dell’ingiunto — iter notificatorio che dia esito negativo per mancata identificazione del destinatario senza che si dia, al contempo, alcuna ulteriore attività di ricerca del destinatario tra quelle prescritte ex lege —, determina ipso iure la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, sopravvenienza a fronte della quale va dichiarata inammissibile la querela che sia proposta avverso le dichiarazioni del pubblico ufficiale notificatore ( l’Ufficiale Giudiziario ) con le quali lo stesso abbia dato atto della non identificabilità dell’ingiunto destinatario della notificazione nella relata di notifica, potendosi perseguire lo scopo ultimo di invalidare l’ingiunzione illegittimamente comunicata ed illegittimamente portata nella sfera di conoscenza dell’ingiunto mediante l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, nonché ponendosi tale iniziativa processuale nei termini proprii dell’unicità del mezzo esperibile, secondo il diritto positivo, ai fini della declaratoria di nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo in ragione ed a causa della nullità della notificazione del provvedimento monitorio.

Cfr.: Cass. civ., Sez. III, Ordinanza 16.12.2021, n. 40467 in Guida al diritto 2022, 5 ; provvedimento edito sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Prima Civile - Sentenza 10 giugno - 10 giugno 2022, n. 2577 del 2022
Giudice Unico estensore dr. Edoardo Di Capua

Procedimento civile – Chiamata in causa del terzo – Istanza – Proposizione tardiva – Decadenza dalla facoltà – Conciliazione – Proposta transattiva del giudice – Mancata adesione – Fissazione di udienza di p.c. – Mediazione delegata – Disposizione ex officio iudicis di mediazione delegata – Applicabilità – Presentazione unilaterale della domanda ad organismo incompetente – Carenza di condizione di procedibilità – Declaratoria di improcedibilità del giudizio di merito avanti l’ago adìta – Spese giudiziali (mat. Civile) – Regolamento delle spese – Caratteri della controversia – Gravi ed eccezionali ragioni – Compensazione integrale

Rif. Leg.: art. 163, 183, 106, 269 cod. proc. civ.;

Benché l’istanza a fini di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo sia stata rivolta al giudice istruttore dalla parte attrice nella prima udienza di comparizione e trattazione della causa, secondo quanto esplicitamente le consente il quinto comma dell’articolo 183 del codice di procedura civile, il fatto che l’istanza stessa sia stata formalizzata con la memoria di cui al sesto comma del predetto articolo, e non invece nell’immediato contesto della prima udienza di comparizione e trattazione — in quanto istanza relativa ed attinente alle difese svolte dal convenuto nella comparsa di costituzione e risposta —, fa sì che non possa ritenersi integrata la condizione di ammissibilità della richiesta stessa che, in applicazione della medesima norma — ed in particolare secondo la legittima interpretazione del citato quinto comma —, esige che la proposizione dell’istanza rivolta al giudice a fini di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo ( ai sensi degli articoli 106 e 269 del codice di rito ) avvenga nel contesto della prima udienza di comparizione e trattazione della causa e non invece in esito ad essa e con una memoria di parte che, per quanto atto dalla medesima norma ammesso, viene a costituire ex lege limite ostativo al fine perseguito dalla parte poiché espressione di una volontà tardiva e come tale determinante la decadenza della parte dalla facoltà espressamente riconosciutale dal quinto comma dell’articolo 183 del codice di procedura civile, — e tutto ciò in ragione del richiamato presupposto ab imis di una istanza connessa alle difese contenute nella comparsa di costituzione e risposta della parte convenuta e da esse determinata rispetto all’avvenuto atto di citazione della parte attrice introduttivo del procedimento e del giudizio di merito.


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Prima Civile - Sentenza 10 giugno - 10 giugno 2022, n. 2577 del 2022
Giudice Unico estensore dr. Edoardo Di Capua

Procedimento civile – Chiamata in causa del terzo – Istanza – Proposizione tardiva – Decadenza dalla facoltà – Conciliazione – Proposta transattiva del giudice – Mancata adesione – Fissazione di udienza di p.c. – Mediazione delegata – Disposizione ex officio iudicis di mediazione delegata – Applicabilità – Presentazione unilaterale della domanda ad organismo incompetente – Carenza di condizione di procedibilità – Declaratoria di improcedibilità del giudizio di merito avanti l’ago adìta – Spese giudiziali (mat. Civile) – Regolamento delle spese – Caratteri della controversia – Gravi ed eccezionali ragioni – Compensazione integrale

Rif. Leg.: art. 4, 5 DLgs 28/2010 (“Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”);

La mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali — quale prevista dal decreto legislativo 28 del 2010 — può essere, per principio generale, legittimamente disposta ex officio dal giudice, e ciò anche al di fuori dei casi ex lege in cui ne sia previsto l’esperimento obbligatorio, e quindi e particolarmente in tutte le cause aventi ad oggetto diritti disponibili.

Cfr.: Tribunale Prato, Sez. civile, Ordinanza 16.01.2012, est. Raffaella Brogi, in Giurisprudenza di Merito 2012, 5, 1078 ; Tribunale Milano, Sez. IX civile, Ordinanza 14.10.2015 ; Tribunale Milano, Sez. IX civile, Ordinanza 29.10.2013, est. Giuseppe Buffone, in Diritto di Famiglia e delle Persone (Il) 2014, 1, 273, in Foro it. 2014, 4, I, 1319 e in Diritto & Giustizia 2013 ; provvedimenti editi sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Prima Civile - Sentenza 10 giugno - 10 giugno 2022, n. 2577 del 2022
Giudice Unico estensore dr. Edoardo Di Capua

Procedimento civile – Chiamata in causa del terzo – Istanza – Proposizione tardiva – Decadenza dalla facoltà – Conciliazione – Proposta transattiva del giudice – Mancata adesione – Fissazione di udienza di p.c. – Mediazione delegata – Disposizione ex officio iudicis di mediazione delegata – Applicabilità – Presentazione unilaterale della domanda ad organismo incompetente – Carenza di condizione di procedibilità – Declaratoria di improcedibilità del giudizio di merito avanti l’ago adìta – Spese giudiziali (mat. Civile) – Regolamento delle spese – Caratteri della controversia – Gravi ed eccezionali ragioni – Compensazione integrale

Rif. Leg.: art. 4, 5 DLgs 28/2010 (“Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”);

Il procedimento di mediazione a fini di conciliazione delle cause civili e commerciali — quale previsto dal decreto legislativo 28 del 2010 — che sia delegato ex officio iudicis, ovvero disposto nei casi in cui la legge ne prevede l’esperimento obbligatorio, o comunque che si dia su istanza o iniziativa di parte, qualora sia in concreto esperito proponendo domanda avanti ad un organismo di mediazione incompetente in quanto al di fuori del luogo — ed in ispecie, della circoscrizione — del giudice territorialmente competente in merito alla controversia in atto, — e ciò senza che vi sia al riguardo un’iniziativa congiunta delle parti concordi nel derogare al criterio di radicamento della procedura previsto ex lege, bensì si pervenga a tal esito in ragione di un’iniziativa unilaterale di parte —, ciò determina, — egualmente al mancato esperimento della procedura comunque delegata —, l’improcedibilità della domanda per il venir meno della condizione di procedibilità in cui il procedimento di mediazione, per espressa previsione del legislatore, consiste.

Cfr.: nell’ambito della giurisprudenza di merito, Tribunale Milano, Sez. IX civile, Ordinanza 29.10.2013, est. Giuseppe Buffone, in Diritto di Famiglia e delle Persone (Il) 2014, 1, 273, in Foro it. 2014, 4, I, 1319 e in Diritto & Giustizia 2013 ; Tribunale Mantova, Sez. II civile, Sentenza 03.11.2015, n. 1049, est. Laura Fioroni,
nell’ambito della giurisprudenza di legittimità, Cass. civ., Sez. VI-3, Ordinanza 02.09.2015, n. 17480 in Diritto & Giustizia 2015, 3 settembre ; Cass. civ., Sez. Un., Sentenza 12.12.2014, n. 26242 in Giurisprudenza Commerciale 2015, 5, II, 970 , in Foro it. 2015, 3, I, 862 e in Diritto & Giustizia 2015, 15 aprile nonché in Responsabilità Civile e Previdenza 2015, 4, 1295 e in Banca Borsa Titoli di Credito 2015, 2, II, 113 ; Cass. civ., Sez. Un., Sentenza 12.12.2014, n. 26243 in Giurisprudenza Commerciale 2015, 5, II, 970 e in Banca Borsa Titoli di Credito 2015, 2, II, 113 ; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza Interlocutoria 03.07.2013, n. 16630 in Guida al diritto 2013, 36, 96 ; Cass. civ., Sez. III, Sentenza 16.05.2006, n. 11356 in Dir. e prat. soc. 2006, 22, 84 ;
provvedimenti, sia di merito sia di legittimità, editi sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 3 dicembre 2021 - 3 febbraio 2022, n. 249 del 2022
Presidente del Collegio dr.ssa Paola Montanari, Consigliere relatore estensore dr. Rosario Lionello Rossino

[APP TRIB PARMA] Appello civile – Inammissibilità del gravame per irragionevolezza – Eccezione ex art.348 bis cpc inammissibile – Procedimento a partecipazione obbligatoria del P.M. – Separazione personale dei coniugi – Addebito di colpa – Relazione extra coniugale – Prova testimoniale della confessione stragiudiziale a terzo – Rilevanza esaustiva – [REIEZIONE] [CONFERMA]

Rif. Leg.: art. 70, 348 bis cod. proc. civ.; art. 150, 151 cod. civ.;

L’eccezione ex articolo 348 bis del codice di procedura civile, di inammissibilità del gravame per irragionevolezza — ictu oculi — dei motivi d’impugnazione, non è ammissibile nei procedimenti avanti il giudice di appello riguardo ai quali sia previsto l’intervento obbligatorio dell’organo del Pubblico Ministero. [ Fattispecie attinente a giudizio avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi. ].

Cfr.: Cass. civ., Sez. Lav., Sentenza 19.04.2022, n. 12453 in Redazione Giuffrè, 2022 ; Cass. civ., Sez. Un., Sentenza 02.02.2016, n. 1914 in Diritto & Giustizia 2016, 8 giugno ; provvedimenti editi sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 3 dicembre 2021 - 3 febbraio 2022, n. 249 del 2022
Presidente del Collegio dr.ssa Paola Montanari, Consigliere relatore estensore dr. Rosario Lionello Rossino

[APP TRIB PARMA] Appello civile – Inammissibilità del gravame per irragionevolezza – Eccezione ex art.348 bis cpc inammissibile – Procedimento a partecipazione obbligatoria del P.M. – Separazione personale dei coniugi – Addebito di colpa – Relazione extra coniugale – Prova testimoniale della confessione stragiudiziale a terzo – Rilevanza esaustiva – [REIEZIONE] [CONFERMA]

Rif. Leg.: art. 143, 150, 156, 2697, 2721, 2735 cod. civ.; art. 244, 246, 253 cod. proc. civ.;

Nella separazione personale dei coniugi è legittimo l’accertamento della relazione extra coniugale cui si pervenga mediante deposizione “de relato ex parte”, la quale, riferendo circostanze sfavorevoli alla parte medesima, ha natura giuridica di prova testimoniale il cui contenuto consiste nell’avvenuta confessione stragiudiziale fatta al terzo deponente in merito alla condotta contraria ai doveri vigenti tra coniugi ed inottemperante rispetto al rapporto di coniugio quale stabilito ex lege, e in quanto tale testimonianza liberamente apprezzabile dal giudice a fini decisori ed in ispecie riguardo al conseguente addebito di colpa, e quindi anche al fine generale dell’integrazione del requisito della sopravvenuta intollerabilità nella prosecuzione della convivenza matrimoniale quale presupposto imprescindibile per la pronunzia della sentenza di separazione personale dei coniugi.

Cfr.: Cass. civ., Sez. III, Ordinanza 08.04.2020, n. 7746, in Foro it. 2020, 9, I, 2773 e in Guida al diritto 2020, 19, 55; provvedimento rinvenibile sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 19 luglio - 22 settembre 2022, n. 1898 del 2022
Presidente del Collegio dr.ssa Paola Montanari, Consigliere relatore estensore dr.ssa Antonella Allegra

Arbitrato – Arbitro unico – Arbitrato rituale – Rapporto lavorativo compreso nel rapporto societario – Competenza dell’arbitro (clausola compromissoria) – Lodo arbitrale – Annullamento di delibera del C.d.A. di Società Cooperativa di esclusione del socio lavoratore – Reintegrazione nei rapporti societari e lavorativo – Errores in iudicando et Errores in procedendoImpugnazione del lodo arbitrale – i) pronunzia su rapporto e controversia di lavoro – ii) esorbitanza della pronunzia rispetto alla convenzione arbitrale – Violazione di regole di diritto relative al merito della controversia – Preclusione – Nullità del lodo – Infondatezza – Rapporto di lavoro ascritto ai rapporti mutualistici societari – Legittimità della reintegrazione

Rif. Leg.: art. 348 bis, 806, 808 ter cod. proc. civ.;

[ Obiter dictum ] La norma di cui all’articolo 348 bis del codice di procedura civile che prevede e disciplina l’inammissibilità dell’appello per irragionevolezza del proposto gravame non è applicabile nei procedimenti che abbiano ad oggetto l’impugnazione del lodo arbitrale avanti la Corte di merito di II grado in quanto, intesa in senso strettamente dogmatico e di necessaria stretta interpretazione, la norma in discorso va ritenuta applicabile — avuto riguardo al suo portato letterale e sistematico — esclusivamente nel giudizio di appello strettamente inteso, ossia in senso tecnico, quale gravame esercitabile avverso il provvedimento reso in primae curae dall’autorità giurisdizionale civile ordinaria, e non invece nel procedimento in cui sia contestato il lodo arbitrale — e nei limiti in cui tale facoltà di impugnazione è ammessa —, mezzo dell’appello, quale previsto dagli articoli 323 e seguenti del codice di rito, che non rappresenta, sia sul piano sostanziale sia su quello formale, un giudizio definibile “a critica vincolata” e prescindente, per definizione, dal merito della definizione impugnata — com’è per il mezzo proponibile avverso la decisione arbitrale —, bensì giudizio connotato proprio dalla peculiare e principale facoltà di critica nel merito della decisione assunta in primae curae, con carattere di “revisio prioris instantiae” retto dal principio del “tantum devolutum quantum appellatum”, e a cui esclusivamente compete l’applicabilità dell’articolo 348 bis previsto dal codice di rito in quanto imprescindibilmente asserita — seppur ictu oculi — proprio dal merito della decisione di primo grado assunta dall’autorità giurisdizionale ordinaria.


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 19 luglio - 22 settembre 2022, n. 1898 del 2022
Presidente del Collegio dr.ssa Paola Montanari, Consigliere relatore estensore dr.ssa Antonella Allegra

Arbitrato – Arbitro unico – Arbitrato rituale – Rapporto lavorativo compreso nel rapporto societario – Competenza dell’arbitro (clausola compromissoria) – Lodo arbitrale – Annullamento di delibera del C.d.A. di Società Cooperativa di esclusione del socio lavoratore – Reintegrazione nei rapporti societari e lavorativo – Errores in iudicando et Errores in procedendoImpugnazione del lodo arbitrale – i) pronunzia su rapporto e controversia di lavoro – ii) esorbitanza della pronunzia rispetto alla convenzione arbitrale – Violazione di regole di diritto relative al merito della controversia – Preclusione – Nullità del lodo – Infondatezza – Rapporto di lavoro ascritto ai rapporti mutualistici societari – Legittimità della reintegrazione

Rif. Leg.: art. 829 cod. proc. civ.; art. 34, 36 D. Lgs.vo 5/2003; art. 24 DLgs 40/2006; art. 2377, 2388 cod. civ.;

Il giudizio arbitrale secondo diritto non incontra un limite oggettivo quando alla sua competenza sia demandata l’espressione di volontà delle società e quindi quando sia instaurato un “arbitrato societario” — intendendosi con ciò quello che abbia ad oggetto decisioni societarie — il quale, certamente ammissibile con riguardo a delibere dell’assemblea dei soci, è senz’altro ammissibile quando, per convenzione statutaria o in assenza della stessa, demandate agli arbitri siano delibere consiliari, quali quelle del consiglio di amministrazione delle società ( C.d.A. ), compiutamente definendosi, in via consequenziale, il principio della certa impugnabilità del lodo arbitrale che abbia statuito sulle deliberazioni assembleari e consiliari anche per errores in iudicando, recependo esaustivamente la comune disciplina vigente in materia societaria in merito allimpugnazione — avanti l’autorità giurisdizionale ordinaria — sia delle delibere assembleari sia delle delibere consiliari, e ciò anche qualora la clausola compromissoria preveda che l’arbitrato venga deciso secondo equità, ulteriore e possibile limite oggettivo superato ex lege e secondo l’interpretazione nomofilattica consolidata.

Cfr.: Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 24.05.2022, n. 16780 ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 03.01.2013, n. 28 in Riv. arbitrato 2013, 3, 709 ; provvedimenti editi sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Prima Civile - Sentenza 19 luglio - 22 settembre 2022, n. 1898 del 2022
Presidente del Collegio dr.ssa Paola Montanari, Consigliere relatore estensore dr.ssa Antonella Allegra

Arbitrato – Arbitro unico – Arbitrato rituale – Rapporto lavorativo compreso nel rapporto societario – Competenza dell’arbitro (clausola compromissoria) – Lodo arbitrale – Annullamento di delibera del C.d.A. di Società Cooperativa di esclusione del socio lavoratore – Reintegrazione nei rapporti societari e lavorativo – Errores in iudicando et Errores in procedendoImpugnazione del lodo arbitrale – i) pronunzia su rapporto e controversia di lavoro – ii) esorbitanza della pronunzia rispetto alla convenzione arbitrale – Violazione di regole di diritto relative al merito della controversia – Preclusione – Nullità del lodo – Infondatezza – Rapporto di lavoro ascritto ai rapporti mutualistici societari – Legittimità della reintegrazione

Rif. Leg.: art. 409, 806, 817, 819, 829 cod. proc. civ.; art. 34, 36 D. Lgs.vo 5/2003; art. 24 D. Lgs.vo 40/2006; art. 2377, 2378, 2388, 2533 cc; art. 8 Lg. 604/1966;

Il lodo arbitrale con il quale sia annullata la delibera consiliare ( del Consiglio di Amministrazione ) con la quale il socio-lavoratore sia stato escluso dalla società cooperativa in assenza di comunicazione di un separato atto di licenziamento, costituisce decisione legittima pur costituendo pronunzia su rapporto e controversia di lavoro, non sussistendo competenza indeclinabile, in merito, del giudice del lavoro con applicazione esclusiva del relativo rito speciale, nonché ed al contempo palesandosi la legittimità della pronunzia arbitrale che reintegrando il socio escluso nel rapporto di lavoro ritenga quest’ultimo ascritto ai rapporti mutualistici societari dei quali se ne perviene alla ricostituzione ed all’efficacia. Ne consegue che l’impugnazione del lodo per incompetenza dell’arbitro in ragione della decisione assunta con riguardo al rapporto lavorativo del socio di società cooperativa ritenuto compreso nel rapporto societario — con primazia informatrice di quest’ultimo quanto alla situazione giuridica soggettiva del socio —, nonché l’impugnazione del lodo sempre con riguardo a tali esiti ma allegando un’inesatta interpretazione della clausola compromissoria che riservi al giudizio arbitrale le controversie che comunque possano insorgere tra il socio e la società cooperativa, si rivelano motivi di impugnazione infondati e come tali inidonei ai fini di una pronunzia del giudice ordinario civile adìto di illegittimità e particolarmente di nullità del lodo reso a definizione del giudizio arbitrale che abbia dichiarato nulla la delibera societaria consiliare di esclusione del socio.

Cfr.: Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza 18.11.2021, n. 35341 in Rivista dei Dottori Commercialisti 2022, 1, 103 ; Cass. civ., Sez. Un., Sentenza 20.11.2017, n. 27436 in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro 2018, 2, II, 317 , in Diritto delle Relazioni Industriali 2018, 1, 280 , inoltre in Giurisprudenza Commerciale 2018, 4, II, 649 nonché in Foro it. 2018, 11, I, 3677 e in Diritto & Giustizia 2017, 21 novembre ; Cass. civ., Sez. Lavoro, Ordinanza 25.01.2019, n. 2224 ; provvedimenti editi sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Corte d’Appello di Bologna, Sezione Seconda Civile - Sentenza 14 gennaio - 14 gennaio 2022, n. 89 del 2022
Presidente del Collegio dr.ssa Maria Cristina Salvadori Consigliere relatore estensore dr.ssa Mariacolomba Giuliano

[APP TRIB BOLOGNA] Appello civile – Responsabilità civile del magistrato – Esclusione in primae curaeAtto di appello – Richiamo generico alla comparsa depositata in I grado – Motivi di appello – Carenza argomentativa – Insussistenza di motivi d’impugnazione prevalente sull’assenza di specificità dei motivi – Gravame inammissibile – Spese giudiziali (mat. Civile) – Responsabilità processuale aggravata – Colpa grave nell’esercizio del gravame – Condanna a pena equitativamente determinata – [INAMMISSIBILITÀ]

Rif. Leg.: art. 96, 342 cod. proc. civ.;

L’atto di appello che si sostanzi in un richiamo generico alle deduzioni, eccezioni e conclusioni proprie della comparsa di costituzione e risposta depositata nel primo grado di giudizio, nonché, i motivi di appello che prescindano da una individuazione delle questioni e dei punti così come proprii e peculiari della decisione resa a definizione del primo grado di giudizio valutandoli, e quindi dimettendo, in tal modo, il compito ed il fine di assolvere ad una funzione argomentativa della sentenza assunta in primae curae ed al contempo mancando di pervenire — rinunziandovi — alla confutazione delle statuizioni in cui abbia esitato l’apprezzamento in fatto ed in diritto compiuto dal giudice adìto nel precedente grado processuale in merito sia alla fattispecie concreta sia alla fattispecie astratta di cui sia stata fatta applicazione relativamente al thema decidendum — quale enucleatosi con la proposizione della domanda e l’esercizio dell’azione —, dà luogo, una tale prospettazione, ad una evidente e complessiva carenza quanto al compimento da parte dei motivi di appello dello scopo e funzione loro proprii, in quanto non volti né diretti ad enucleare i punti decisi evidenziandone e le criticità e esprimendone, quindi, in modo consequenziale, la contestazione e le sue ragioni, e ciò, più che in una carente o assente “specificità dei motivi” di appello — quale requisito stabilito ex lege ai fini di una legittima e valida proposizione del gravame —, si risolve non altrimenti che in una insussistenza dei motivi di impugnazione prevalente sulla mancanza del richiesto carattere e requisito “specifico” quale elemento connotante, in iure, il motivo di gravame, conducendo parimenti ed egualmente alla inammissibilità dell’appello ma anche, connotando di colpa grave l’esercizio del potere d’impugnazione — per l’evidente carenza di diligenza compatibile in modo tangibile, ex ante, con la consapevole infondatezza ed inammissibilità dell’azione esercitata —, e con ciò determinando un abuso dello strumento processuale in modo esplicito, posto l’ulteriore grado di processo vanamente ed inutilmente aperto, e legittimando al contempo il giudice di appello alla statuizione di condanna della parte appellante a titolo di responsabilità processuale aggravata ed in ispecie a pena equitativamente determinata che il giudice stesso pronunzi ex officio in esito alla declaratoria di inammissibilità del gravame e secondo il disposto di cui all’ultimo comma dell’articolo 96 del codice di procedura civile.

Cfr.: nell’ambito della giurisprudenza di merito felsinea, sull’abuso del processo mediante proposizione di gravame, Corte d’Appello, Sez. I civile, Sentenza 11.10 - 24.10.2022, n. 2134/2022, est. dr.ssa Annarita Donofrio; Corte d’Appello, Sez. I civile, Sentenza 15.03 - 28.03.2022, n. 700/2022, est. dr. Rosario Lionello Rossino; Corte d’Appello, Sez. III civile, Sentenza 15.02 - 14.03.2022, n. 586/2022, est. dr. Luciano Varotti; Corte d’Appello, Sez. II civile, Sentenza 08.02 - 16.02.2022, n. 292/2022, est. dr.ssa Mariacolomba Giuliano; Corte d’Appello, Sez. III civile, Sentenza 21.05 - 09.08.2022, n. 2317/2022, est. dr.ssa Lucia Ferrigno; Corte d’Appello, Sez. II civile, Sentenza 19.03 - 23.04.2019, n. 1356/2019, est. dr.ssa Maria Cristina Salvadori; Corte d’Appello, Sez. II civile, Sentenza 02.02 - 23.02.2022, n. 566/2018, est. dr.ssa Bianca Maria Gaudioso; Corte d’Appello, Sez. I civile, Sentenza 02.05 - 11.05.2017, n. 1080/2017, est. dr. Francesco Parisoli;
nell’ambito della giurisprudenza di legittimità, specificamente sul tema di cui alla massima, Cass. civ., Sez. VI-1, Ordinanza 17.07.2020, n. 15333 ; in senso conforme Cass. civ., Sez. Tributaria, Sentenza 23.05.2019, n. 14035 ; in termini generali sul tema, Cass. civ., Sez. Un., Sentenza 20.04.2018, n. 9912 ; provvedimenti della Corte di Cassazione rinvenibili sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Seconda Civile - Ordinanza 19 settembre - 19 settembre 2022
Giudice Unico estensore dr.ssa Carolina Gentili

Azienda – Affitto di ramo d’azienda – Recesso dell’affittuario – Offerta di riconsegna per intimazione – Offerta reale del saldo (canoni di affitto) (Mora credendi)Provvedimenti cautelari – Urgenza – Istanza cautelare d’urgenza del debitore a fini di inibitoria dell’escussione della fideiussione (“a prima richiesta”) – Carattere abusivo dell’escussione (exceptio doli generalis) – Integrazione del fumus boni iuris e del periculim in mora

Rif. Leg.: art. 1209, 1375, 1591, 1944, 1957 cod. civ.; art. 21, 32, 669 octies, 700 cod. proc. civ.; art. 111 Cost.;

Il debitore principale è legittimato all’istanza cautelare formulata in via d’urgenza — ex articolo 700 del codice di procedura civile — a fini di inibitoria avverso l’escussione della garanzia fideiussoria da parte del creditore garantito in ragione dell’abuso del diritto, da parte di quest’ultimo, a seguito della sua messa in mora ( mora credendi ) e della legittima aspettativa del debitore che ne sia conseguita, e ciò nonostante la fattispecie negoziale si connoti in termini di contratto autonomo di garanzia e quindi di fideiussione prestata “a prima richiesta” che esclude, per disciplina normativa e principio dottrinale ( dogmatico ) invalso, che il debitore principale possa elevare eccezioni — se non in termini di exceptio doli generalis — nei confronti del creditore garantito e del garante fideiussore, ciò che comunque perviene a validità ed efficacia — e quindi alla concessione della misura cautelare della inibitoria — per i motivi, d’ordine sostanziale e rilevanti in termini di fumus boni iuris e di periculum in mora, della condotta abusiva del creditore ed al contempo contraria al principio di buona fede contrattuale nell’escutere la garanzia fideiussoria prestatagli a fronte della dimostrata assenza di insolvenza che gli sia stata rappresentata dal debitore.

Cfr.: Cass. civ., Sez. Un., Sentenza 18.02.2010, n. 3947 in Foro it. 2010, 10, I, 2799 , in Giust. civ. 2010, 6, I, 1349 (nota a sentenza) , in Giust. civ. 2010, 11, I, 2489 (nota a sentenza) , in Banca borsa tit. cred. 2010, 3, II, 257 (nota a sentenza), in Banca borsa tit. cred. 2010, 4, II, 425 (nota a sentenza) , in Riv. notariato 2010, 5, 1353 , in Dir. economia assicur. (dal 2012 Dir. e Fiscalità assicur.) 2011, 1, 227 , in Giust. civ. 2011, 2, I, 497 (nota a sentenza) ; Cass. civ., Sez. Tributaria, Sentenza 12.09.2012, n. 15216 ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 31.07.2015, n. 16213 in Diritto & Giustizia 2015, 3 agosto (nota a sentenza) ; provvedimenti editi sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Seconda Civile - Ordinanza 19 settembre - 19 settembre 2022
Giudice Unico estensore dr.ssa Carolina Gentili

Azienda – Affitto di ramo d’azienda – Recesso dell’affittuario – Offerta di riconsegna per intimazione – Offerta reale del saldo (canoni di affitto) (Mora credendi)Provvedimenti cautelari – Urgenza – Istanza cautelare d’urgenza del debitore a fini di inibitoria dell’escussione della fideiussione (“a prima richiesta”) – Carattere abusivo dell’escussione (exceptio doli generalis) – Integrazione del fumus boni iuris e del periculim in mora

Rif. Leg.: art. 1209, 1375, 1591, 1944, 1957 cod. civ.; art. 21, 32, 669 octies, 700 cod. proc. civ.; art. 111 Cost.;

Nell’ottica propria e specifica di un contratto di affitto di ramo d’azienda, l’inibitoria all’escussione della fideiussione prestata da un istituto di credito con contratto autonomo di garanzia — e quindi “a prima richiesta” — può essere legittimamente domandata dall’affittuario l’azienda, debitore principale, a titolo di provvedimento cautelare d’urgenza — ex articolo 700 del codice di rito — nei confronti del concedente l’azienda ( affittante ) e creditore garantito che intenda escutere la fideiussione con condotta contraria a buona fede contrattuale, e ciò sul presupposto sostanziale dell’exceptio doli generalis sollevata in modo altrettanto legittimo dal debitore principale stesso — di norma escluso per definizione dall’esercizio di tale facoltà in tale contesto negoziale — concorrendo la fondata allegazione, — commisurata alla cognizione sommaria richiesta in sede cautelare —, del fumus boni iuris, ossia dell’apparente infondatezza della pretesa creditoria posta a base del rifiuto opposto dal creditore garantito ( concedente ) di restituzione della fideiussione al debitore ovvero della agita richiesta di escussione della garanzia già formulata al garante fideiussore, infondatezza avvalorata dalla condotta restitutoria del debitore che abbia vanamente sollecitato il creditore dando luogo, significativamente, alla mora credendi — in quanto utilmente esperita l’offerta di riconsegna del bene ( il ramo d’azienda ) e l’offerta reale dei canoni dovuti peraltro solo attraverso l’intervento dell’Ufficiale Giudiziario —, elementi idonei, sul piano del fumus boni iuris, ad evidenziare una condotta abusiva del creditore ( concedente ) e perciò l’abuso del diritto nell’escussione in atto della fideiussione — lesiva, quindi ed in tal modo, della legittima aspettativa determinatasi nel debitore — unitamente all’irreparabile o grave danno che deriverebbe in modo conseguentemente gratuito all’attività lavorativa o professionale o imprenditoriale del debitore stesso dall’attuazione della escussione della garanzia fideiussoria, ciò rappresentando l’elemento fattuale idoneo ad integrare il requisito proprio del periclum in mora ai fini della esaustiva ricorrenza dei presupposti richiesti per la concessione della misura cautelare d’urgenza. Ne deriva, sul piano generale ed aspecifico, che pur in presenza di un contratto autonomo di garanzia — o fideiussione a prima richiesta — il debitore principale non è radicalmente escluso, anche sul piano dei provvedimenti cautelari, dalla facoltà di opporsi alla escussione della fideiussione in ragione dell’unilaterale volontà del creditore garantito e dalla posizione sostanzialmente estranea alla facoltà di eccepire quale propria del garante fideiubente.

Cfr.: Cass. civ., Sez. Un., Sentenza 18.02.2010, n. 3947 in Foro it. 2010, 10, I, 2799 , in Giust. civ. 2010, 6, I, 1349 (nota a sentenza) , in Giust. civ. 2010, 11, I, 2489 (nota a sentenza) , in Banca borsa tit. cred. 2010, 3, II, 257 (nota a sentenza), in Banca borsa tit. cred. 2010, 4, II, 425 (nota a sentenza) , in Riv. notariato 2010, 5, 1353 , in Dir. economia assicur. (dal 2012 Dir. e Fiscalità assicur.) 2011, 1, 227 , in Giust. civ. 2011, 2, I, 497 (nota a sentenza) ; Cass. civ., Sez. Tributaria, Sentenza 12.09.2012, n. 15216 ; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 31.07.2015, n. 16213 in Diritto & Giustizia 2015, 3 agosto (nota a sentenza) ; provvedimenti editi sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Seconda Civile - Sentenza 22 febbraio - 4 marzo 2022, n. 571 del 2022
Giudice Unico estensore dr.ssa Elisabetta Candidi Tommasi

Contratti in generale – Contratto di fornitura – Risoluzione per inadempimento: diffida ad adempiere – Diffida del fornitore – Fondatezza parziale – Risoluzione per inadempimento: eccezione di inadempimento – Eccezione di inadempimento del fornito – Fondatezza parziale – Clausola penale – Abuso di riempimento (Abuso “di biancosegno”) – Riempimento del foglio absque pactis – Esclusione – Riempimento del foglio contra pacta – Fondatezza – Onere della proposizione della Querela di falso – Insussistenza – Inapplicabilità della penale;

Rif. Leg.: art. 1454, 1460, 1382, 1384 cod. civ.; art. 221 cod. proc. civ.;

La clausola penale che sia stata inserita nel regolamento negoziale — concluso in forma di scrittura privata — mediante abusivo riempimento del foglio ( della pagina ) nello spazio lasciato in bianco dalle parti — con compimento in tal modo del c.d. “abuso di biancosegno” — e ciò in particolare contra pacta, al di là ed al di fuori degli accordi intercorrenti tra le parti, ossia, in modo difforme dalle volontà espresse dalle parti e da queste quindi non consentito, dà luogo — tale disegno dello schema contrattuale e la clausola penale così inserita nel rapporto giuridico — ad una norma negoziale direttamente inapplicabile alla disciplina del contratto che pur verrebbe a completare, ed essendo nel suo contesto priva di forza cogente non necessita della querela di falso dalla parte che l’abbia a subire, — seppure ed in quanto si tratti, in ispecie, di inadempimento del mandatum ad scribendum conferito dal sottoscrittore a chi deve riempire il documento —, diversamente essendo il caso in cui la clausola penale sia stata inserita absque pactis, nel coerente contesto del complessivo accordo negoziale costituendone però fonte di una falsità materiale e necessitando, ai fini della sua inoperatività in danno della parte interessata, dell’ottemperanza di quest’ultima all’onere della proposizione di querela di falso e del conseguente accertamento che essa comporta.

Cfr.: Cass. civ., Sez. Un., Sentenza 13.10.1980, n. 5459 in Giust. civ. 1980, I, 2361 e in Foro it. 1980, I, 2699 e in Giust. civ. 1981, I, 2713 ; Cass. civ., Sez. III, Sentenza 01.09.2010, n. 18989 in Arch. locazioni 2010, 6, 592 ; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza 17.01.2018, n.899 in Diritto & Giustizia 2018, 18 gennaio ; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza 22.08.2019, n. 21587 ; provvedimenti rinvenibili sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Seconda Civile - Sentenza 25 maggio - 8 giugno 2022, n. 1514 del 2022
Giudice Unico estensore dr.ssa Carolina Gentili

[APP G DI PACE BOLOGNA] Competenza e giurisdizione civile – Giurisdizione italiana verso lo straniero – Contratto di trasporto aereo internazionale – Inadempimento – Radicamento della causa avanti l’ago civile italiana – Legittimità – Obbligazioni – Inadempimento nel trasporto aereo internazionale – Credito da indennizzo – Cessione del credito – Conclusione verbale del contratto – Notifica al debitore ceduto – Cessione a titolo gratuito – Nullità del contratto di cessione – Insussistenza – Navigazione aerea – Contratto di trasporto aereo internazionale – Ritardo nel volo aereo (inadempimento) – Credito da compensazione pecuniaria – Società cessionaria del credito – Carenza di legitimatio ad causam – Infondatezza – [RIFORMA PARZIALE]

Rif. Leg.: art. 7, 25 Reg. UE 1215/2012; art. 115 RD 773/1931 (TULPS); art. 106, 114 quinquies, 114 novies D. Lgs.vo 385/1993 (TUB); art. 2 D.M. 2.4.2015, n. 53; art. 3, 6, 7 Reg. CE 261/2004; art. 33, 49 Convenzione Montreal 28.5.1999 (ratifica Lg. 12/2004); art. 5 Convenzione Bruxelles 27.9.1968 (ratifica Lg. 804/1976); art. 1, 3, 6 Dir. 93/13/CEE; Dir. 87/102/CEE; Reg. CE 44/2001;

Con riguardo al contratto di trasporto internazionale di persone non opera la clausola in esso inserita di “proroga della giurisdizione” a favore dello Stato in cui ha sede la Compagnia aerea autrice della prestazione di trasporto qualora vi sia stato inadempimento, da parte del vettore, all’obbligazione assunta nei confronti del trasportato, prevalendo, quale criterio di radicamento della competenza giurisdizionale applicabile al caso concreto il luogo di esecuzione del contratto di trasporto concluso tra le parti, e quindi ed in particolare, il luogo di partenza o di arrivo quale prestabilito al viaggio. Legittimamente e validamente il trasportato potrà perciò esercitare le proprie ragioni nei confronti della Compagnia aerea non secondo l’esclusivo principio della prorogatio iurisdictionis, volto a sancire l’indefettibile competenza dell’autorità giurisdizionale propria dello stato della Compagnia aerea, bensì radicando il giudizio secondo l’alternativo criterio del luogo di partenza o del luogo di arrivo come stabiliti e previsti nel contratto di trasporto concluso, riconoscendo e rimettendo al giudice in tal modo individuato ed adìto l’esclusiva giurisdizione ed il potere-dovere di decisione in merito all’inadempimento contrattuale attribuito al vettore e perciò imputato alla Compagnia aerea.

Cfr.: in particolare, per quanto riguarda le corti felsinee, ex multis, Trib. Bologna, Sez. II civile, Sentenza 15.06 - 16.06.2022, n. 1563/2022, est. dr.ssa Roberta Cinosuro; Trib. Bologna, Sez. II Civile, Sentenza 15.02 - 15.02.2022, n. 381/2022, est. dr.ssa Alessandra Cardarelli; Trib. Bologna, Sentenza 28.06 - 08.07.2022, n. 1637/2021, est. dr.ssa Roberta Cinosuro; Trib. Bologna, Sez. II civile, Sentenza 02.02 - 12.02.2022, n. 321/2022, est. dr. Marco Gattuso; Trib. Bologna, Sez. II civile, Sentenza 08.10 - 26.10.2020, n. 1499/2020, est. dr.ssa Elisabetta Candidi Tommasi; Trib. Bologna, Sez. II civile, Sentenza 09.04 - 15.04.2020, n. 586/2020, est. dr. Marco Gattuso; Trib. Bologna, Sez. II civile, Sentenza 16.12 - 20.12.2019, n. 2702/2019, est. dr. Marco D’Orazi; Trib. Bologna, Sez. II civile, Sentenza 04.11 - 13.12.2019, n. 2663/2019, est. dr. Antonio Costanzo; Trib. Bologna, Sez. II civile, Sentenza 30.11 - 03.12.2018, n. 3062/2018, est. dr.ssa Elisabetta Candidi Tommasi;

inoltre, per la giurisprudenza di legittimità, v. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza 26.05.2005, n. 11183 in Diritto marittimo 2007, 3, 810 e in Diritto dei trasporti 2007, 1, 147 ; provvedimento edito sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Seconda Civile - Sentenza 25 maggio - 8 giugno 2022, n. 1514 del 2022
Giudice Unico estensore dr.ssa Carolina Gentili

[APP G DI PACE BOLOGNA] Competenza e giurisdizione civile – Giurisdizione italiana verso lo straniero – Contratto di trasporto aereo internazionale – Inadempimento – Radicamento della causa avanti l’ago civile italiana – Legittimità – Obbligazioni – Inadempimento nel trasporto aereo internazionale – Credito da indennizzo – Cessione del credito – Conclusione verbale del contratto – Notifica al debitore ceduto – Cessione a titolo gratuito – Nullità del contratto di cessione – Insussistenza – Navigazione aerea – Contratto di trasporto aereo internazionale – Ritardo nel volo aereo (inadempimento) – Credito da compensazione pecuniaria – Società cessionaria del credito – Carenza di legitimatio ad causam – Infondatezza – [RIFORMA PARZIALE]

Rif. Leg.: art. 7, 25 Reg. UE 1215/2012; art. 2 D.M. 2.4.2015, n. 53; art. 3, 6, 7 Reg. CE 261/2004; art. 33, 49 Convenzione Montreal 28.5.1999 (ratifica Lg. 12/2004); art. 5 Convenzione Bruxelles 27.9.1968 (ratifica Lg. 804/1976); art. 1, 3, 6 Dir. 93/13/CEE; Dir. 87/102/CEE; Reg. CE 44/2001;

[ Obiter dictum ] In via di sintesi, riguardo al contratto di trasporto aereo internazionale di persone ed in particolare alla sua esecuzione ed al suo adempimento da parte del vettore, può dirsi operante, quanto alla competenza giurisdizionale applicabile nel caso di controversia, una variabile sempre legittima o un numerus clausus di ipotesi ammissibili — sul piano teorico e sistematico — che, prescindendo dalla primazia del principio della proroga della giurisdizione ( prorogatio iurisdictionis ) in favore esclusivo del giudice del luogo sede della Compagnia aerea di bandiera autrice del trasporto, identifichino l’autorità giurisdizionale civile competente a valutare l’esecuzione e l’adempimento del contratto i) nel giudice nazionale del trasportato, ovvero ii) nel giudice di una nazione cui non appartengano né il trasportato né il vettore, ovvero iii) nel giudice nazionale del vettore ovvero iv) nel giudice nazionale del vettore e del trasportato insieme, e tutto ciò quando quest’ultimo lamenti l’inadempimento del contratto di trasporto da parte del primo e quindi eserciti il proprio diritto alla compensazione secondo quanto riconosciutogli dal diritto comunitario e dal diritto interno.

Cfr.: Cass. civ., Sez. III, Ordinanza 26.05.2005, n. 11183 in Diritto marittimo 2007, 3, 810 e in Diritto dei trasporti 2007, 1, 147 ; provvedimento edito sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Seconda Civile - Sentenza 25 maggio - 8 giugno 2022, n. 1514 del 2022
Giudice Unico estensore dr.ssa Carolina Gentili

[APP G DI PACE BOLOGNA] Competenza e giurisdizione civile – Giurisdizione italiana verso lo straniero – Contratto di trasporto aereo internazionale – Inadempimento – Radicamento della causa avanti l’ago civile italiana – Legittimità – Obbligazioni – Inadempimento nel trasporto aereo internazionale – Credito da indennizzo – Cessione del credito – Conclusione verbale del contratto – Notifica al debitore ceduto – Cessione a titolo gratuito – Nullità del contratto di cessione – Insussistenza – Navigazione aerea – Contratto di trasporto aereo internazionale – Ritardo nel volo aereo (inadempimento) – Credito da compensazione pecuniaria – Società cessionaria del credito – Carenza di legitimatio ad causam – Infondatezza – [RIFORMA PARZIALE]

Rif. Leg.: art. 1260, 1264 cod. civ.; art. 7, 25 Reg. UE 1215/2012; art. 115 RD 773/1931 (TULPS); art. 106, 114 quinquies, 114 novies D. Lgs.vo 385/1993 (TUB); art. 2 D.M. 2.4.2015, n. 53; art. 3, 6, 7 Reg. CE 261/2004; art. 33, 49 Convenzione Montreal 28.5.1999 (ratifica Lg. 12/2004); art. 5 Convenzione Bruxelles 27.9.1968 (ratifica Lg. 804/1976); art. 1, 3, 6 Dir. 93/13/CEE; Dir. 87/102/CEE; Reg. CE 44/2001;

In ragione del contratto di trasporto aereo internazionale di persone, il diritto alla compensazione — statuito dal diritto comunitario e recepito dalla fonti di diritto interno riguardo al caso di inadempimento del vettore — costituisce un diritto di credito che può essere oggetto di valida cessione da parte del trasportato ( in qualità di cedente ) mentre, a compimento di tal esito negoziale, alla società cessionaria del credito che non finanzi il cedente — anticipandone il quantum dell’auspicato indennizzo, decurtato dalla percentuale pattuita e corrispondente al proprio corrispettivo —, non può essere validamente opposta l’assenza d’iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari al fine di escluderne la legitimatio ad causam.

Cfr.: nell’ambito della giurisprudenza di merito, Giudice di Pace, Firenze, Sentenza 10.05 - 10.05.2016, n. 1414 (R.G. 338/2016), est. Avv. Marta Cassi; in particolare, per quanto riguarda le corti felsinee, Trib. Bologna, Sez. II civile, Sentenza 20.05 - 21.05.2022, n. 1329/2021, est. dr. Marco Gattuso;
nell’ambito della giurisprudenza di legittimità, v. Cass. civ., Sez. III, Sentenza 10.01.2012, n. 51 in Arch. giur. circol. e sinistri 2012, 4, 319 , in Resp. civ. e prev. 2012, 4, 1217 ed in Guida al diritto 2012, 14, 75 ; Cass. civ., Sez. III, Sentenza 03.10.2013, n. 22601 in Responsabilità Civile e Previdenza 2014, 2, 539 , in Foro it. 2014, 3, I, 876 , nonché in Archivio della circolazione e dei sinistri 2014, 9, 733 , ibidem 2014, 7-8, 637 , in Guida al diritto 2013, 47, 76, ibidem Guida al diritto 2013, 48, 72 ;
provvedimenti, sia di merito sia di legittimità, editi sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Seconda Civile - Sentenza 7 aprile - 7 aprile 2022, n. 925 del 2022
Giudice Unico estensore dr. Marco D’Orazi

Arricchimento senza causa – Oggetto – Competenza e giurisdizione civile – Competenza per territorio – Azione generale di arricchimento – Credito non liquido e non esigibile – Inapplicabilità del terzo comma dell'art.1182 c.c. – Incompetenza – Incompetenza del giudice adìto – Domicilio \ Sede del debitore – Radicamento della competenza territoriale – Fori concorrenti – Applicabilità;

Rif. Leg.: art. 2041cod. civ.;

Nell’azione generale di arricchimento di cui all’articolo 2041 del codice civile si esercita, sul piano delle situazioni giuridiche sostanziali soggettive, un diritto di credito il cui presupposto non corrisponde a quanto corrisposto o speso a favore di altro soggetto senza che ve ne sia stata una legittima causa, bensì al minor valore fra il danno subìto dalla parte che agisce con l’azione di arricchimento ed il vantaggio in concreto conseguito dall’arricchito, minor valore che deve essere oggetto di considerazione e valutazione insieme all’oggettiva corresponsione o spesa priva di legittima giustificazione, esito che complessivamente inteso costituisce il vantaggio conseguito dalla parte alla quale si imputi, ex articolo 2041 del codice civile, l’arricchimento privo di ragione e causa. Ne consegue che non è possibile, mediante semplici calcoli matematici individuare il valore dell’arricchimento sulla base dei meri ingiustificati esborsi essendo necessario, ai fini della determinazione del credito di cui all’articolo 2041 del codice civile valutazioni tecniche o equitative, ciò che normalmente configura un credito di valore e non di valuta, determinando, al contempo ed infine, il carattere illiquido ed inesigibile del credito vantato con l’esercizio dell’azione generale di arricchimento.

Cfr.: nell’ambito della giurisprudenza di legittimità, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 05.10.2022, n. 28930 ; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza 22.06.2022, n. 20102 ; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 06.06.2022, n. 18145 ;
nell’ambito della giurisprudenza di merito, Corte d’Appello, Catania, Sez. I civile, Sentenza 03.02.2022, n. 223 in Redazione Giuffrè 2022 ; Tribunale Sassari, 13.09.2022, n. 905 ;
tutti i citati provvedimenti sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Seconda Civile - Sentenza 7 aprile - 7 aprile 2022, n. 925 del 2022
Giudice Unico estensore dr. Marco D’Orazi

Arricchimento senza causa – Oggetto – Competenza e giurisdizione civile – Competenza per territorio – Azione generale di arricchimento – Credito non liquido e non esigibile – Inapplicabilità del terzo comma dell'art.1182 c.c. – Incompetenza – Incompetenza del giudice adìto – Domicilio \ Sede del debitore – Radicamento della competenza territoriale – Fori concorrenti – Applicabilità;

Rif. Leg.: art. 1182 cod. civ.; art. 18, 19, 20 cod. proc. civ.;

Il credito che sia non liquido e non esigibile comporta, nel caso di controversia giudiziale ed ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente, l’inapplicabilità del principio di cui al terzo comma dell’articolo 1182 del codice civile, escludendo quindi — per rinnovato orientamento nomofilattico — che l’adempimento dell’obbligazione avente ad oggetto la somma di denaro — qualificata quale illiquida ed inesigibile — possa e debba avvenire nel luogo di domicilio del creditore, ciò comportando, ai fini della competenza giurisdizionale territoriale l’esclusione del distretto nella cui circoscrizione si situi il domicilio del creditore, con l’ulteriore parziale inapplicabilità — quanto ai fòri alternativi — dell’articolo 20 del codice di procedura civile rispetto al quale va escluso che come fòro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione possa intendersi — date le predette circostanze — quello del luogo in cui l’obbligazione è sorta o debba essere eseguita se tali luoghi coincidono con quelli in cui si dia il domicilio del creditore. Ne consegue, sulla base di tali presupposti, che ai fini della competenza territoriale per la causa avente ad oggetto un diritto di credito che non sia liquido e non sia esigibile, sopperirà, quale criterio di radicamento, il locus destinatae solutionis, quello del luogo in cui abbia residenza o domicilio la persona fisica del debitore o abbia la propria sede la persona giuridica debitrice — secondo il combinato disposto di cui al quarto comma dell’articolo 1182 del codice civile e dell’articolo 19 del codice di procedura civile — con la correlativa individuazione del giudice nella cui circoscrizione ricadano la residenza o il domicilio della persona fisica o la sede della persona giuridica debitrici, ferma restando l’applicabilità del fòro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione in cui il luogo alternativo prescelto, in quanto vi sia sorta l’obbligazione o debba essere eseguita l’obbligazione, non coincida con il domicilio del creditore, comportando pur sempre la causa egualmente instaurata avanti al giudice individuato in base a tal ultimo criterio un esito analogo alla sua diretta audizione, ossia una declaratoria di incompetenza territoriale con valenza di giudicato ( di cosa giudicata ) per l’erronea applicazione del criterio di radicamento della competenza ed elezione del giudice ai fini dell’esercizio della giurisdizione.

Cfr.: nell’ambito della giurisprudenza di legittimità, da ultimo, per l’ipotesi opposta in cui il credito sia liquido ed esigibile, Cass. civ., Sez. VI, Ordinanza 15.12.2022, n. 36835 ; Cass. civ., Sez. II, Sentenza 12.12.2019, n. 32692 ; Cass. civ., Sez. Un., Sentenza 13.09.2016, n. 17989 in Banca Borsa Titoli di Credito 2017, 5, II, 586 ; Cass. civ., Sez. VI-3, Ordinanza 26.05.2015, n. 10858 ; Cass. civ., Sez. VI-3, Ordinanza 17.05.2011, n. 10837 ; per l’ipotesi di obbligazioni illiquide, Cass. civ., Sez. VI-1, Ordinanza 08.02.2023, n. 3778 ; Cass. civ., Sez. VI-3, Ordinanza 10.11.2021, n. 33218 ; Cass. civ., Sez. VI-3, Ordinanza 20.03.2019, n. 7722 ; Cass. civ., Sez. Un., Sentenza 13.09.2016, n. 17989 in Banca Borsa Titoli di Credito 2017, 5, II, 586, ed anche in Diritto & Giustizia 2016, 14 settembre, nonché in Guida al diritto 2016, 40, 36 e Ibidem 2016, 42 (nota a sentenza) ; provvedimenti rinvenibili, inoltre, sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;
nell’ambito della giurisprudenza di merito, per l’opposta ipotesi in cui il credito riguardi obbligazioni pecuniarie determinate nel loro ammontare, Corte d’Appello, Milano, Sez. III civile, Sentenza 10.04.2020, n. 890/2020 ; con riferimento alle obbligazioni pecuniarie a contenuto predeterminabile, Corte d’Appello, Roma, Sez. III civile, Sentenza 08.07.2021, n. 5060/2021 ; Tribunale, Firenze, Sez. III civile, Sentenza 16.01.2019, n. 150/2019 ; provvedimenti rinvenibili, inoltre, sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Seconda Civile - Sentenza 5 aprile - 12 aprile 2022, n. 962 del 2022
Giudice Unico estensore dr. Marco D’Orazi

Competenza e giurisdizione civile – Competenza per territorio – Deroga convenzionale – Invalidità – Criterio di radicamento : – luogo di conclusione del contratto – Telefonia e connessioni – Cambio di gestorePerdita di dominio e di posta elettronicaRisoluzione del contratto per inadempimento – Inadempimento di non scarsa importanza – Fondatezza – Danni (mat. Civile) – Valutazione e liquidazione – Danno emergente – Debito di valuta – Interessi – Lucro cessante – Valutazione e liquidazione equitativa – Criterio applicativo;

Rif. Leg.: art. 1182, 1321, 1322, 1341 cod. civ.; art. 18, 19, 20 cod. proc. civ.;

La deroga convenzionale alla competenza territoriale, in quanto condizione generale del contratto stipulato dalle parti, esige la doppia sottoscrizione della parte contrente che aderisca al negozio giuridico così disciplinato riguardo all’eventuale insorgere di una controversia giudiziale, derivandone, dall’assenza della doppia sottoscrizione in calce alla clausola negoziale, l’invalidità della medesima, nonché la legittima individuazione, quale criterio di radicamento della competenza territoriale, del luogo di conclusione del contratto ed in cui il contratto abbia avuto inizio di esecuzione, ossia il luogo in cui il rapporto obbligatorio è sorto o debba eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio, e ciò in applicazione del principio normativo del foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione di cui all’articolo 20 del codice di rito.


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Seconda Civile - Sentenza 5 aprile - 12 aprile 2022, n. 962 del 2022
Giudice Unico estensore dr. Marco D’Orazi

Competenza e giurisdizione civile – Competenza per territorio – Deroga convenzionale – Invalidità – Criterio di radicamento : – luogo di conclusione del contratto – Telefonia e connessioni – Cambio di gestorePerdita di dominio e di posta elettronicaRisoluzione del contratto per inadempimento – Inadempimento di non scarsa importanza – Fondatezza – Danni (mat. Civile) – Valutazione e liquidazione – Danno emergente – Debito di valuta – Interessi – Lucro cessante – Valutazione e liquidazione equitativa – Criterio applicativo;

Rif. Leg.: art. 1218, 1223, 1226, 1229, 1284, 1453, 1455 cod. civ.; art. 116 cod. proc. civ.;

In esito alla risoluzione del contratto per inadempimento di non scarsa importanza il diritto, acclarato nell’an debeatur, al risarcimento del danno emergente è debito di valuta esigendo, nel quantum debeatur, la corresponsione degli interessi legali dalla proposizione della domanda ( dalla citazione ) determinati secondo la previsione normativa di cui al comma quarto dell’articolo 1284 del codice civile, mentre il danno da lucro cessante, che sia fondato nell’an debeatur, risolvendosi — quanto alla determinazione del quantum debeatur — nell’accertamento di quale parte di reddito si sia perduta, ossia nella determinazione di una mancata produzione di ricchezza, esige una valutazione e liquidazione equitativa rimessa alla discrezionalità del giudice quanto all’individuazione dei criteri che sul piano concreto ne traducano l’entità.


Massimatore: dr. Pierluigi Moscone


Tribunale Ordinario di BOLOGNA - Sentenza 10/03/2022 - 10/03/2022 n. 630
Giudice Estensore dr. D'Orazi Marco

Competenza e giurisdizione civile – Competenza per territorio: deroga convenzionale – Condizione generale del contratto – Mancanza della doppia sottoscrizione – Inefficacia – Competenza per territorio – Ente pubblico economico – Obbligazione pecuniaria (portabile) – Criterio di radicamento della competenza : – domicilio del creditore – Foro alternativo ex lege : – luogo di esecuzione dell’obbligazione – Eccezione di incompetenza territoriale del giudice adìto in via monitoria – Infondatezza – Somministrazione – Energia elettrica – Rapporto fra imprenditori – Prova libera – Fornitura da parte di terzo al POD del somministrato – Assenza di credito certo, liquido ed esigibile – Infondatezza;

Rif. Leg.: art. 1341 cod. civ.; art. 18, 19, 20 cod. proc. civ.; art. 1182 cod. civ.;

Rilevata ex officio l’inefficacia della designazione convenzionale del fòro territorialmente competente, e ciò in quanto la relativa clausola negoziale, costituendo una condizione generale del contratto, sia priva di specifica approvazione — ossia difetti di duplice sottoscrizione apposta in calce alla medesima — in tal guisa esitando, la deroga pattizia agli ordinari criteri di radicamento della competenza territoriale, non altrimenti che in una preclusione alla sua effettività ed applicabilità, l’obbligazione pecuniaria liquida ed esigibile e quindi portable ( portabile ) riferita ad un ente pubblico economico — ed in particolare ad un consorzio avente natura di persona giuridica pubblica — trova definizione, quanto al forum destinatae solutionis applicabile, nel criterio del domicilio del creditore secondo il principio normativo di cui al terzo comma dell’articolo 1182 del codice civile, dovendosi escludere, per espressa previsione del Testo Unico degli Enti locali ( TUEL ), la applicabilità del medesimo ai consorzi cui partecipino enti locali e che svolgano attività imprenditoriale e quindi dovendosi in primis evitare un riferimento al luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria dell’ente obbligato al pagamento quale luogo di adempimento dell’obbligazione ed al contempo di individuazione della circoscrizione del Tribunale cui afferire nel caso di controversia ( ossia quale forum destinatae solutionis ); né, facendo riferimento alla qualità peculiare di persona giuridica propria del consorzio, può ritenersi operante l’articolo 19 del codice di procedura civile e quindi il luogo in cui lo stesso consorzio abbia la propria sede, la cui operatività è esclusa — come appena precisato — dalla normativa in tema di enti locali quale criterio legittimo conferente con i consorzi partecipati da enti pubblici e svolgenti attività economica imprenditoriale, prevalendo perciò — a fronte dell’inapplicabilità dell’articolo 19 del codice di procedura civile — il fòro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione, e quindi la competenza del giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio secondo il disposto dell’articolo 20 del codice di rito, ciò che riconduce al principio di diritto sostanziale operante in materia — a mente della disposizione di cui all’articolo 1182 del codice civile — come interpretato sul piano della individuazione del giudice territorialmente competente dall’attuale orientamento del giudice della nomofilachia.

Cfr.: Cass. civ., Sez. VI-3, Ordinanza 25.01.2018, n. 1838 ( Pres. Adelaide Amendola, Cons. relatore Chiara Graziosi ) sul sito Web “De Jure” - “Jus Explorer”, Giuffrè Lefebvre Edizioni ;



 
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